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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 settembre 1928

Cassazione n. 05125/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1928 avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11 febbraio 2020 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., nonché la sanzione della patente di guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis comma 1 cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravi ad a [OSCURATO:PERSONA], travolgendolo sulle strisce pedonali.

2. Avverso la decisione propone ricorso il Procuratore generale della Corte di appello de L'Aquila, lamentando che il giudice non abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S. anche per il caso di patteggiamento, con pena sospesa.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va rilevato, infatti, che l'art. 222, comma 2 C.d.S., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, impone nel caso di condanna o di applicazione della pena sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., anche con pena sospesa, in relazione ai reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice disponga la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sino a due anni, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis, comma 2^ cod. pen. o all'art. 590 bis, comma 3^ cod. pen..

Nel caso di specie, dunque, il giudice avrebbe dovuto, in assenza delle predette aggravanti, disporre la misura della sospensione della patente di guida, nel limite previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S..

L'assenza di qualsivoglia determinazione sul punto implica l'annullamento della sentenza gravata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale dell'[OSCURATO:PERSONA] deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Don9tella Fer nti DEPOSITIkop Cf-W29A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1928 avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 febbraio 2020 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., nonché la sanzione della patente di guida per la durata di sei mesi, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis comma 1 cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravi ad a [OSCURATO:PERSONA], travolgendolo sulle strisce pedonali. 2. Avverso la decisione propone ricorso il Procuratore generale della Corte di appello de L'Aquila, lamentando che il giudice non abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S. anche per il caso di patteggiamento, con pena sospesa. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va rilevato, infatti, che l'art. 222, comma 2 C.d.S., come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, impone nel caso di condanna o di applicazione della pena sull'accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., anche con pena sospesa, in relazione ai reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., che il giudice disponga la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sino a due anni, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis, comma 2^ cod. pen. o all'art. 590 bis, comma 3^ cod. pen.. Nel caso di specie, dunque, il giudice avrebbe dovuto, in assenza delle predette aggravanti, disporre la misura della sospensione della patente di guida, nel limite previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S.. L'assenza di qualsivoglia determinazione sul punto implica l'annullamento della sentenza gravata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale dell'[OSCURATO:PERSONA] deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Don9tella Fer nti DEPOSITIkop Cf-W29A
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