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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03831/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25381/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ADDABBO, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di- feso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliato in Roma,Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesoex lege - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 1402 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) e proponeva opposizione ex art.615 cod. proc. civ. alla cartella di pagamento notificatagli eafferente a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro; − il Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione perché le ordinanze - ingiunzioni erano state regolarmente notificate all’opponente e, dunque, il merito era divenuto incontestabile; − l ’ a pp ello del D ’ Addabbo veniva respinto dalla Corte d ’ appello di Bari con la sentenza n. 1402 del 28/7/2020: per quanto qui rileva, il giudice d’appello osservava che – come statuito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 –l’appellante aveva dedotto che la cartella di pagamento costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza delle sanzioni amministrative irrogate, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione delle ordinanze-ingiunzione, sicché avrebbe dovuto esperire l’azione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 entro 30 giorni dalla notificazione della cartella, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini decadenziali; − av verso detta sentenza, Trifone D ’ Addabbo proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari, mentre restava intimata l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA]; il ricorrente depositava memoria; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo m otivo di ricorso il ricorrente deduce (ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 153 cod.proc. c iv . e si invoca l ’ applicazione degli isti- tuti del prospective overruling e della rimessionein termini; in partico- lare, il ricorrente lamenta l’erronea disapplicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito e sostiene che l’orientamento giurisprudenziale costituito da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, successivo all’instaurazione del giudizio, non può trovare applicazione in quanto imprevedibile revirement e lesivo del diritto di difesa; − la censura è infondata ; − va premesso che il ricorrente non contesta l ’ adere nza del princi- pio espresso da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, alla fattispecie in esame; col motivo si opina che la men- zionata decisione della Corte nomofilattica, sopravvenuta all’introdu- zione del giudizio de quo, non possa essere applicata nella presente controversia, poiché l’overrulingha sovvertito un univoco orientamento interpretativo sul quale il D’Addabbo aveva fatto affidamento; − c ontrariamente a tale assunto, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Sezioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell’ipotesi di un imprevedibile overrulingin materia pro- cessuale: «L’opzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a diversi precedenti di questa Corte … Nes- sun radicale mutamento giurisprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020); «Né può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni in- terpretative alternative comunque in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020); − re sta no assorbit i il secondo e il terzo motivo , riguardanti la vali- dità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione e la sua asserita estraneità rispetto alle pretese creditorie; − al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla ri- fusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i para- metri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− v a dato atto, inoltre , della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad ac- cessori di leggee ad eventuali spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25381/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ADDABBO, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di- feso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente do- miciliato in Roma,Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesoex lege - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - intimat a - avverso la sentenza n. 1402 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) e proponeva opposizione ex art.615 cod. proc. civ. alla cartella di pagamento notificatagli eafferente a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro; − il Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione perché le ordinanze - ingiunzioni erano state regolarmente notificate all’opponente e, dunque, il merito era divenuto incontestabile; − l ’ a pp ello del D ’ Addabbo veniva respinto dalla Corte d ’ appello di Bari con la sentenza n. 1402 del 28/7/2020: per quanto qui rileva, il giudice d’appello osservava che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 –l’appellante aveva dedotto che la cartella di pagamento costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza delle sanzioni amministrative irrogate, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione delle ordinanze-ingiunzione, sicché avrebbe dovuto esperire l’azione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 entro 30 giorni dalla notificazione della cartella, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sottratta a termini decadenziali; − av verso detta sentenza, Trifone D ’ Addabbo proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari, mentre restava intimata l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA]; il ricorrente depositava memoria; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo m otivo di ricorso il ricorrente deduce (ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 153 cod.proc. c iv . e si invoca l ’ applicazione degli isti- tuti del prospective overruling e della rimessionein termini; in partico- lare, il ricorrente lamenta l’erronea disapplicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito e sostiene che l’orientamento giurisprudenziale costituito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, successivo all’instaurazione del giudizio, non può trovare applicazione in quanto imprevedibile revirement e lesivo del diritto di difesa; − la censura è infondata ; − va premesso che il ricorrente non contesta l ’ adere nza del princi- pio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323-01, alla fattispecie in esame; col motivo si opina che la men- zionata decisione della Corte nomofilattica, sopravvenuta all’introdu- zione del giudizio de quo, non possa essere applicata nella presente controversia, poiché l’overrulingha sovvertito un univoco orientamento interpretativo sul quale il D’Addabbo aveva fatto affidamento; − c ontrariamente a tale assunto, si rileva che la citata decisione delle Sezioni Unite è intervenuta a risolvere un contrasto ermeneutico tra diversi orientamenti delle Sezioni semplici di questa Corte, sicché non si verte nell’ipotesi di un imprevedibile overrulingin materia pro- cessuale: «L’opzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite, peraltro, risulta conforme a diversi precedenti di questa Corte … Nes- sun radicale mutamento giurisprudenziale si è quindi verificato nel 2017, posta la risalenza dell’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22142 del 14/10/2020); «Né può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni in- terpretative alternative comunque in precedenza seguite» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020); − re sta no assorbit i il secondo e il terzo motivo , riguardanti la vali- dità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione e la sua asserita estraneità rispetto alle pretese creditorie; − al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla ri- fusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i para- metri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− v a dato atto, inoltre , della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad ac- cessori di leggee ad eventuali spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.