CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43640/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/10/2019 della Corte di Appello di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara del 17 ottobre 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di ricettazione di alcuni beni provenienti da furto costituiti da 4 motociclette e 53 biciclette. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo:1) violazione di legge per avere la Corte utilizzato la querela contenuta nel fascicolo del dibattimento non ai fini di provare la procedibilità dell'azione ma per documentare alcune circostanze come la data dei furti delle motociclette, le targhe ed i numeri di telaio. Tali elementi avrebbero dovuto essere provati attraverso l'escussione delle persone offese che il Tribunale aveva dichiarato superflua nonostante l'opposizione della difesa; 2) violazione di legge non avendo la Corte dato prova della sussistenza del delitto presupposto con riguardo a due motociclette ed alle biciclette; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, svolgendo l'imputato la professione di spedizioniere; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte valorizzato l'assenza dell'imputato dal processo o comunque la mancanza di una giustificazione in ordine al possesso dei beni, che, peraltro, l'imputato aveva fornito; 5) vizio della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.In ordine al primo motivo, deve sottolinearsi che la Corte di appello ha precisato che le querele delle persone offese dal reato di furto delle motociclette ritrovate nel possesso dell'imputato, erano contenute nel fascicolo del dibattimento. Non risulta che su tale punto vi sia stata questione ex art. 491 cod. proc. pen.. L'utilizzazione di tali atti contenuti nel fascicolo del dibattimento - del tutto superflui a documentare una condizione di procedibilità non necessaria in relazione al reato di ricettazione, per il quale si procede di ufficio - è avvenuta, peraltro, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., quali documenti idonei a provare circostanze oggettive come la data della commissione dei furti, il numero di targa ed il numero di telaio di due delle quattro motociclette ritrovate al ricorrente, la provenienza furtiva delle altre due essendo state provata per testimoni. Sulla base di tali circostanze, è stata ritenuta superflua, anche in relazione al contesto di riferimento (con la sicura disponibilità in capo all'imputato di due motorini e numerose biciclette di sicura proveneinza furtiva) l'audizione delle persone offese dei reati di furto - più in particolare di due delle quatto persone offese dei quattro distinti furti, essendo state le altre due regolarmente sentite al dibattimento - con decisione ex art. 495, comma 4, cod. proc. pen. non viziata in nessun modo anche in considerazione della prova riveniente da un teste di polizia giudiziaria circa la provenienza furtiva di due dei quattro motorini e di ben trenta biciclette, secondo quanto specificato nelle due sentenze di merito. 2. Quanto al secondo motivo ed in ragione di ciò che si è precisato con riguardo al primo motivo, la prova della sussistenza dei delitti di furto presupposti a quello di ricettazione contestato, oltre che dalla deposizione di due delle persone offese (per quanto riguarda due dei quattro motorini, come si specifica in ricorso), è stata tratta, lo si ribadisce, dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria - ritenuta attendibile con giudizio immune da vizi rilevabili in questa sede - che aveva specificato l'avvenuta restituzione di parte delle biciclette ai legittimi proprietari. In questo contesto certamente illecito e tenuto conto delle specifiche modalità del ritrovamento - mentre l'imputato stava procedendo con unico carico a spedire i mezzi rubati - il giudizio della Corte in ordine alla provenienza illecita di tutti i beni risulta del tutto ragionevole ed esente da critiche di ordine logico-ricostruttivo, tenuto anche conto della circostanza che il ricorrente non aveva per nulla documentato il possesso lecito di nessun motorino e di nessuna delle numerose biciclette, offrendo giustificazioni ritenute inverosimili in quanto oggettivamente non verificai:111i in alcun modo. Nel che, la Corte ha ritenuto sussistere anche l'elemento soggettivo del reato di ricettazione, aderendo alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità di tale reato, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa) (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). 3. Per le ragioni di cui sopra devono ritenersi infondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. La circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione del valore dei beni ricettati e dei precedenti penali del ricorrente. La motivazione è congrua in relazione ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la lyt S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato) (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]