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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32933/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore n R.G. 19836/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore n R.G. 19836/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11