CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 39215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA] attiene all'omessa partecipazione del suo difensore di fiducia del tempo, avv. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 30 novembre 2022, per la quale il professionista era stato regolarmente citato; che l'assenza del legale è stata conseguenza di un disguido — la parziale omonimia (identico cognome, ma nome differente) tra l'odierno ricorrente ed altro soggetto che, nella medesima giornata, era coinvolto in un procedimento fissato presso il Tribunale di sorveglianza di Catania, cui, erroneamente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] partecipò, risultando, poi, assente a quello che direttamente lo interessava, che è stato trattato successivamente — che, avuto riguardo alla già segnalata ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, non integra la dedotta causa di nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso