CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Molise (A.S.R.E.M.) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Larino che aveva accolto le domande proposte dal medesimo e relative alla corresponsione del compenso dell’incarico aggiuntivo relativo alla direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Calcutta, caratterizzato da attività sussumibili in quelle tipiche di direzione di struttura complessa, ed aveva rigettato le domande relative alla corresponsione della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione a fronte della mancata pesatura delle funzioni dal medesimo espletate con riferimento alla direzione della UOS di Oncologia, nonché alcompenso per l’attività di coordinamento funzionale e gestionale. 2. La Corte territoriale condivideva le argomentazioni svolte dal primo giudice, da intendersi riportate e trascrittenella sentenza impugnata. 3. Evidenziava che l a struttura era stata istituita attraverso un atto amministrativo di macro-organizzazione, la cui adozione rientra nella discrezionalità della P.A.; ravvisava l’atto istitutivo dell’Hospice nella delibera n. 1374 del 14.12.2004, con la quale al Travaglini era stata affidata ladirezione e la responsabilità dell’attività connessa alla medesima struttura. 4. Aggiungeva che tale designazione era stata confermata dalla nota del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che ne era conseguito lo svolgimento di compiti tipicamente gestionali da parte del Travaglini (compiti allegati e provati con la documentazione in atti specificata a pag. 10 della sentenza impugnata). 5. Riteneva in particolare che a fronte de ll’autonoma e distinta organizzazione di uomini e di mezzi rispetto alla UOS di Oncologia si trattassedi struttura e non di semplice servizio, come evidenziato a pag. 11 della sentenza impugnata, da ritenersi in parte qua riportata e trascritta. 6. Richiamava altresì le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla diretta applicabilità dell’art. 36 Cost. anche al rapporto di pubblico impiego ed alle conseguenti valutazioni equitative riguardo ai conteggi operati dal Travaglini e non oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’ASREM. 7. Avverso talesentenza ha proposto ricorso per cassazione l’A.S.R.E.M. sulla base diquattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo, l’Azienda denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 4 e 156 cod. proc. civ., nonché dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta che la sentenza di appello harecepito acriticamente la decisione del primo giudice, formula ndo una laconica e vaga motivazione per relationem , senza fornire alcuna risposta alle censure formulate nell’atto di appello. 2. Con il secondo mezzo, l’Azienda denuncia omesso, insufficiente, contraddittorio ed illogico esame di fatto decisivo, nonché carente, contraddittoria ed illogica ricostruzione di risultanze di causa, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. Deduce l’infondatezza dell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui è dato incontestato tra le parti che l’A.S.R.E.M. non abbia provveduto alla c.d. “pesatura dell’incarico” in base all’art. 39, comma 9, del CCNL, essendo la mancata pesatura riferita ad incarichi e strutture immaginate dal ricorrente, ma non esistenti nel modello di macroorganizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ritiene inficiato dalle medesime ragioni il punto di decisione della sentenza impugnata (da pag. 9, 1°, 2° e 3° capoverso), confermativo della sentenza del Tribunale, secondo cui la graduazione emessa è doverosa nei termini invocati dal ricorrente. 3. Con la terza censura, l’Azienda denuncia vizio di motivazione: omesso, insufficiente, contraddittorio ed illogico esame di un fatto decisivo; carente, contraddittoria ed illogica ricostruzione delle risultanze di causa e vizio del procedimento logico, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta il travisamento dell’oggetto e della natura della delibera n. 1374/2005, atto di gestione e non di macro-organizzazione, con cui era stato solo chiesto alla Regione Molise di rimodulare il responsabile della U.O.S. di Oncologia su tre servizi, ma con cui non era stata modificata la struttura di U.O.S. esistente nel modello di macro-organizzazione aziendale adottato, né era stata richiesta l’autorizzazione a modificarla. Evidenzia che tale statuizione si pone in contrasto con il capo di decisione che ha respinto la domanda relativa alle differenze di retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, per mancanza di un atto macro-organizzativo di graduazione delle mansioni, e con l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’incarico di responsabilità di struttura presuppone l’esistenza della struttura, istituita attraverso un atto amministrativo di macro- organizzazione. Esclude che la lettera del 13.1.2005 riguardi l’istituzione e la preposizione alla struttura organizzativa Hospice, essendosi limitata a riferire al Travaglini la richiesta alla Regione di riorganizzazione interna dell’U.O.S. e di conferimento della direzione dell’U.O.S. Rimarcadi avere integralmente contestato nella comparsa difensiva di primo grado i documenti allegati al ricorso di primo grado, di avere reiterato tale contestazione nella comparsa di risposta in riassunzione dopo la sospensione per regolamento di giurisdizione e di avere rinnovato tali contestazioni nell’atto di appello e nella memoria di appello; precisa di avere capillarmente contestato i conteggi operati dal Travaglini sia nella comparsa difensiva di primo grado, sia nella comparsa di riassunzione che nell’atto di appello. 4. Con la quarta censura, l’Azienda denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 bis, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 26, 27, comma 3, 35 e 39, comma 9, del CCNL per la dirigenza sanitaria del 8 giugno 2000, nonché dell’art. 51, comma 3, del CCNL 1996 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Lamenta che la Corte territoriale ha applicato norme di legge e disposizioni del contratto collettivo che disciplinano fattispecie diverse ed estranee alla domanda giudiziale e non applicabili al caso di specie. Sostiene che la domanda attrice è fondata su un assetto macro-organizzativo aziendale immaginario, ideato dal dipendente, totalmente difforme da quello adottato dall’Azienda e dalla medesima contestato punto per punto. Argomenta che l’esercizio di poteri organizzativi, l’analisi dei fabbisogni, le scelte strategiche, la pesatura delle esigenze e delle funzioni, la determinazione quantitativa e qualitativa delle strutture, dei servizi e degli uffici ed il loro dimensionamento non appartengono al dipendente, ma all’ente, nel rispetto dei livelli minimi di assistenzae dei vincoli di bilancio, nonché dei limiti, dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale e dai Piani sanitari. Esclude la sussistenza di un diritto soggettivo del dirigente ad ottenere l’organizzazione dal medesimo gradita, o l’istituzione o la diversa graduazione di una struttura. 5. Il primo motivo è fondato. 6. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (v.Cass. Ord. n. 22022 del 2017; Cass. n. 20648 del 2015; Cass. n. 2268 del 2006, tutte richiamate da Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 2397/2021). Questa Corte hain particolare chiarito che l a sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). [OSCURATO:PERSONA] questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". 7. Ciò premesso, osservail Collegio che la sentenza impugnata si è limitata a confermare le statuizioni del primo giudice senza esplicitare le ragioni dell’apprezzamento edella condivisione , in rapporto ai motivi di appello. A fronte della domanda relativa alla retribuzi one per l’incarico di responsabile di struttura complessa,la sentenza impugnata si è infatti limitata a fare propriele argomentazioni del primo giudice, senza riporta re i fatti allegati nel ricorso, senza indicarealcuna norma di legge a parte l’art. 36 Cost e senza chiarirele domande proposte.Nella medesima si legge inoltre che il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso fondato unicamente sotto il primo e il secondo profilo, indicandocome primo profilo la domanda relativa alla retribuzione di posizione parte variabile aziendale (pag. 2) , m entre in un passaggio successivo la stessa sentenza conferma il rigetto della domanda relativa all’emolumento retributivo che presuppone il provvedimento di pesatura, attesa la mancanza del medesimo (pag. 4). Non è dunque possibile ricavare il percorso a rgomentativo contenuto n ella parte motiva di entrambe le sentenze, né valutarne la coerenza e l’esaustività rispetto ai motivi di gravame; va peraltro evidenziato che la sentenza impugnata, pur avendo riportato le prospettazioni del Travaglini, secondo cui l’incarico aggiuntivo svolto era caratterizzato da attività sussumibili in quelle tipiche di direzione di struttura complessa, rileva solo l’esistenza di una “struttura” autonoma e distinta dalla UOS di Oncologia, senza specificare la tipologiadi tale struttura. Tali caratteristiche rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto corredata da una motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo e comprensibile processo deliberativo. 8.L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e delquarto. 9. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnatain relazione al mo