Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10181/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di APPELLO dl NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di associazione per delinquere, falso e altro (capi 9, 10, 11, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 30 dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo proposto — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le cause previste dalla norma citata, ricorrerebbe nella specie e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia liberatoria adottata di ufficio dal giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di APPELLO dl NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di associazione per delinquere, falso e altro (capi 9, 10, 11, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 30 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo proposto — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. — è intrinsecamente generico, poiché non indica quale, tra le cause previste dalla norma citata, ricorrerebbe nella specie e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia liberatoria adottata di ufficio dal giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 10181/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris