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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37809/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2017 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 9 marzo 2017, il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, in relazione a delitto di tentato furto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla destrezza, contestato come commesso in Romano di Lombardia il 2 giugno 2016.

Nell'unico motivo di ricorso, proposto per violazione degli articoli 163 e 165 cod.pen., il P.G. ricorrente lamenta che la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in difetto delle condizioni di legge, avendo lo Scripcaru riportato condanna a pena detentiva per delitto con sentenze del Tribunale di Brescia il 6 novembre 2015 e del Tribunale di Verona il 5 dicembre 2016.

2. Il ricorso é fondato, nei sensi di cui appresso.

Invero, dal certificato del Casellario giudiziale allegato al ricorso risulta che lo Scripcaru riportò condanna a pena patteggiata il 6 novembre 2015 — condanna a pena sospesa, divenuta definitiva il 10 febbraio 2016 - in relazione a delitto di furto in concorso commesso il 5 novembre 2015; e che, successivamente, lo stesso Scripcaru riportò condanna a pena patteggiata in data 5 dicembre 2016 (stavolta senza la sospensione condizionale della pena) divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2017, in relazione a delitto di furto in concorso commesso il 29 settembre 2016.

In relazione al delitto oggetto del presente giudizio, ed avuto anche riguardo a quanto stabilito dall'art. 168, comma 1, cod.pen. (sul punto si veda Sez. 1, Sentenza n. 13799 del 11/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240509), non poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena in base alla circostanza che detta concessione é in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche se in una delle precedenti condanne il beneficio non era stato concesso ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (per un'ipotesi consimile si veda Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045); si é anche recentemente precisato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena é ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso é stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, Sentenza n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Antonelli, Rv. 278100).

Né rileva il fatto che la precedente concessione della sospensione condizionale sia stata disposta con sentenza di patteggiamento: il beneficio, infatti, non é ostativo alla reiterazione qualora sia stata emessa in executivis la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (per un'ipotesi vds.

Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, Binenti, Rv. 276201), ma ciò non vale quando — come nel caso di che trattasi - l'estinzione del reato di cui alla prima sentenza non sia intervenuta e peraltro non possa essere disposta per l'avvenuta commissione di un nuovo delitto da parte dell'imputato entro il termine di cui all'art. 445 cod.proc.pen. (nella specie cinque anni dall'irrevocabilità della precedente sentenza di patteggiamento: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 25/02/2009, Cruciani, Rv. 243043).

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, statuizione che per l'effetto va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; statuizione che elimina.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Il Consigliere tenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2017 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 9 marzo 2017, il Tribunale di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, in relazione a delitto di tentato furto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla destrezza, contestato come commesso in Romano di Lombardia il 2 giugno 2016. Nell'unico motivo di ricorso, proposto per violazione degli articoli 163 e 165 cod.pen., il P.G. ricorrente lamenta che la sospensione condizionale della pena sia stata concessa in difetto delle condizioni di legge, avendo lo Scripcaru riportato condanna a pena detentiva per delitto con sentenze del Tribunale di Brescia il 6 novembre 2015 e del Tribunale di Verona il 5 dicembre 2016. 2. Il ricorso é fondato, nei sensi di cui appresso. Invero, dal certificato del Casellario giudiziale allegato al ricorso risulta che lo Scripcaru riportò condanna a pena patteggiata il 6 novembre 2015 — condanna a pena sospesa, divenuta definitiva il 10 febbraio 2016 - in relazione a delitto di furto in concorso commesso il 5 novembre 2015; e che, successivamente, lo stesso Scripcaru riportò condanna a pena patteggiata in data 5 dicembre 2016 (stavolta senza la sospensione condizionale della pena) divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2017, in relazione a delitto di furto in concorso commesso il 29 settembre 2016. In relazione al delitto oggetto del presente giudizio, ed avuto anche riguardo a quanto stabilito dall'art. 168, comma 1, cod.pen. (sul punto si veda Sez. 1, Sentenza n. 13799 del 11/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240509), non poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena in base alla circostanza che detta concessione é in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche se in una delle precedenti condanne il beneficio non era stato concesso ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (per un'ipotesi consimile si veda Sez. 5, Sentenza n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045); si é anche recentemente precisato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena é ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso é stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, Sentenza n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Antonelli, Rv. 278100). Né rileva il fatto che la precedente concessione della sospensione condizionale sia stata disposta con sentenza di patteggiamento: il beneficio, infatti, non é ostativo alla reiterazione qualora sia stata emessa in executivis la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (per un'ipotesi vds. Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, Binenti, Rv. 276201), ma ciò non vale quando — come nel caso di che trattasi - l'estinzione del reato di cui alla prima sentenza non sia intervenuta e peraltro non possa essere disposta per l'avvenuta commissione di un nuovo delitto da parte dell'imputato entro il termine di cui all'art. 445 cod.proc.pen. (nella specie cinque anni dall'irrevocabilità della precedente sentenza di patteggiamento: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 25/02/2009, Cruciani, Rv. 243043). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, statuizione che per l'effetto va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; statuizione che elimina. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Il Consigliere tenso
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