CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce il difetto di una valida querela in relazione al predetto capo d’imputazione, è fondato, mancando, nella denuncia sporta dalla persona offesa (tale esplicitamente qualificata), la manifestazione (anche tacita o implicita) di una chiara istanza punitiva; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al detto reato, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità, con conseguente eliminazione della pena irrogata per tale reato a titolo di continuazione (specificamente indicata dai giudici di merito, pari a giorni venti di reclusione ed euro trentaquattro di multa, già applicata la riduzione per il rito); P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo 5), perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, ed elimina la relativa pena, ridotta per il rito, di giorni venti di reclusione ed euro 34 di multa. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore I