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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 01045/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17812-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale società incorporante la società "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E MERCATO , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 17812 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg n. 17812/2022 [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I . c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratori costituiti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., propongono ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 9554/2022, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 850/16/2020 della CTR del Lazio, rinviava alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione.

Rileva il ricorrente che tale ordinanza affetta da errore materiale nella parte in cui accoglie la doglianza quanto alla giurisdizione tributaria e rinvia al giudice di appello (ossia alla CTR del Lazio in diversa composizione), anziché al giudice di primo grado (ossia alla CTP di Roma in diversa composizione) che aveva, anch'esso, denegato tale giurisdizione.

Considerato che: Ciò posto, va osservato che questa Corte, nell'accogliere il ricorso della società contribuente, statuiva che per quanto concernano le controversie relative alla riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art.2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art.1 , comma2, del d.lgs. 5 del 2012, queste sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario e per tale motivo rinviava alla CTR del Lazio.

Tuttavia, Anche la Corte Tributaria Provinciale di Roma aveva denegato la giurisdizione del giudice tributario, pertanto questa Corte avrebbe dovuto rinviare al giudice di primo grado, anziché a quello di appello.

Pertanto, va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo il rinvio alla, ora, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022, sia corretto sostituendo le parole " alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole" alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione".

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022 sia corretto sostituendo le parole "alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione".

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Roma, 18 ottobre 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 17812-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale società incorporante la società "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E MERCATO , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9554/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 17812 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg n. 17812/2022 [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I . c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratori costituiti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., propongono ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 9554/2022, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 850/16/2020 della CTR del Lazio, rinviava alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione. Rileva il ricorrente che tale ordinanza affetta da errore materiale nella parte in cui accoglie la doglianza quanto alla giurisdizione tributaria e rinvia al giudice di appello (ossia alla CTR del Lazio in diversa composizione), anziché al giudice di primo grado (ossia alla CTP di Roma in diversa composizione) che aveva, anch'esso, denegato tale giurisdizione. Considerato che: Ciò posto, va osservato che questa Corte, nell'accogliere il ricorso della società contribuente, statuiva che per quanto concernano le controversie relative alla riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art.2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art.1 , comma2, del d.lgs. 5 del 2012, queste sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario e per tale motivo rinviava alla CTR del Lazio. Tuttavia, Anche la Corte Tributaria Provinciale di Roma aveva denegato la giurisdizione del giudice tributario, pertanto questa Corte avrebbe dovuto rinviare al giudice di primo grado, anziché a quello di appello. Pertanto, va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo il rinvio alla, ora, Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022, sia corretto sostituendo le parole " alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole" alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione". P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 9554/2022 sia corretto sostituendo le parole "alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 18 ottobre 2022 Il P
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