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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18168/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 09/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sosi:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le domande di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da Pasquale DI Cosimo con riferimento alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni quattordici di reclusione (da cui vanno detratti 75 giorni di liberazione anticipata), inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con sentenza n.366/2019 per i delitti di cui agli artt.416, 644, 56 e 629 cod. pen; con la stessa ordinanza è stata dichiarata inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art.41-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per l'entità della pena superiore ad anni due. .

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt.47 e 50 1.354/75 e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha respinto le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, senza valutate in modo corretto la documentazione versata in atti tra cui, in particolare, le informazioni della divisione anticrimine della Questura di Taranto e la relazione dell'U.E.P.E. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (che non investe la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare) è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali nelle pendenze processuali nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404 - 01).

Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato.

Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante.

In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente fondato il convincimento finale sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori.

La motivazione censurata non prende in considerazione la nota della Questura di Taranto, la situazione socio-familiare del ricorrente, né l'opportunità lavorativa come soccorritore per il servizio 118 e le positive informazioni dell' U.E.P.E. che ha suggerito la concessione dell'affidamento in prova dando atto, in particolare, di una buona revisione critica da parte del condannato.3.1.

Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l'ordinanza impugnata si è limitata apoditticannente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla c:onsumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione del servizio sociale.

3.2. Vanno quindi ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato I istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la manc:ata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n.773 del 03/12/2013, Rv. 258402).

3.3. Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009).

In sostanza, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un 4. effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv 264602). 4.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 09/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sosi:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto le domande di affidamento in prova e di semilibertà avanzate da Pasquale DI Cosimo con riferimento alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni quattordici di reclusione (da cui vanno detratti 75 giorni di liberazione anticipata), inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con sentenza n.366/2019 per i delitti di cui agli artt.416, 644, 56 e 629 cod. pen; con la stessa ordinanza è stata dichiarata inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art.41-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per l'entità della pena superiore ad anni due. . 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt.47 e 50 1.354/75 e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha respinto le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, senza valutate in modo corretto la documentazione versata in atti tra cui, in particolare, le informazioni della divisione anticrimine della Questura di Taranto e la relazione dell'U.E.P.E. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (che non investe la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare) è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come noto, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali nelle pendenze processuali nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404 - 01). Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante. In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente fondato il convincimento finale sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori. La motivazione censurata non prende in considerazione la nota della Questura di Taranto, la situazione socio-familiare del ricorrente, né l'opportunità lavorativa come soccorritore per il servizio 118 e le positive informazioni dell' U.E.P.E. che ha suggerito la concessione dell'affidamento in prova dando atto, in particolare, di una buona revisione critica da parte del condannato.3.1. Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l'ordinanza impugnata si è limitata apoditticannente a concludere che tutte le note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla c:onsumazione della condotta sanzionata, e senza fare congrua valutazione della relazione del servizio sociale. 3.2. Vanno quindi ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato I istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la manc:ata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n.773 del 03/12/2013, Rv. 258402). 3.3. Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009). In sostanza, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un 4. effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv 264602). 4.L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto che - in piena autonomia decisionale - tenga conto dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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