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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 24654/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14818/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE di NOLA n. 6672/2017 depositata i l 13/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1Caterina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di debitrici esecutate, proponevano opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’importo di €. 15.494,00 (a carico del creditore) , emesso dal giudice dell’esecuzione di Nola relativamen te all'attività espletata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziariodegli immobili pignorati nell a procedura di esecuzione immobiliare.

Lamentavano le opponenti l'errato criterio di calcolo ex art. 1, D.M. 15 maggio 2009, n. 80, nonché la mancata riduzione del compenso ex art. 3 del medesimo decreto, in proporzione dell'effettiva attività espletatadal custode. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e, modificando il decreto opposto, riduceva il compenso per l'attività svolta liquidandoal custode la somma di € . 3.800,00. 2Ricorre per la cassazione di detto provvedimento il custode avv. [OSCURATO:PERSONA], denunziandocinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti per difetto di specificità, autosufficienza e mancata esposizione sommaria dei fatti.

L'atto di impugnazione per cassazione contiene i necessari riferimenti all’azione promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. pp. 3-5); riporta il contenuto essenziale del provvedimento del Tribunale di Nola (v. p. 5 penultimo capoverso); articola (dalla p. 5 in poi) i motivi di ricorso con adeguata autosufficienza e specificità,tanto da permettere di cogliere e di comprendere il sorgere e il dipanarsi dell’intera vicenda giudiziaria, e di avere contezza del tenore della pronuncia impugnata in immediato coordinamento con i motivi di impugnazione contro di essa rivolti (Cass. Sez.U, n. 37552 del 30.11.2021). 1.1Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essisi deduce ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. sull’eccezione di carenza di legittimazione ad agire delle opponentiovvero, in via alternativa, per aver rigetta to implicitamente detta eccezione.

Secondo il ricorrente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva posto il pagamento integralmente a carico del creditore procedente, per cui le opponenti non eranolegittimate ad agire.

Il motivo è infondato.

Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. cass. n. 16171/2017; Cass. n. 2313/2010).

Sulla scorta di tale condivisibile principio, provvede questa Corte ad esaminare e respingere l’eccezione(effettivamente tralasciata dal Tribunale) per l’assorbente ragione che l’art 170 DPR n. 115/2002 consente testualmentealle “parti processuali” di proporre opposizione contro il decreto di liquidazione:pertanto, le debitrici esecutate, quali parti della procedura esecutiva, erano senz’altro legittimate ad opporsi al decreto. 2Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per omissione del rilievo d'ufficio del difetto di interesse ad agire delle opponenti.

Il giudice dell'esecuzione ha posto il pagamento ad esclusivo carico del creditore procedente tenuto ex legea pagarle per il caso di conclusione del processo prima della vendita: l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico di chi ha subìto l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente, presuppone, infatti, che il processo esecutivo sia pervenuto a regolare compimento e non che sia stato arrestato per iniziativa del creditore procedente o per sua inattività; ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste rispettivamente a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate.

Tale motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc) perché omette l’indicazione specifica degli atti e i documenti sui quali si fonda (il contenuto dell’accordo intervenuto tra creditore e debitori quanto al riparto delle spese di esecuzione e il contenuto dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva), pretendendo, invece, di ribaltare il principio di autosufficienza solosul controricorrente (cfr. memoria pag. 6 ). 3Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per la non corretta applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 80/2009.

Osserva il ricorrente che, secondo la norma citata , il compenso a percentuale spetta comunque al custode, a prescindere dal fatto che si proceda o meno alla vendita degli immobili pignorati; tanto che -sempre si sensi dell’art. 2, comma 3 -il calcolo può essere effettuato sul valore stimato di vendita.

Diversamente argomentando, nel caso in cui la vendita non abbia luogo il custode si ritroverebbe a non ricevere alcun compenso, pur avendo svolte le proprie fondamentali attività di ausiliario del magistrato. 4Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per la mancata applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 329 comma 2, cod. proc. civ., in ordine alle attività di riscossione dei canoni.

Il ricorrente lamenta che il fatto che il custode abbia riscosso i canoni di locazione, come affermato nel provvedimento di liquidazione del giudice dell'esecuzione, non è stato contestato dalle debitrici esecutate le quali, anzi, l'hanno espressamente confermato. 5Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia lo svolgimento da parte del custode di tutte quelle attività non indicate in via esemplificativa all'art. 2, comma 2 del D.M. n. 82/2009.

Il fatto storico oggetto di discussione tra le parti omesso dal giudice dell'impugnazione consisterebbe nelle ulteriori attività compiute dal custode, sìche la riduzione del 30% per gli immobili non posti in vendita e del 20% per i restanti immobili operata dal giudice dell'esecuzione era del tutto coerente con la tipologia, attività e qualità del lavoro svolto dal custode. 6Il terzo moti vo è fondato.

A normadell’art. 2, comma 3 del DM n. 80/2009 “ i n caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attivitàeffettivamente svolta”.

Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato risulta che ilprocesso esecutivo fu sospeso e che nelle more intervenne un accordo con l’unico creditore procedente(v. pag. 4); non vi è traccia di ordinanza di vendita, anzi la circostanzadella assenza di vendita degli immobili per intervenuto accordo è pacifica.

Edallora, in applicazione del citato art. 2 comma 3 DM n. 80/2009 il compenso al custode andava calcolato “sul valore stimato” con riduzione proporzionalein base alla attività effettivamente svolta.

La violazione di legge in cui è incorso il Tribunale è allora palese perché il giudice di merito , discostandosi da tale disposizione, ha escluso sic et simpliciterdal compenso l’attività dell’ausiliare per ben 6 immobili, che pure erano rimasti sotto custodia per circa un anno (fino al 1.2.2016)e che facevano parte del valore stimato senza verificare quale attività fosse stata svolta in concreto dal custode per tali beni,e riducendo pesantemente il compenso del 75%.

Si rende necessario nuovo esame con logico assorbimento dei restanti motivi.

Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti i restanti;cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14818/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE di NOLA n. 6672/2017 depositata i l 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1Caterina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di debitrici esecutate, proponevano opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per l’importo di €. 15.494,00 (a carico del creditore) , emesso dal giudice dell’esecuzione di Nola relativamen te all'attività espletata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziariodegli immobili pignorati nell a procedura di esecuzione immobiliare. Lamentavano le opponenti l'errato criterio di calcolo ex art. 1, D.M. 15 maggio 2009, n. 80, nonché la mancata riduzione del compenso ex art. 3 del medesimo decreto, in proporzione dell'effettiva attività espletatadal custode. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione per quanto di ragione e, modificando il decreto opposto, riduceva il compenso per l'attività svolta liquidandoal custode la somma di € . 3.800,00. 2Ricorre per la cassazione di detto provvedimento il custode avv. [OSCURATO:PERSONA], denunziandocinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controricorrenti per difetto di specificità, autosufficienza e mancata esposizione sommaria dei fatti. L'atto di impugnazione per cassazione contiene i necessari riferimenti all’azione promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. pp. 3-5); riporta il contenuto essenziale del provvedimento del Tribunale di Nola (v. p. 5 penultimo capoverso); articola (dalla p. 5 in poi) i motivi di ricorso con adeguata autosufficienza e specificità,tanto da permettere di cogliere e di comprendere il sorgere e il dipanarsi dell’intera vicenda giudiziaria, e di avere contezza del tenore della pronuncia impugnata in immediato coordinamento con i motivi di impugnazione contro di essa rivolti (Cass. Sez.U, n. 37552 del 30.11.2021). 1.1Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essisi deduce ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. sull’eccezione di carenza di legittimazione ad agire delle opponentiovvero, in via alternativa, per aver rigetta to implicitamente detta eccezione. Secondo il ricorrente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione aveva posto il pagamento integralmente a carico del creditore procedente, per cui le opponenti non eranolegittimate ad agire. Il motivo è infondato. Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. cass. n. 16171/2017; Cass. n. 2313/2010). Sulla scorta di tale condivisibile principio, provvede questa Corte ad esaminare e respingere l’eccezione(effettivamente tralasciata dal Tribunale) per l’assorbente ragione che l’art 170 DPR n. 115/2002 consente testualmentealle “parti processuali” di proporre opposizione contro il decreto di liquidazione:pertanto, le debitrici esecutate, quali parti della procedura esecutiva, erano senz’altro legittimate ad opporsi al decreto. 2Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per omissione del rilievo d'ufficio del difetto di interesse ad agire delle opponenti. Il giudice dell'esecuzione ha posto il pagamento ad esclusivo carico del creditore procedente tenuto ex legea pagarle per il caso di conclusione del processo prima della vendita: l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico di chi ha subìto l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente, presuppone, infatti, che il processo esecutivo sia pervenuto a regolare compimento e non che sia stato arrestato per iniziativa del creditore procedente o per sua inattività; ipotesi per le quali le spese sostenute sono poste rispettivamente a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate. Tale motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc) perché omette l’indicazione specifica degli atti e i documenti sui quali si fonda (il contenuto dell’accordo intervenuto tra creditore e debitori quanto al riparto delle spese di esecuzione e il contenuto dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva), pretendendo, invece, di ribaltare il principio di autosufficienza solosul controricorrente (cfr. memoria pag. 6 ). 3Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per la non corretta applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 80/2009. Osserva il ricorrente che, secondo la norma citata , il compenso a percentuale spetta comunque al custode, a prescindere dal fatto che si proceda o meno alla vendita degli immobili pignorati; tanto che -sempre si sensi dell’art. 2, comma 3 -il calcolo può essere effettuato sul valore stimato di vendita. Diversamente argomentando, nel caso in cui la vendita non abbia luogo il custode si ritroverebbe a non ricevere alcun compenso, pur avendo svolte le proprie fondamentali attività di ausiliario del magistrato. 4Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per la mancata applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 329 comma 2, cod. proc. civ., in ordine alle attività di riscossione dei canoni. Il ricorrente lamenta che il fatto che il custode abbia riscosso i canoni di locazione, come affermato nel provvedimento di liquidazione del giudice dell'esecuzione, non è stato contestato dalle debitrici esecutate le quali, anzi, l'hanno espressamente confermato. 5Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia lo svolgimento da parte del custode di tutte quelle attività non indicate in via esemplificativa all'art. 2, comma 2 del D.M. n. 82/2009. Il fatto storico oggetto di discussione tra le parti omesso dal giudice dell'impugnazione consisterebbe nelle ulteriori attività compiute dal custode, sìche la riduzione del 30% per gli immobili non posti in vendita e del 20% per i restanti immobili operata dal giudice dell'esecuzione era del tutto coerente con la tipologia, attività e qualità del lavoro svolto dal custode. 6Il terzo moti vo è fondato. A normadell’art. 2, comma 3 del DM n. 80/2009 “ i n caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, è ridotto in proporzione all'attivitàeffettivamente svolta”. Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato risulta che ilprocesso esecutivo fu sospeso e che nelle more intervenne un accordo con l’unico creditore procedente(v. pag. 4); non vi è traccia di ordinanza di vendita, anzi la circostanzadella assenza di vendita degli immobili per intervenuto accordo è pacifica. Edallora, in applicazione del citato art. 2 comma 3 DM n. 80/2009 il compenso al custode andava calcolato “sul valore stimato” con riduzione proporzionalein base alla attività effettivamente svolta. La violazione di legge in cui è incorso il Tribunale è allora palese perché il giudice di merito , discostandosi da tale disposizione, ha escluso sic et simpliciterdal compenso l’attività dell’ausiliare per ben 6 immobili, che pure erano rimasti sotto custodia per circa un anno (fino al 1.2.2016)e che facevano parte del valore stimato senza verificare quale attività fosse stata svolta in concreto dal custode per tali beni,e riducendo pesantemente il compenso del 75%. Si rende necessario nuovo esame con logico assorbimento dei restanti motivi. Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Nola in persona di diverso magistrato, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti i restanti;cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motiv
Decreto Cassazione n. 24654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris