CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Ancona confermava, insede di opposizione ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il decreto delMagistrato di sorveglianza di Ancona del 29/7/2025 che aveva ordinato l’espulsione dalloStato di XXXXXXXXXXXXXX a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, tenuto contodell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1,terzo e quarto periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, il Tribunale ha ritenutoprevalenti le esigenze di prevenzione, fondate su un giudizio di pericolosità assunto sullabase dei precedenti penali del XXXXXXX, rispetto all’enunciata presenza di alcuni familiari,divenuti cittadini italiani, del detenuto sul territorio nazionale.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX,con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervato motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 19d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché artt. 3 e 8 CEDU e il vizio della motivazione nella partein cui non sono stati considerati i familiari, ritenuti unici perché esistenti solo in Italia, laddovesi è affermata l’assenza di una pregressa convivenza con loro e di un significativoradicamento in Italia, nonché dell’esigenza di ridurre la popolazione carceraria, considerato ilfine pena prossimo poiché previsto, al momento del ricorso per il 13 dicembre 2025, nonchéle richieste misure alternative alla detenzione, inoltre, si afferma che nella specie nonrileverebbe la pericolosità sociale, essendo l’espulsione una misura alternativa alladetenzione e non una misura di sicurezza e che, comunque, il Tribunale avrebbe, sul puntodella pericolosità sociale, argomentato in modo solo apparente, senza peraltro considerarel’indicazione di un domicilio idoneo e la possibile risorsa lavorativa, grazie al supporto deicitati familiari.Con successiva memoria il ricorrente ribadisce le ragioni del ricorso, evidenziandol’avvenuta espiazione della pena, affermando che l’espulsione rappresenterebbe unaduplicazione della pena costringendo il ricorrente a lasciare in Italia i suoi unici familiari esollecitando, nel caso di non ritenuta condivisibilità dell’interpretazione delle norme cosìcome rappresentata, la promozione di una questione di legittimità costituzionale degli artt.16, comma 5, e 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli artt.2, 3, 24, 27 e 117, comma primo Cost. in relazione agli artt. 8 CEDU e 4 protocollo 7 CEDU.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (come ribadito di recente daSez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Rv. 287150) a cui ci si riporta, l’espulsione dello stranieroextracomunitario, identificato e in posizione irregolare, che sia stato condannato e si trovi inespiazione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, ai sensidell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, si configura come misura di naturasostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica,della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1,n. 50871 del 25/05/2018; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016; Sez. 1, n. 45601 del14/12/2010, dep. 29/12/2010, Rv. 249175).3. La ratio della norma è l’esigenza di ridurre la popolazione carceraria. Perciò è esclusal’applicazione a coloro che, in relazione alla pena da espiare, si trovino già sottoposti a unamisura alternativa in senso proprio, o al regime di arresti domiciliari esecutivi di cui all’art.656, comma 10, cod. proc. pen., mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei beneficidel lavoro esterno e dei permessi premio (Sez. 1, n. 5171 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv.26621; Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, Rv. 268290). La legge così persegue tale finalità,facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario per essere rimpatriati, icondannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titoloper rimanervi, laddove non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali nonsussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delleloro relazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885; Sez. 1, n. 915 del17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278065, § 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).4. Tali ultime esigenze sono espresse, precipuamente, dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998,a tal fine espressamente richiamato dal comma 9 del precedente art. 16, le cui ipotesipreclusive, purtuttavia, sono state sempre considerate dalla giurisprudenza di legittimitàcome non tassative, ma suscettibili di un’interpretazione sia internamente estensiva (Sez. 1,n. 44182 del 27/06/2016, Rv. 268038, che al coniugio parifica la convivenza more uxorio; intermini, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Rv. 2761841), che analogico-sistematica. Taleintegrazione è resa necessaria, infatti, in chiave costituzionalmente e convenzionalmenteorientata, per assicurare il rispetto dei valori fondamentali su cui si regge la comunitànazionale. Così, questa Corte, ancor prima che la fattispecie trovasse esplicitoriconoscimento nel comma 2, lett. d-bis, dell’art. 19, cit., introdotto dal d.l. 4 ottobre 2018, n.113, conv. dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, aveva statuito che l’espulsione in discorsonon potesse essere eseguita qualora da ciò potesse derivare un irreparabile pregiudizio perla salute dell’individuo e fosse, dunque, messo a rischio il diritto garantito dall’art. 32 dellaCarta (Sez. 1, n. 38041 del 26/05/2017, Rv. 270975; in termini, Sez. 1, n. 16383 del15/03/2019, Rv. 275245).Analogamente, questa Corte ha affermato l’esistenza di limiti stringenti all’esecuzionedell’espulsione, rispetto al serio pericolo che il destinatario potesse essere sottoposto nelPaese d’origine alla pena di morte, ovvero a tortura o ad altro trattamento inumano odegradante (Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Rv. 271450). Il legislatore è così intervenuto,traducendo in espressa previsione di legge (comma 1.1 dell’art. 19, cit., introdotto dall’art. 3,comma 1, della legge 14 luglio 2017, n. 110, e, sul punto specifico, in seguito ulteriormentemodificato) il precetto corrispondente, già affermato nella giurisprudenza di legittimità. Lanatura non tassativa dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità della sua integrazionealla luce dei principi della Costituzione e attraverso l’analisi delle fonti sovranazionali (Trattatie diritto derivato dell’Unione europea, [OSCURATO:PERSONA] di Nizza, CEDU), sono state riaffermate anchecon riferimento a persone che, pur non avendo diritto allo status di rifugiato, si fosseropresentati nelle condizioni per godere della c.d. “protezione sussidiaria”, spettante tra l’altronell’ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata insituazioni di conflitto armato interno o internazionale; neanche in tali casi, si è affermato,l’espulsione può dirsi ammessa (Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2018, Rv. 273973, ribadita daSez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Rv. 282147).5. Tra le fonti sovranazionali, che hanno un ruolo determinante nella configurazionedell’istituto, va richiamata la Convenzione EDU e, in particolare, l’art. 8 che tutela il diritto alrispetto della vita privata e familiare di ogni persona. La Corte di Strasburgo ha ritenuto,infatti, che l’insieme dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essivivono costituisca parte del concetto di vita privata in questione e che, pertanto, l’espulsionedi un immigrato radicato costituisca un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto (Maslov e altri c.Austria [GC], n. 1638/03, CEDU 2008, § 63), giustificata solo se proporzionata all’esito delbilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello di integrazione nelconsorzio sociale del Paese di accoglienza (Úner c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 46410/99, CEDU2006-XII; Zakharchuk c. Russia, n. 2967/12, 17 dicembre 2019, §§ 46-49; Levakovic c.Danimarca, n. 7841/14, 23 ottobre 2018, §§ 42-45). È, pertanto, un principio consolidato cheil giudice penale italiano, nel disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l’allontanamento non comportiuna violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all’esamecomparativo della condizione dell’interessato la quale, ove prospettata, con gli altri criteri divalutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in unaprospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse delsingolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti delnucleo non siano cittadini italiani (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Rv. 261378,specificamente riferita all’espulsione quale misura di sicurezza; in termini, Sez. 4, n. 52137del 17/10/2017, Rv. 271257; Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Rv. 284317).Ciò premesso, anche ai fini dell’espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alladetenzione, questa Corte ritiene che il giudice di sorveglianza non possa limitarsi alla verificadella sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998,ma debba, acquisendo le necessarie informazioni, assumere il dovuto giudizio con ilcontemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle disalvaguardia delle relazioni private e familiari dell’interessato (Sez. 1, n. 45973 del30/10/2019, Rv. 277454; Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Rv. 277824).6. La consolidata giurisprudenza di questa Corte si era pronunciata anche con puntualienunciati normativi, giacché il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre2020, n. 173, aveva (con l’art. 1, comma 1) interpolato il citato comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs.n. 286 del 1998, vietando così il respingimento o l’espulsione di una persona verso unoStato qualora esistessero fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorionazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fattesalve le ragioni imperative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o diprotezione della salute dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] valutazione del rischio di una taleviolazione, il menzionato comma 1.1, come riformulato, richiamava la natura e l’effettività deivincoli familiari dell’interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suosoggiorno nel territorio nazionale, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali conil suo Paese d’origine. Il successivo comma 1.2 dell’art. 19 d.lgs. n. 286, cit., introdotto dalmedesimo d.l. n. 130 del 2020, conv. dalla legge n. 173 del 2020, stabiliva, coerentementecon tale apparato, che la Commissione territoriale, in tutti i casi in cui non ricorressero írequisiti per accordare la protezione internazionale, trasmettesse gli atti al Questore per ilrilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’articolo 32, comma3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.7. I precetti normativi appena citati sono stati tuttavia abrogati per effetto dell’art. 7,comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5 maggio 2023, n. 50. L’abrogazioneè stata giustificata, nella relazione illustrativa che accompagna il d.d.l. di conversione inlegge (A.S. 591, XI legislatura), «(n)ella prospettiva di una complessiva rivisitazione delladisciplina della protezione speciale», che risulta essa stessa ridimensionata in misuracorrispondente a seguito della novella legislativa, restando esclusi dal suo perimetroapplicativo i casi, formalmente non più contemplati, già correlati al divieto di respingimentoed espulsione in ragione del rispetto della vita privata e familiare della persona.7.1. Considerate proprio le finalità dichiarate dell’abrogazione, è però da escludere chequest’ultima abbia la forza e rivesta il significato di scongiurare l’applicazione di norme eprincipi di valore sovraordinato - che, come osservato, avevano un rilievo sostanzialenell’ordinamento a prescindere dalla formale vigenza delle norme soppresse - e quindi dilimitare l’incondizionata osservanza, nel diritto interno, degli obblighi nascenti dall’art. 8CEDU. Tale conclusione è avvalorata dal quadro sistematico che la disciplina legislativa intema d’immigrazione restituisce, ancor oggi, all’interprete. Il comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. n.286 del 1998, nella parte superstite dopo l’intervento abrogativo, continua a vietare ilrespingimento, l’espulsione o l’estradizione di una persona verso altro Stato, «qualoraricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6» del medesimo d.lgs. (nel testo risultantedal d.l. n. 130 del 2020, conv. dalla legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi«costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Tra questi ultimi vanno evidenziati, comedetto, gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione EDU, le cui normefunzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformitàdell’ordinamento interno alla [OSCURATO:PERSONA]. È tuttora pienamente vigente, inoltre, l’art.2, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui «(a)llo straniero comunque presente [...] nelterritorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dallenorme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di dirittointernazionale generalmente riconosciuti». Lo sforzo di interpretazione conforme allaConvenzione europea e alla giurisprudenza di Strasburgo, che deve sempre guidare le Cortinazionali (Corte EDU, Scordino c. Italia, n. 36813/97, 27 marzo 2003), non risulta dunqueaffatto incompatibile con il tenore letterale delle disposizioni ancora in vigore, né si rivelaeccentrico in prospettiva sistematica e teleologica, alla luce dell’intero contesto normativoove queste ultime disposizioni si collocano.7.2. L’abrogazione intervenuta con il d.l. n. 20 del 2023, come convertito, assume perciòuna portata riduttiva, incidendo solamente sulla selezione dei criteri di valutazione cheregolano il bilanciamento (imposto dall’art. 8 CEDU) degli interessi in contrasto, posto chequelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza dello straniero sul territorionazionale, effettività dei vincoli familiari, suo effettivo inserimento sociale, esistenza di legamifamiliari, culturali o sociali con il Paese d’origine) sono stati soppressi. Quest’ultimo così haperso i tratti di tipicità, ma anche di rigidità, che lo connotava. L’interprete è quindi tenuto afare diretto riferimento ai criteri (largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibilitàimposta dalle fattispecie giudiziali) elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, giàrichiamati e fatti propri da più pronunce di questa Corte. Appare opportuno, inoltre, ribadireche, secondo la Corte di Strasburgo, se l’art. 8 della Convenzione non prevede un dirittoassoluto di non espulsione per nessuna categoria di stranieri, esistono circostanze in cuil’espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e nonproporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione di taledisposizione (Beldjoudi c. Francia, n. 12083/86, 26 marzo 1992; Amrollahi c. Danimarca, n.56811/00, 11 luglio 2002; Yilmaz c. Germania, n. 52853/99, 17 aprile 2003; Keles c.Germania, n. 32231/02, 27 ottobre 2005). Bisogna, ancora, ricordare che tra i criteri,considerati dalla Corte EDU pertinenti per valutare se una misura di espulsione sia lecitarispetto al parametro convenzionale, vi sono, tra gli altri (Boultif c. Svizzera, n. 54273/00, 2agosto 2001, § 48), la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente, la durata delsoggiorno del richiedente nel Paese dal quale deve essere espulso, la situazione familiaredel richiedente, la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel Paeseverso cui deve essere espulso.8. Deve essere così ribadito il principio di diritto, secondo cui - pur dopo l’approvazionedel d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, al cui art. 7 si deve, tral’altro, la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998 e l’abrogazione del suoterzo e quarto periodo - l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alladetenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, stesso d.lgs., non può essere disposta, al pari diogni altra forma di espulsione di natura penale, quando tale misura si risolva in un’ingerenzanella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione EDU, comeinterpretato dalla Corte di Strasburgo alla luce dei criteri sopra richiamati.9. Dalle precedenti considerazioni deriva la fondatezza del ricorso proposto,limitatamente agli aspetti che specificamente richiamano l’applicazione dell’art. 8Convenzione EDU.Deve, pertanto, essere censurata - a fronte delle allegazioni del ricorrente, con riguardoall’esistenza di familiari sul territorio nazionale, con le produzioni documentali a corredo,parzialmente e contraddittoriamente richiamate nel provvedimento impugnato - il fatto che ilTribunale di sorveglianza non abbia approfondito in alcun modo il tema sulla base dellesopra enunciate implicazioni derivanti da una corretta interpretazione della legge alla lucedella normativa sovranazionale. Va rilevato, ancora, che il giudice è tenuto a valutare anche ilegami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett.c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Rv. 282789) ed anche(Sez. 1, n. 23399 del 14/07/2020, Rv. 279440) che ricorrano le rigide condizioni cuil’ordinamento europeo subordina l’adozione della misura dell’allontanamento del cittadinodell’Unione o del familiare “qualificato” (direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, recepitanell’ordinamento interno dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30).Conclusivamente, deve essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. La materia trattata impone l’oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diAncona.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.