CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23396/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3610/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei curatori p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 73; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in per- sona dei liquidatori p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n.3; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaB. Tortolini, n. 30 , presso lo studio delDott. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 1717/17, depositata il 3 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., appaltatrice del servizio di raccolta, tra- sporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., gestore dell'im- pianto a servizio del bacino BA5, proponendo opposizione al decreto ingiun- tivo n. 382/11, con cui il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 189.793,36, oltre inte- ressi, a titolo di oneri di stabilizzazione e produzione di CDR relativi ai confe- rimenti effettuati nel periodo compreso tra il mese di aprile e il mese di giugno 2011 e di tributo speciale previsto dall'art. 3 della legge 1995, n. 549 (c.d. ecotassa). A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì il proprio difetto di legittima- zione passiva, sostenendo di essere obbligata soltanto nei confronti del Co- mune, e l'infondatezza della pretesa azionata, quantificata sulla base di una tariffa sopravvenuta all'aggiudicazione della gara ed alla stipulazione del con- tratto d'appalto, nonché l'illegittimità dell'addebito del tributo speciale, do- vuto esclusivamente dal gestore dell'impianto, e dell'IVA, calcolata anche sull'importo del tributo. Si costituì la PABBC, e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto. Si costituì inoltre il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dall'opponente, ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per effetto dell'accollo liberatorio previsto dal contratto di appalto, riferendo inoltre di aver consen- tito la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, a causa dell'impreve- dibilità dell'aumento della tariffa, e proponendo domanda di rivalsa e di risar- cimento nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].1.1. Con ordinanza del 26 marzo 2013, il Tribunale di Bari, Sezione di- staccata di Rutigliano, ritenuta la propria incompetenza, dispose la trasmis- sione degli atti al Presidente del Tribunale, che assegnò la causa alla Sezione specializzata in materia d'impresa. 1.2. Con distinto atto di citazione, la PABBC convenne in giudizio l'Ecolo- gica Pugliese e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 751.720,06, oltre interessi, dovuta al medesimo titolo per il periodo compreso tra il mese di luglio 2011 ed il mese di giugno 2012. Si costituirono i convenuti, riproponendo le difese già svolte nel prece- dente giudizio. 1.3. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Bari, con sentenza dell'8 gennaio 2015, rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda di manlevaproposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune, condannando gli stessi al pagamento dell'ulterioresomma di Euro 751.720,06, oltre interessi, e l'Eco- logica Pugliese a rivalere il Comune delle somme pagate in esecuzione della sentenza. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] stata rigettata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza del 3 novembre 2017,ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dal Comune. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che le transazioni intervenute tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la PABBC nel corso del giu- dizio avessero comportato la cessazione della materia del contendere, rile- vando che a) la relativa richiesta non era stata avanzata congiuntamente dalle parti, b)le transazioni non prevedevano l'abbandono o la definizione del giudizio, c)le stesse non erano state comunque adempiute e d) non conte- nevano alcuna manifestazione della volontà di liberare il Comune. Nel merito, ha confermato la sussistenza della solidarietà passiva tra l'E- cologica Pugliese e il Comune, osservando tuttavia che il rapporto trilaterale tra le parti non era qualificabile come accollo, ma come delegazione di paga- mento, giacché la PABBC aveva emesso le fatture direttamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale le aveva ricevute senza alcuna reazione, in tal modo aderendo alla delegazione, senza però un'espressa liberazione del Comune: ha rilevato infatti che con nota del 3 novembre 2011 il Comune aveva comunicato alla PABBC di aver affidato all'[OSCURATO:PERSONA] il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, precisando che il prezzo dell'appalto era comprensivo di tutti i costi di smaltimento, ivi com- presi quelli per la biostabilizzazione e la valorizzazione energetica del CDR, ed invitandola a trasmettere le fatture all'appaltatrice; ha aggiunto che tale richiesta era stata riscontrata con nota dell'11 maggio 2011, con cui la PABBC aveva comunicato il prezzo unitario di smaltimento e confermato che avrebbe fatturato direttamente nei confronti dell'appaltatrice; ha escluso invece che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse assunto un'obbligazione diretta nei confronti della PABBC, osservando che con il contratto di appalto essa si era obbligata esclu- sivamente nei confronti del Comune, il quale non poteva d'altronde conside- rarsi liberato per effetto della lettera di riscontro della PABBC. La Corte ha poi ritenuto che il corrispettivo dell'appalto dovesse intendersi comprensivo anche degli aumenti tariffari successivi alla stipulazione del con- tratto, osservando che nella formulazione della propria offerta l'appaltatrice avrebbe dovuto tenere contodelle disposizioni di legge che avevano vietato lo smaltimento in discarica del c.d. rifiuto tal quale ed imposto il trattamento preliminare di biostabilizzazione, e reputando irrilevante, in contrario, l'inter- venuta risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non avente efficacia retroattiva, in quanto riguardante un contratto ad esecuzione continuata. Ha ritenuto altresì dovuto il pagamento del tributo speciale, in quanto costo di smaltimento, osservando che, ai sensi dell'art. 3, comma ventiseiesimo, della legge n. 549 del 1995, il soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'im- presa di stoccaggio, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il con- ferimento, e rilevando che l'impianto gestito dalla PABBC era costituito, tra l'altro, da una discarica di servizio in cui venivano depositati gli scarti del processo di biostabilizzazione dei rifiuti, sul cui quantitativo era stato calcolato l'importo richiesto. Ha aggiunto che tale importo era assoggettabile ad IVA, come chiarito dallaDirezione regionale delle entrate, precisando infine che il quantitativo di rifiuti conferito non era stato mai contestato, ed era stato anzi posto a fondamento degli accordi transattivi invocati dall'attrice. 3. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi. Hanno resistito con controricorsi la PABBC e il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto ricorso incidentale, arti- colato in due motivi, illustrati anche con memoria, cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito a sua volta con controricorso. A seguito della dichiarazione di falli- mento dell'[OSCURATO:PERSONA], hanno spiegato intervento in giudizio i curatori, che hanno depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'intervento spiegato nella presente fase del giudizio dai curatori del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA], dichiarato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di legittimità non determina l'interruzione del processo, ai sensi degliartt. 299 e ss. cod. proc. civ., essendo il procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non sussiste un onere di riassunzione nei confronti della curatela fallimentare: ciò non esclude, tuttavia, la facoltà del curatore di spiegarvi intervento, al fine di tutelare gli interessi della massa dei credi- tori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (cfr. Cass., Sez. I, 13/03/2024, n. 6642; Cass., Sez. II, 6/11/2023, n. 30875). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere l'avve- nuta cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata ha frainteso il motivo di appello proposto da essa ricorrente, il quale aveva ad oggetto soltanto una parte della pretesa azionata, e precisamente l'applica- zione della tariffa di conferimento, posta a carico di essa appaltatrice con uno degli accordi transattivi intervenuti nel corso del giudizio. Aggiunge che, nel subordinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ad una richiesta congiunta delle parti, la Corte territoriale non ha considerato che il venir meno dell'interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell'escludere la cessa- zione della materia del contendere, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del contenuto degli accordi transattivi intervenuti tra le parti il 24 mag- gio 2012 e il 19 settembre 2014, con cui essa ricorrente si era obbligata di- rettamente nei confronti della PABBC limitatamente al pagamento della tariffa di conferimento ed al periodo compreso tra i mesi di aprile 2011 e marzo 2012, nonché al mese di maggio 2012, né dell'avvenuto pagamento delle prime quattro rate pattuite e della successiva rinegoziazione dell'ultima rata, avvenuta con un ulteriore accordo del 27 febbraio 2015. Premesso che, a seguito di tali accordi, l'unica questione da risolvere riguardava l'imputabilità all'appaltatrice degli ulteriori importi per tariffa di conferimento e valorizza- zione energetica, dovuti in virtù dei provvedimenti commissariali sopravve- nuti al contratto di appalto, sostiene che la pronuncia in ordine alle questioni definite transattivamente ha comportato un aggravio della soccombenza di essa ricorrente, sia nel merito che con riguardo alle spese processuali. 4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere configura- bile una delegazionedi pagamento, la sentenza impugnata non ha conside- rato che la stessa, pur essendo libera nella forma, richiede una manifesta- zione di volontà specificamente rivolta al delegato, il quale non è neppure tenuto ad accettare l'incarico: nella specie, tale manifestazione di volontà non era ravvisabile nella nota del 3 novembre 2011, inviata dal Comune alla PABBC, non essendo la stessa indirizzata anche ad essa appaltatrice, che non ne era a conoscenza, non avendola ricevuta. 5. Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver inquadrato la fattispecie nella delegazione di debito, senza considerare che la stessa richiede l'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, non ravvisabile né nella nota inviata dal Comune alla creditrice, né nella mera emissione delle fatture direttamente nei confronti di essa appaltatrice. Preci- sato che soltanto una parte delle fatture prodotte in giudizio era stata emessa nei confronti di essa ricorrente, sostiene che l'assunzione dell'obbligo non era desumibile neppure dalla mancata contestazione delle fatture, non essendo il terzo tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, ed avendo essa ricorrente esplicitamente contestato le fatture, con nota del 19 gennaio 2012. 6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli aumenti tariffari previsti dai provvedimenti commissariali sopravvenuti fossero inclusi nel corrispettivo dell'appalto, senza considerare che il credito azionato aveva ad oggetto corrispettivi calcolati pressocché interamente in base alla tariffa prevista dall'ordinanza commissariale del 26 aprile 2011, la cui applicabilità era stata contestata da essa ricorrente. Aggiunge che la que- stione concernente la retroattività della risoluzione del contratto non era stata in alcun modo dedotta, essendo stato il relativo provvedimento richiamato soltanto a conferma della straordinarietà ed imprevedibilità degli aumenti ta- riffari. 7. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, nel confermare la condanna di essa ricorrente alla rivalsa in favore del Comune, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la questione concernente l'inammissibilità dell'integrazione del contratto per factum principise l'inopponibilità delle tariffe applicate dalla PABBC, su cui si fondava la predetta domanda. 8. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.1362, 1363 e 1364 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'individuare il fondamento del credito azionatonel contratto di appalto, la sentenza impugnata ha eluso il tenore letterale dello stesso e ha omesso di provvedere al coordinamento con gli atti di gara presupposti, non avendo tenuto conto dei limiti degli obblighi posti a carico di essa appaltatrice, aventi ad oggetto i costi applicati dall'im- pianto di smaltimento alla data di indizione della gara per l'affidamento del servizio, comprendenti soltanto la tariffa di smaltimento e biostabilizzazione, e non anche gli aumenti tariffari introdotti successivamente, né il costo di valorizzazione energetica CDR. 9. Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata, per apparenza della motivazione, nella parte in cui ha incluso tra i costi di smaltimento anche il tributo speciale di cui all'art. 3 della legge n. 549 del 1995, individuandone il titolo nel contratto di appalto, senza procedere al relativo riscontro, anche in base agli atti di gara ed al capitolato speciale. 10. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 e degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, censurando la sentenza impugnata per aver individuato nel Comune il sog- getto obbligato al pagamento della c.d. ecotassa, senza considerare che la stessa è posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo dei rifiuti, e solo in via di rivalsa delle Amministrazioni locali, che sono i soggetti conferitari dei rifiuti e committenti del servizio. Sostiene inoltre che l'accoglimento della domanda di rivalsa presupponeva l'allegazione dell'a- dempimento del tributo da parte del soggetto obbligato, contestando anche la legittimità dell'addebito dell'IVA sull'importo del tributo, non avente natura di corrispettivo, in quanto non correlato all'acquisizione di beni o servizi. 11. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune deduce la vio- lazione dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impu- gnata per aver riconosciuto la legittimazione passiva dell'Amministrazione, senza tenere conto dell'atto di transazione stipulato il 24 maggio 2012 tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la PABBC, la cui successiva risoluzione per inadempi- mento non consentiva di escludere l'efficacia del riconoscimento del debito nello stesso contenuto, e quindi la titolarità passiva dell'obbligazione da parte dell'attrice. Aggiunge che, nel ritenere configurabile una delegazione di pa- gamento, la Corte territoriale non ha considerato che il rapporto tra l'ente territoriale e l'impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana dà luogo ad un accollo cumulativo ex lege, cui è possibile derogare attraverso clausole negoziali: premesso chenella specie il contratto di appalto prevedeva l'onni- comprensività del corrispettivo, avente la funzione di remunerare l'appalta- trice anche per i costi del trattamento di biostabilizzazione e dello smalti- mento dei rifiuti, sostiene che tale pattuizione, cui la PABBC aveva aderito dichiarandosi disponibile ad emettere le fatture nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], comportava la liberazione del Comune, il quale aveva provveduto ad adempiere la propria obbligazione mediante la corresponsione dei canoni contrattuali. 12. Con il secondo motivo, il Comune insiste sul la violazione dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ. e sull'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, per effetto della qualificazione della fattispecie come delegazione di pa- gamento, ha accolto la domanda di rivalsa proposta nei confronti dell'Ammi- nistrazione, senza tenere conto della condotta tenuta da quest'ultima nella vicenda in esame, costantemente improntata alla buona fede. 13. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la cessazione della materia del contendere, sono infon- dati. Com'è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere presup- pone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni con- formi in tal senso, mentre l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutar ne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ed in casonegativo di pro- nunciare su tutte le domande e le eccezioni delle parti (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 30/01/2014, n. 2063; Cass., Sez. III, 8/07/2010, n. 16150).In particolare, ove sia intervenuta una transazione extraprocessualee le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre verificare se la stessa investa o meno l'oggetto della domanda, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della mate- ria del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma occorre esaminare il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti (cfr. Cass., Sez. III, 24/02/2015, n. 3598). Tale valutazione è stata puntualmente compiuta dalla Corte territoriale, la quale, dato atto della divergenza di opinioni esistente tra le parti in ordine alla valenza degli accordi transattivi tra loro intercorsi, ha escluso che gli stessi avessero fatto venir meno l'interesse alla decisione, rilevando per un verso che non era stato concordato l'abbandono del giudizio, per altro verso che non era stata mai prevista la liberazione del Comune, il quale continuava a contestare la propria obbligazione, e per altro verso ancora che il credito azionato non era stato soddisfatto, poiché gli accordi non erano stati adem- piuti. La correttezza di tali rilievi è stata d'altronde ammessa dalla stessa ricorrente, la quale ha riconosciuto l'autonomia degli accordi rispetto all'esito del giudizio e la limitazione degli stessi ad una parte soltanto della pretesa azionata, nonché l'avvenuta rinegoziazione dell'ultima rata prevista dall'ac- cordo del 19 settembre 2014, che era rimasta insoluta, dando atto dell'esi- stenza di una questione ancora controversa, riguardante l'imputabilità ad essa ricorrente degli ulteriori importi dovuti in virtù dei provvedimenti com- missariali, sicché non meritano censura le conclusioni cui è pervenuta la sen- tenza impugnata,con riguardo all'id oneità delle transazioni ad eliminare la situazione di contrasto tra le parti. 14. Il terzo ed il quarto motivodevono essere anch'essi esaminati con- giuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la qualificazione della fat- tispecie come delegazionedi pagamento. A sostegno della predetta qualificazione, la sentenza impugnata ha pre- messo che con il contratto di appalto stipulato il 2 marzo 2011 l'[OSCURATO:PERSONA] si era obbligata esclusivamente nei confronti del Comune ad effet- tuare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verso un corrispettivo comprensivo di tutti i costi di smaltimento, ivi compresi quelli per la biostabilizzazione. Rilevato che con nota del 3 novembre 2011il Comune aveva comunicato l'avvenuta stipulazione del predetto contratto alla PABBC, in qualità di gestore dell'impianto,chiedendole di trasmettere le re- lative fatture direttamente all'appaltatrice,ha osservato che tale richiesta era stata riscontrata con nota dell'11 maggio 2011, con cui la PABBC aveva rap- presentato che avrebbe provveduto a fatturare direttamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], comunicando il prezzo unitario del servizio di smalti- mento. Precisato che dalle predette note non poteva desumersi in alcun modo né l'assunzione da parte daparte dell'appaltatrice di un'obbligazione diretta nei confronti del terzo, né la volontà di quest'ultimo di liberare il debitore principale, ha rilevato che le fatture emesse dalla PABBC erano state ricevute senza alcuna reazionedall'[OSCURATO:PERSONA], ed ha ritenuto che in tal modo quest'ultima avesse accettato la delegazione, con la conseguenza che l'ap- paltatrice doveva considerarsi solidalmente obbligata con il Comune al paga- mento delle fatture emesse dal gestore dell'impianto. Tale conclusione si pone peraltro in contrasto sia con la qualificazione della fattispecie come delegazione di pagamento, che ne costituisce la pre- messa giuridica, sia con le modalità di svolgimento della vicenda, così come ricostruite dalla sentenza impugnata. Invero, a differenza di quanto accade nella delegatio promittendi, prevista dall'art. 1268 cod. civ., in virtù della quale il delegatario acquista la facoltà di agire direttamente nei confronti del delegato, chesi obbliga direttamente nei suoi confronti, in via esclusiva o solidalmente con il delegante, a seconda che il delegatario abbia o meno pre- stato il proprio consenso alla liberazione di quest'ultimo, nella delegatio sol- vendi, prevista dall'art. 1269 cod. civ.,è esclusa l'azione diretta del delega- tario nei confronti del delegato, il quale resta obbligato soltanto nei confronti del delegante (cfr. Cass., Sez. II, 20/04/2020, n. 7945), a meno che non accetti la delegazione, nel qual caso però la fattispecie si convertein delegatio promittendi(cfr. Cass., Sez. III, 4/04/1968, n. 1036): nella specie, pertanto, la qualificazione della fattispecie come delegazione di pagamento avrebbe imposto di escludere la sussistenza di un'obbligazione solidale del Comune e dell'[OSCURATO:PERSONA], con il conseguente rigetto della domanda proposta dalla PABBC nei confronti di quest'ultima. Anche a voler ritenere che, attraverso il richiamo all'incontro delle volontà delle parti, risultante dalla corrispondenza intercorsa tra il Comune e la PABBC edal comportamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale abbia inteso far riferimento alla conversionedella delegazione di pagamento in de- legazione di debito, occorre rilevare che la sentenza impugnata non reca al- cuna menzione di una dichiarazione indirizzata all'appaltatrice, con cui il Co- mune l'abbia invitata a provvedere al pagamento direttamente in favore del gestore dell'impianto, o di un accordo raggiunto in tal senso tra il Comune e l'appaltatrice. E' pur vero che, come osservato dalla Corte territoriale, la de- legazione non richiedeparticolari requisiti di forma, potendosi realizzare an- chemediante una pluralità di negozi bilaterali ed unilaterali posti in essere per facta concludentiaed in via progressiva, ove alla dichiarazione del dele- gante o del delegato o del delegatario si aggiunga quella delle altre parti in un momento successivo, senza che ciò comporti il venir meno della struttura unitaria e trilaterale del rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 19/02/2019, n. 4852; 15/07/2011, n. 15691; 11/09/2007, n. 19090). L'incarico delegatorio, pur non richiedendo il consenso del delegatario, postula tuttavia l'esistenza di un accordo tra delegante e delegato, formatosi anche attraverso l'esecuzione dell'invito, unilateralmente impartito dal primo al secondo, ad obbligarsi nei confronti del delegatario, in mancanza del quale deve ritenersi ininfluente anche l'eventuale conoscenza che il delegato abbia degli accordi intervenuti tra le altre parti (cfr. Cass., Sez. I, 21/06/2000, n. 8441; 17/05/2000, n. 6387). Nel dare per scontata l'esistenza del predetto accordo, in virtù del comportamento passivo tenuto dall'appaltatrice a seguito della ricezione delle fatture emesse nei suoi confronti dal gestore dell'impianto, la sentenza impu- gnata non solo non ha tenuto conto della mancanza di un invito o di un ordine del Comune, ma ha omesso anche di valutare altre circostanze risultanti dagli atti, potenzialmente idonee ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto tali da impedire l'attribuzione di un significato univoco o addirittura incompatibili con la volontà dell'appaltatrice di accettare la delegazione: essa non ha infatti considerato per un verso che, come evidenziato dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello, trascritto in parte qua a corredo del terzo motivo di ricorso, soltanto una parte delle fattureprodotte in giudizio erano state emesse nei suoi confronti, e per altro verso che l'appaltatrice aveva specificamente contestato tali fatture, invitando la PABBC ad emettere corrispondenti note di credito. 15. I predetti motivi vanno pertanto accolti, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, aventi ad oggetto l'inclusione degli aumenti ta- riffari e del tributo speciale nel corrispettivo dell'appalto. 16. Passando all'esame del ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo, riflettente il difetto di titolarità passiva dell'obbligazione da parte del Comune, in dipendenza della configurabilità della fattispecie come accollo li- beratorio e dell'intervenuto riconoscimento del debito da parte dell'appalta- trice nei confronti del gestore dell'impianto.A fondamento della qualificazione della fattispecie come delegazione, la sentenza impugnata ha evidenziato infatti la struttura trilaterale del rapporto, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che indi- vidua proprio in tale aspetto il connotato essenziale della figura in esame , ravvisandovi un rapporto con pluralitàdi soggetti, caratterizzato dalla parte- cipazione, fin dall'origine, del delegante ( debitore), del delegato ( nuovo de- bitore) e del delegatario(creditore), nel quale il primo impartisce al secondo l'ordine di eseguire il pagamento in favore del terzo, laddove l'accollo consiste in una convenzione tra il debitore (accollante)e un terzo (accollato), il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo,al creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte di quest'ultimo, il quale può successiva- mente aderirvi, secondo lo schema del contratto a favore di terzo (cfr. Cass., Sez. I, 3/02/1969, n. 305; Cass., Sez. III, 7/04/1964, n. 773; Cass., Sez. II, 18/02/1963, n. 386). Nel censurare tale qualificazione, l'Amministrazione richiama una pronun- cia del Giudice amministrativo, che, nel confermare la responsabilità solidale del Comune con i produttori e i detentori di rifiuti per il pagamento degli oneri relativi all'attività di smaltimento, anche in caso di affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti a un'impresa privata, ha ravvisato nella fatti- specie prevista dall'art. 21, comma primo, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 un accollo cumulativo ex lege, in cui il Comune riveste la posizione di accol- lato, ritenendo possibile derogare a tale disciplina mediante un'espressa di- chiarazione del creditore di liberare il debitore originario (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 15 luglio 2004, n. 5161).Peraltro, anche a voler prescindere dalla considerazione che tale pronuncia trova giustificazione in una norma inapplicabile alla fattispecie in esame, in quanto già abrogata alla data di sti- pulazione del contratto di appalto tra l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. art. 264 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), si osserva che, nell'in- sistere sulla liberazione dall'obbligazione nei confronti della PABBC, la difesa dell'Amministrazione omette di trascrivere, a corredo delle proprie censure, le clausole contrattuali che prevedevano l'assunzione del debito da parte dell'appaltatrice, limitandosi a riportare l'art. 18 del contratto, che poneva genericamente a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] «le spese di smaltimento e re- cupero dei rifiuti», senza neppure considerare che, in mancanza di una di- chiarazione liberatoria della creditrice, la fattispecie sarebbe risultata qualifi- cabile al più come accollo cumulativo, con la conseguente conferma della re- sponsabilità solidale del Comune. Le censure concernenti il riconoscimento del debito non risultano a loro volta accompagnate dalla trascrizione dei passi salienti della transazione sti- pulata tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la PABBC, asseritamente contenente la di- chiarazione ricognitiva dell'appaltatrice, e non consentono quindi di valutare la pertinenza e la portata delle critiche mosse alla sentenza impugnata, prima ancora di verificarne la fondatezza. La formulazione del motivo contrasta pertanto, in entrambe le sue arti- colazioni, con il principio di specificità dell'impugnazione, consacrato nell'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 cod. proc. civ., il quale esige che, ove la parte intenda dolersi dell'omessa o errata valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, provveda ad illustrare la critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, pro- ducendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si duole, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumen- done il contenuto nel ricorso(cfr. Cass., Sez. V, 13/11/2018, n. 29093; Cass., Sez. I, 19/08/2015, n. 16900; Cass., Sez. VI, 16/03/2012, n. 4220). 17. Resta infine assorbito, per effetto dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, il secondo motivo del ricorso incidentale, riguardante la domanda di rivalsa proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti del Comune. 18. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Bari,