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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13560/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CUPERODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] VALENZADott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 10589/2023Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10589/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Empoli (FI), in personadell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata edifesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ridolfi, entrambi con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia l’8 novembre 2022, n.9486/4/2022;Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 29 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

L’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia l’8 novembre 2022, n.9486/4/2022, che, in controversia su impugnazione del diniegoopposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso insuo favore delle imposte di registro, ipotecaria e catastaleliquidate nella misura proporzionale di € 74.121,00 sullacompravendita stipulata mediante rogito notarile del 20 luglio2005 (con registrazione del 21 luglio 2005 al n. 3494 serie IT),in relazione ad un immobile ubicato in Siracusa allo storicoquartiere di Ortigia, assumendo che l’acquisto dovessebeneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 5, comma 1,della legge 22 aprile 1982, n. 168, dopo la cassazione conrinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 23febbraio 2010, n. 49/16/2010, da parte della sentenzadepositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 31gennaio 2017, n. 2399, dopo la riassunzione del procedimentoda parte dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avversola sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Siracusa il 17 maggio 2006, n. 85/4/2006, con lacompensazione delle spese giudiziali.2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente, sullapremessa che, sebbene l’art. 16, comma 5, della legge 17agosto 1942, n. 1150, avesse fissato un termine di durata deiNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026piani di recupero «non maggiore di anni dieci», «tale limite èespressamente previsto per i soli interventi pubblici» sui benidi proprietà privata, ricadenti nelle aree interessate alrisanamento edilizio ed alle espropriazioni da effettuare,dovendosi, quindi, ritenere consentito ai privati, a tempoindeterminato, di poter procedere al recupero del patrimonioimmobiliare di quell’area, pur sempre osservando leprescrizioni del piano stesso - sul rilievo che, «essendo statol’originario piano per Ortigia adottato con decretodell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente del 27 marzo1990 per una durata di anni dieci dalla data della suapubblicazione, avvenuta il 2 giugno 1990, ed essendo quindivenuto a scadenza in data 2 giugno 2000, l’atto dicompravendita successivamente rogato, nell’anno 2005, nonpoteva godere delle invocate agevolazioni fiscali, né potevagoderne per la pretesa prolungata efficacia conferitagli da attideliberativi, adottati dal consiglio comunale, aventi naturameramente dichiarativa».3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,eccependo la formazione del giudicato esterno in relazione allasentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il16 ottobre 2020, n. 22502.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di giudicatoesterno (art. 2909 cod. civ.) per palese eterogeneità delpetitum, avendo riguardo la decisione richiamata al diniegoopposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso richiesto dall’“[OSCURATO:SOCIETA].” per le imposte di registro, ipotecaria e catastaleliquidate in misura proporzionale sulla compravendita stipulatain ordine ad altro immobile con analoga ubicazione.

Laddove,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026è pacifico che l'autorità del giudicato esterno opera soltantoentro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione epresuppone, quindi, che la causa precedente e quella in attoabbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum ela causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventualeidentità delle questioni giuridiche o fattuali da esaminare perpervenire alla decisione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 7 giugno2021, n. 15817; Cass., Sez. 3^, 14 dicembre 2024, n. 32545;Cass., Sez. 3^, 6 maggio 2025, n. 11887; Cass., Sez. Trib., 25marzo 2026, n. 7139; S.U.

Sez.

U - 11/03/2026, n. 5543).1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982,n. 168, e degli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche «alla compravendita stipulata in data 20 luglio 2005 nonfosse applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5 della Legge n.168/82, giacché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 178del 23 novembre 1998, con la quale il Comune di Siracusaaveva attribuito valore di piano di recupero edilizio,all’originario piano particolareggiato di Ortigia, avendo valenzameramente dichiarativa, non avrebbe potuto determinare ilprolungarsi del periodo di validità di quest’ultimo, scadutoprima della stipula dell’atto (…), in contrasto con le disposizionirichiamate in rubrica, in quanto il piano di recupero deve pursempre rispettare le prescrizioni sulle zone e sull’individuazionedegli edifici prevista dallo strumento generale, e l’attribuzionedella valenza di piano di recupero ad uno strumento urbanisticoche ne è sprovvisto, sia pure con atto deliberativo che rinvia aicontenuti di quest’ultimo, deve considerarsi ex se qualesituazione equipollente all’adozione del piano di recupero, conNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026conseguente fruibilità dell’agevolazione fiscale» (pagine 2 e 3del ricorso).1.2 Con il secondo motivo, si denuncia, violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982,n. 168, e degli artt. 34, 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n.457, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello «che alla compravendita stipulata in data 20 luglio2005 non fosse applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5 dellaLegge n. 168/82, giacché la deliberazione del ConsiglioComunale n. 178 del 23 novembre 1998 aveva attribuito valoredi piano di recupero edilizio all’originario pianoparticolareggiato di Ortigia adottato nel 1990 e, quindi,successivamente all’entrata in vigore della Legge 5 agosto1978 n. 457 (…), in contrasto con le disposizioni richiamate inrubrica, in quanto l’art. 34 della Legge n. 457 del 1978 haprevisto la possibilità per i Comuni di attribuire valenza di pianodi recupero agli strumenti urbanistici approvati in un contestostorico (quello antecedente all’entrata in vigore della Legge n.457/78) in cui la figura del piano di recupero non era nota, ilche non escludeva, però, che tale possibilità fosse a regimefruita anche per quelli approvati successivamente» (pagine 3 e4 del ricorso).1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione dell’attribuzione della valenza di piani di recupero aipiani particolareggiati, dopo l’irreversibile scadenza (perdecorso del termine decennale) di un precedente piano direcupero - sono infondati.1.4 Come è noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.5^, 16 luglio 2020, n.15158; Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2020,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026nn. 22493 e 22502; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1023;Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22671) si è già occupatadi vicende simili a quelle in esame, relative a trasferimentiimmobiliari avvenuti dopo la scadenza del termine decennaledi durata dei piani di recupero.Le corti di merito hanno affermato, talvolta, che il decorso deltermine stabilito per l'esecuzione del piano rende, comunque,fermo l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici onelle modificazioni di quelli esistenti, gli allineamenti e leprescrizioni di zona stabiliti dal piano particolareggiato.Secondo questo orientamento sarebbe, quindi, penalizzante enon in linea con i canoni ermeneutici sostenere che il piano direcupero in esame, continuando a spiegare i suoi effetti per leprescrizioni normative in esso contenute, non altrettanto possafare sul lato dei benefici fiscali per i soggetti che a esso siconformano.Peraltro, questa Sezione ha ritenuto infondate similiargomentazioni in rapporto alla ratio della previsioneagevolativa (Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7046; Cass.,Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18673; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2017, nn. 2398 e 2399).Infatti, l'art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168,dettato in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, odi iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina l'agevolazionefiscale consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento diimmobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali inmisura fissa all'esistenza di un duplice requisito.

Il primo hacarattere oggettivo, costituito dall'inserimento dell'immobile inun piano di recupero di iniziativa pubblica o privataconvenzionato.

Il secondo è di natura soggettiva,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026rappresentato dall'essere l'acquirente uno dei soggetti chefinalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficiospetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi cheintegrano la fattispecie normativa e che l'agevolazione ècorrelata alla effettiva attuazione del piano di recupero previstoall'atto del trasferimento dell'immobile.

Perciò, ne restagiustificata la revoca ove si accerti la insussistenza deiprescritti requisiti, persino qualora la mancata attuazione inconcreto del detto piano non sia imputabile a comportamentoomissivo del contribuente (Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2008, n.11786).1.5 In base ai citati parametri e tenuto conto che l'art. 5 dellalegge 22 aprile 1982, n. 168, pone una norma di naturaeccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimentoalla finalità perseguita dal legislatore di agevolare, sul pianotributario, lo sviluppo dell'edilizia abitativa, il collegio ritieneche l'impugnazione sia infondata.Inoltre, la natura eccezionale dell’agevolazione, come tale dainterpretarsi restrittivamente, comporta che l'equipollenza trapiano di recupero ed altri strumenti urbanistici non puòintendersi generalizzata, ma va limitata, come è stabilitodall’art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, solo ai pianiparticolareggiati già approvati alla data di entrata in vigoredella legge e finalizzati al risanamento del piano edilizioesistente (in termini: Cass., Sez. 2^, 8 luglio 2000, n. 9175;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 16ottobre 2020, n. 22493).1.6 Nella specie, come è stato accertato dal giudice del rinvio,è pacifico che «essendo stato l’originario piano per Ortigiaadottato con decreto dell’Assessore regionale al Territorio eNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ambiente del 27 marzo 1990 per una durata di anni dieci dalladata della sua pubblicazione, avvenuta il 2 giugno 1990, edessendo quindi venuto a scadenza in data 2 giugno 2000, l’attodi compravendita successivamente rogato, nell’anno 2005, nonpoteva godere delle invocate agevolazioni fiscali, né potevagoderne per la pretesa prolungata efficacia conferitagli da attideliberativi, adottati dal consiglio comunale, aventi naturameramente dichiarativa».2.

In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.3.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 7.000,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUPERODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] VALENZADott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 10589/2023Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10589/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Empoli (FI), in personadell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata edifesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ridolfi, entrambi con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia l’8 novembre 2022, n.9486/4/2022;Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 29 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia l’8 novembre 2022, n.9486/4/2022, che, in controversia su impugnazione del diniegoopposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso insuo favore delle imposte di registro, ipotecaria e catastaleliquidate nella misura proporzionale di € 74.121,00 sullacompravendita stipulata mediante rogito notarile del 20 luglio2005 (con registrazione del 21 luglio 2005 al n. 3494 serie IT),in relazione ad un immobile ubicato in Siracusa allo storicoquartiere di Ortigia, assumendo che l’acquisto dovessebeneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 5, comma 1,della legge 22 aprile 1982, n. 168, dopo la cassazione conrinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 23febbraio 2010, n. 49/16/2010, da parte della sentenzadepositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 31gennaio 2017, n. 2399, dopo la riassunzione del procedimentoda parte dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avversola sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Siracusa il 17 maggio 2006, n. 85/4/2006, con lacompensazione delle spese giudiziali.2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente, sullapremessa che, sebbene l’art. 16, comma 5, della legge 17agosto 1942, n. 1150, avesse fissato un termine di durata deiNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026piani di recupero «non maggiore di anni dieci», «tale limite èespressamente previsto per i soli interventi pubblici» sui benidi proprietà privata, ricadenti nelle aree interessate alrisanamento edilizio ed alle espropriazioni da effettuare,dovendosi, quindi, ritenere consentito ai privati, a tempoindeterminato, di poter procedere al recupero del patrimonioimmobiliare di quell’area, pur sempre osservando leprescrizioni del piano stesso - sul rilievo che, «essendo statol’originario piano per Ortigia adottato con decretodell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente del 27 marzo1990 per una durata di anni dieci dalla data della suapubblicazione, avvenuta il 2 giugno 1990, ed essendo quindivenuto a scadenza in data 2 giugno 2000, l’atto dicompravendita successivamente rogato, nell’anno 2005, nonpoteva godere delle invocate agevolazioni fiscali, né potevagoderne per la pretesa prolungata efficacia conferitagli da attideliberativi, adottati dal consiglio comunale, aventi naturameramente dichiarativa».3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso,eccependo la formazione del giudicato esterno in relazione allasentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il16 ottobre 2020, n. 22502.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di giudicatoesterno (art. 2909 cod. civ.) per palese eterogeneità delpetitum, avendo riguardo la decisione richiamata al diniegoopposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso richiesto dall’“[OSCURATO:SOCIETA].” per le imposte di registro, ipotecaria e catastaleliquidate in misura proporzionale sulla compravendita stipulatain ordine ad altro immobile con analoga ubicazione. Laddove,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026è pacifico che l'autorità del giudicato esterno opera soltantoentro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione epresuppone, quindi, che la causa precedente e quella in attoabbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum ela causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventualeidentità delle questioni giuridiche o fattuali da esaminare perpervenire alla decisione (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 7 giugno2021, n. 15817; Cass., Sez. 3^, 14 dicembre 2024, n. 32545;Cass., Sez. 3^, 6 maggio 2025, n. 11887; Cass., Sez. Trib., 25marzo 2026, n. 7139; S.U. Sez. U - 11/03/2026, n. 5543).1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982,n. 168, e degli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche «alla compravendita stipulata in data 20 luglio 2005 nonfosse applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5 della Legge n.168/82, giacché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 178del 23 novembre 1998, con la quale il Comune di Siracusaaveva attribuito valore di piano di recupero edilizio,all’originario piano particolareggiato di Ortigia, avendo valenzameramente dichiarativa, non avrebbe potuto determinare ilprolungarsi del periodo di validità di quest’ultimo, scadutoprima della stipula dell’atto (…), in contrasto con le disposizionirichiamate in rubrica, in quanto il piano di recupero deve pursempre rispettare le prescrizioni sulle zone e sull’individuazionedegli edifici prevista dallo strumento generale, e l’attribuzionedella valenza di piano di recupero ad uno strumento urbanisticoche ne è sprovvisto, sia pure con atto deliberativo che rinvia aicontenuti di quest’ultimo, deve considerarsi ex se qualesituazione equipollente all’adozione del piano di recupero, conNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026conseguente fruibilità dell’agevolazione fiscale» (pagine 2 e 3del ricorso).1.2 Con il secondo motivo, si denuncia, violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982,n. 168, e degli artt. 34, 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n.457, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello «che alla compravendita stipulata in data 20 luglio2005 non fosse applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5 dellaLegge n. 168/82, giacché la deliberazione del ConsiglioComunale n. 178 del 23 novembre 1998 aveva attribuito valoredi piano di recupero edilizio all’originario pianoparticolareggiato di Ortigia adottato nel 1990 e, quindi,successivamente all’entrata in vigore della Legge 5 agosto1978 n. 457 (…), in contrasto con le disposizioni richiamate inrubrica, in quanto l’art. 34 della Legge n. 457 del 1978 haprevisto la possibilità per i Comuni di attribuire valenza di pianodi recupero agli strumenti urbanistici approvati in un contestostorico (quello antecedente all’entrata in vigore della Legge n.457/78) in cui la figura del piano di recupero non era nota, ilche non escludeva, però, che tale possibilità fosse a regimefruita anche per quelli approvati successivamente» (pagine 3 e4 del ricorso).1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione dell’attribuzione della valenza di piani di recupero aipiani particolareggiati, dopo l’irreversibile scadenza (perdecorso del termine decennale) di un precedente piano direcupero - sono infondati.1.4 Come è noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.5^, 16 luglio 2020, n.15158; Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2020,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026nn. 22493 e 22502; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1023;Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22671) si è già occupatadi vicende simili a quelle in esame, relative a trasferimentiimmobiliari avvenuti dopo la scadenza del termine decennaledi durata dei piani di recupero.Le corti di merito hanno affermato, talvolta, che il decorso deltermine stabilito per l'esecuzione del piano rende, comunque,fermo l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici onelle modificazioni di quelli esistenti, gli allineamenti e leprescrizioni di zona stabiliti dal piano particolareggiato.Secondo questo orientamento sarebbe, quindi, penalizzante enon in linea con i canoni ermeneutici sostenere che il piano direcupero in esame, continuando a spiegare i suoi effetti per leprescrizioni normative in esso contenute, non altrettanto possafare sul lato dei benefici fiscali per i soggetti che a esso siconformano.Peraltro, questa Sezione ha ritenuto infondate similiargomentazioni in rapporto alla ratio della previsioneagevolativa (Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7046; Cass.,Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18673; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2017, nn. 2398 e 2399).Infatti, l'art. 5, comma 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168,dettato in materia di piani di recupero (di iniziativa pubblica, odi iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina l'agevolazionefiscale consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento diimmobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali inmisura fissa all'esistenza di un duplice requisito. Il primo hacarattere oggettivo, costituito dall'inserimento dell'immobile inun piano di recupero di iniziativa pubblica o privataconvenzionato. Il secondo è di natura soggettiva,Numero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026rappresentato dall'essere l'acquirente uno dei soggetti chefinalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficiospetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi cheintegrano la fattispecie normativa e che l'agevolazione ècorrelata alla effettiva attuazione del piano di recupero previstoall'atto del trasferimento dell'immobile. Perciò, ne restagiustificata la revoca ove si accerti la insussistenza deiprescritti requisiti, persino qualora la mancata attuazione inconcreto del detto piano non sia imputabile a comportamentoomissivo del contribuente (Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2008, n.11786).1.5 In base ai citati parametri e tenuto conto che l'art. 5 dellalegge 22 aprile 1982, n. 168, pone una norma di naturaeccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimentoalla finalità perseguita dal legislatore di agevolare, sul pianotributario, lo sviluppo dell'edilizia abitativa, il collegio ritieneche l'impugnazione sia infondata.Inoltre, la natura eccezionale dell’agevolazione, come tale dainterpretarsi restrittivamente, comporta che l'equipollenza trapiano di recupero ed altri strumenti urbanistici non puòintendersi generalizzata, ma va limitata, come è stabilitodall’art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, solo ai pianiparticolareggiati già approvati alla data di entrata in vigoredella legge e finalizzati al risanamento del piano edilizioesistente (in termini: Cass., Sez. 2^, 8 luglio 2000, n. 9175;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 16ottobre 2020, n. 22493).1.6 Nella specie, come è stato accertato dal giudice del rinvio,è pacifico che «essendo stato l’originario piano per Ortigiaadottato con decreto dell’Assessore regionale al Territorio eNumero registro generale 10589/2023Numero sezionale 3684/2026Numero di raccolta generale 13560/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ambiente del 27 marzo 1990 per una durata di anni dieci dalladata della sua pubblicazione, avvenuta il 2 giugno 1990, edessendo quindi venuto a scadenza in data 2 giugno 2000, l’attodi compravendita successivamente rogato, nell’anno 2005, nonpoteva godere delle invocate agevolazioni fiscali, né potevagoderne per la pretesa prolungata efficacia conferitagli da attideliberativi, adottati dal consiglio comunale, aventi naturameramente dichiarativa».2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 7.000,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris