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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17830/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto di querela; e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso e ha chiede l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 17 giugno 2022 la Corte di appello di Roma - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 25 gennaio 2017 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso della difesa, pur essendo stato ritenuto credibile l'imputato (non invece la persona offesa) in relazione al fatto di rapina che pure gli era stato ascritto e per il quale è stato assolto già del primo Giudice, in ordine alle lesioni personali si sarebbe invece attribuita credibilità a [OSCURATO:PERSONA] (e non all'imputato che ha agito per legittima difesa), con una motivazione lacunosa (allorché ha affermato che il Tribunale ha ritenuto credibile l'offeso nella parte in cui è stato riscontrato aliunde), contraddittoria (perché ha affermato che tra i due ha avuto luogo una colluttazione e non un'aggressione del Baka nei confronti del Ragab) e in contrasto con le risultanze processuali (che pure depongono per il verificarsi di una colluttazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, dovendosene rilevare d'ufficio l'illegalità.

1. Deve, in primo luogo, osservarsi che in atti è presente la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile (cfr. verbale in data 7 maggio 2016, da cui consta che è stata chiesta espressamente la punizione dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.).

2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto.

La Corte di appello ha evidenziato che il Tribunale - la cui statuizione ha condiviso - ha mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di rapina (in danno di un soggetto distinto dalla persona offesa) poiché ne ha ritenuto verosimile la prospettazione alla luce del compendio in atti (il mancato rinvenimento della persona offesa e l'assenza di una denuncia da parte sua e la mancanza di altre dichiarazioni a carico, in ordine ad essa, oltre a quelle del Ragab; nonché la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito all'imputato la proprietà della collana indicata come oggetto materiale della rapina, di segno contrario a quella del Ragab); di converso ha ritenuto che non sia stata in alcun modo provata la legittima difesa prospettata dall'imputato, rappresentando come egli abbia ammesso di aver colpito il Ragab (nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida del suo arresto) e come le lesioni riportate dello 2 a'I stesso Ragab siano pienamente compatibili con quanto da quest'ultimo esposto.

Si tratta di un iter argomentativo per nulla contraddittorio né manifestamente illogica, che pertanto non può essere sindacato in questa sede di legittimità, a fortiori in forza della diversa ricostruzione del fatto che il ricorso finisce col prospettare (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

3. Fermo quanto appena esposto, l'imputato - a seguito dell'esclusione, conseguente alla sua assoluzione per il delitto di rapina, della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. - è stato condannato per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per aver cagionato alla persona offesa lesioni personali guaribili in dieci giorni, ossia per un reato rientrante nella competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1, lett. a), d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274); e per esso gli è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione in luogo di una delle sanzioni previste dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274, cit.; il che impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma (cfr. Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01: «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale», resa proprio in una fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto di querela; e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso e ha chiede l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 17 giugno 2022 la Corte di appello di Roma - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 25 gennaio 2017 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di lesioni personali (art. 582 cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa, pur essendo stato ritenuto credibile l'imputato (non invece la persona offesa) in relazione al fatto di rapina che pure gli era stato ascritto e per il quale è stato assolto già del primo Giudice, in ordine alle lesioni personali si sarebbe invece attribuita credibilità a [OSCURATO:PERSONA] (e non all'imputato che ha agito per legittima difesa), con una motivazione lacunosa (allorché ha affermato che il Tribunale ha ritenuto credibile l'offeso nella parte in cui è stato riscontrato aliunde), contraddittoria (perché ha affermato che tra i due ha avuto luogo una colluttazione e non un'aggressione del Baka nei confronti del Ragab) e in contrasto con le risultanze processuali (che pure depongono per il verificarsi di una colluttazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, dovendosene rilevare d'ufficio l'illegalità. 1. Deve, in primo luogo, osservarsi che in atti è presente la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile (cfr. verbale in data 7 maggio 2016, da cui consta che è stata chiesta espressamente la punizione dell'imputato, segnatamente per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.). 2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello ha evidenziato che il Tribunale - la cui statuizione ha condiviso - ha mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di rapina (in danno di un soggetto distinto dalla persona offesa) poiché ne ha ritenuto verosimile la prospettazione alla luce del compendio in atti (il mancato rinvenimento della persona offesa e l'assenza di una denuncia da parte sua e la mancanza di altre dichiarazioni a carico, in ordine ad essa, oltre a quelle del Ragab; nonché la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito all'imputato la proprietà della collana indicata come oggetto materiale della rapina, di segno contrario a quella del Ragab); di converso ha ritenuto che non sia stata in alcun modo provata la legittima difesa prospettata dall'imputato, rappresentando come egli abbia ammesso di aver colpito il Ragab (nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida del suo arresto) e come le lesioni riportate dello 2 a'I stesso Ragab siano pienamente compatibili con quanto da quest'ultimo esposto. Si tratta di un iter argomentativo per nulla contraddittorio né manifestamente illogica, che pertanto non può essere sindacato in questa sede di legittimità, a fortiori in forza della diversa ricostruzione del fatto che il ricorso finisce col prospettare (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Fermo quanto appena esposto, l'imputato - a seguito dell'esclusione, conseguente alla sua assoluzione per il delitto di rapina, della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. - è stato condannato per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per aver cagionato alla persona offesa lesioni personali guaribili in dieci giorni, ossia per un reato rientrante nella competenza del giudice di pace (art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); e per esso gli è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione in luogo di una delle sanzioni previste dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 274, cit.; il che impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01: «spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale», resa proprio in una fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello d