Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33020/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., commesso il 10/03/2018, ricorre ai sensi dell'art.606 lett.

B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.; Che il motivo di ricorso, pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., commesso il 10/03/2018, ricorre ai sensi dell'art.606 lett. B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.; Che il motivo di ricorso, pedissequamente reiterativo di quello proposto con l'appello, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris