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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1977

Cassazione n. 24585/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale disposto la riunione del processo ad altro pendente presso la medesima Corte, risulta aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti e congruamente respinti in appello (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è indicato come la richiesta riunione avrebbe determinato un ritardo nella definizione del presente processo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno indicato, con congrua e logica motivazione, le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti, evidenziando la gravità del danno cagionato all'Erario, l'allarmante pericolosità dell'imputato e la presenza di precedenti penali a carico di quest'ultimo (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale disposto la riunione del processo ad altro pendente presso la medesima Corte, risulta aspecifico, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti e congruamente respinti in appello (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è indicato come la richiesta riunione avrebbe determinato un ritardo nella definizione del presente processo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno indicato, con congrua e logica motivazione, le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti, evidenziando la gravità del danno cagionato all'Erario, l'allarmante pericolosità dell'imputato e la presenza di precedenti penali a carico di quest'ultimo (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris