CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 27459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12941/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] n. 12941/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 480/2020 depositata il 04/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto davanti al Tribunale di Modena [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. promuovendo azione di ripetizione di indebito in relazione agli interessi addebitati su due contratti di conto corrente accesi presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il Tribunale di Modena, previo espletamento di CTU, ha accolto la domanda condannando la banca al pagamento dell’importo di € 42.778,62. 3.La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. (BPER), successore della banca convenuta, ritenendo sprovvista di prova la domanda. Il giudice di appello ha evidenziato come per il contratto di conto corrente n. 300300-5, acceso in data 10 giugno 1996,fosse stata prodotta solo una parte degli estratti conto, così come per il conto anticipi 300912- 5 mancassero gli estratti conto successivi al 31 dicembre 2003 e il contratto originario. Ha, poi, osservato che gli estratti dei due conti erano stati prodotti con memoria del 10 luglio 2009 e poi smarriti, rilevando che gli estratti conto erano stati esaminati dal CTU nel contraddittorio delle parti. Ha, quindi, deciso la causa nel merito, rigettando la domanda per omessa integrale produzione degli estratti conto e di uno dei contratti originari, ritenendo di non poter sopperire alla mancanza degli estratti conto attraverso ricostruzioni di tipo contabile. n. 12941/2021 R.G. 4. Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che sarebbe stato onere della società correntista produrre tutti gli estratti conto per dimostrare la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito. Osserva parte ricorrente la formazione del giudicato interno in relazione al capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestralee che la banca appellante si sarebbe doluta unicamente della determinazione del quantum, ma non dell’an della pretesa restitutoria. Osserva, inoltre, come in assenza di completa produzione degli estratti conto, il giudice possa fare ricorso ad altri mezzi di prova, valorizzando le contabili bancarie e le risultanze della CTU, con la quale si era proceduto ad accertare gli interessi indebitamente addebitati. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione, consistente nell’omessa valutazione dei conteggi operati dal CTU, il quale – preso atto dell’incompleta produzione degli estratti conto –aveva proceduto a circoscrivere gli effetti della capitalizzazione ai soli estratti conto acquisiti, il cui esame si sarebbe rivelato decisivo ai fini dell’accoglimento della domandain conformità di quanto indicato al superiore motivo. 3.I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione. Non può ritenersi formato un giudicato interno in ordine alla mancata contestazione dell’an della pretesa, avendo la banca –con i quattro motivi di appello sinteticamente riportati al punto n. 5 della n. 12941/2021 R.G. sentenza impugnata – posto in discussione nel suo complesso la pretesa di parte attrice, di cui ha contestato sia l’assolvimento dell’onere probatorio, sia le risultanze della CTU. 4.I motivi sono, invece, fondati quanto alla questione dell’assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente al la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili,ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile (Cass., n. 29190/2020 ; Cass., n. 20621/2021). Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cass., n. 11543/2019 ), apportando «correttivi»ai saldi (Cass., n. 9140/2020). 5.Nella specie, la sentenza impugnata ha considerato non assolto l’onere della prova unicamente facendo riferimento agli estratti conto, senza esaminare gli altri elementi di prova acquisiti aliunde agli atti del giudizio, oggetto di esame da parte del CTU, non facendo così corretta applicazione dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M n. 12941/2021 R.G. La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la r