CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 16209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 68/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2934/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Iricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe d educendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 184 e 186 legge fall. per avere la corte d’appello ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medioquando ormai era spirato il termine di cui all’art. 186 citato; il Fallimento e la società creditrice hanno replicato con separati controricorsi; la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria. Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia al ricorso, motivato con la presa d’atto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ostativa alla tesi da essi sostenuta (Cass. Sez. U n. 4696-22); la rinuncia non risulta previamente notificata alle controparti; tuttavia,rileva come motivata manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse; ciò comporta la declaratoria di inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso; l’anteriorità del ricorso medesimo alla pronuncia delle Sezioni Unite, unitamente alla condotta processuale susseguente, costituisce valido motiv o di compensazione delle spese processuali; non esistendo un’ipotesi di inammissibilità originaria, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella