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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42709/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, il secondo motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non risulta proposto con i motivi di appello, come riportati dalla sentenza senza nessuna contestazione del ricorrente in sede di ricorso in cassazione.

La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto aveva venduto l'immobile di cui all'imputazione a soggetti da lui già precedentemente conosciuti; egli presenziava anche al rogito di compravendita.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, il secondo motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non risulta proposto con i motivi di appello, come riportati dalla sentenza senza nessuna contestazione del ricorrente in sede di ricorso in cassazione. La sentenza impugnata ha evidenziato sulla sussistenza del dolo come il ricorrente amministratore della società aveva agito nella consapevolezza di omettere la dichiarazione, in quanto aveva venduto l'immobile di cui all'imputazione a soggetti da lui già precedentemente conosciuti; egli presenziava anche al rogito di compravendita. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i