CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 30690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 1334/22 in data 15/02/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero in data 02/05/2023; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al momento consumativo del reato di usura, con rigetto nel resto; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/02/2023, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 28/10/2022, aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagata per i reati di associazione a delinquere (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.: capo 2), usura continuata (artt. 110, 81, secondo comma e 644, primo comma, cod. pen.: capo 3) ed abusivo esercizio di attività finanziaria (artt. 110 cod. pen. e 132 d.lgs. 385/1993: capo 4). 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione dell'art. 644 cod. pen., laddove l'ordinanza impugnata erroneamente assume che la promessa di interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità non sia sufficiente ad integrare il delitto di usura. Il Tribunale aveva omesso di tener conto del fatto che -la promessa di interessi usurari è sufficiente ad integrare il fatto tipico descritto dall'art. 644 cod. pen.; -la verifica del superamento del tasso soglia per ciascun trimestre in cui si articola la dazione rileva esclusivamente in punto di individuazione del momento di consumazione del reato e non incide sul perfezionamento della fattispecie, già compiuto al momento della promessa. Ne consegue che, a fronte della promessa di interessi usurari, la successiva dazione di rate inferiori a quelle originariamente concordate o la rinegoziazione del tasso di interesse nella fase di esecuzione del contratto, se incidono sul momento di consumazione del reato, non integrano la già piena integrazione del fatto tipico al momento della stipula del contratto. Ai fini dell'integrazione del delitto di usura è sufficiente verificare la pattuizione di un piano di restituzione rateale tale da determinare il superamento del tasso soglia a fronte del capitale originariamente finanziato, a prescindere dalle singole voci che compongono il capitale oggetto di finanziamento. In altri termini, non rileva che l'importo finanziato sia determinato esclusivamente dal prezzo del veicolo o anche da altre voci anticipate dal creditore, una volta accertato che la restituzione del finanziamento sia pattuita in termini tali da eccedere il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto. Secondo motivo: violazione dell'art. 644 cod. pen., laddove l'ordinanza impugnata erroneamente assume che l'integrazione del delitto di usura presuppone il compimento di atti di vessazione o di minaccia. Il fatto tipico del delitto di usura non contempla come elemento costitutivo, il ricorso alla violenza, alla minaccia o comunque a modalità vessatorie, essendo sufficiente la promessa di interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove l'ordinanza impugnata esclude l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. nonostante la persistente operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e laddove l'ordinanza impugnata esclude la medesima esigenza cautelare in vista della futura díscovery degli atti di indagine. Quarto motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove l'ordinanza impugnata esclude l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata adozione di attività vessatorie nella commissione del delitto di cui al capo 4). La mancanza di modalità vessatorie non esclude che debba ricorrersi alla misura cautelare a fronte della persistente commissione del reato di cui al capo 4), che la stessa ordinanza riconosce a prescindere dalla sussistenza di atti di violenza, minaccia o comunque di vessazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due assorbenti motivi. 2. Rileva preliminarmente il Collegio che risulta dirimente, oltre che preliminare da un punto di vista logico, stabilire prima di ogni altra cosa se il ricorrente abbia o meno partecipato alla fase di pattuizione degli interessi, posto che - se fosse vera la seconda ipotesi - la indagine in ordine al superamento della soglia del tasso legale di interesse diventerebbe del tutto irrilevante. Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita ad un fugace accenno (pagina 4), evidenziando solo che il giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il concorso di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) nella negoziazione degli interessi e che il pubblico ministero avrebbe contestato detta circostanza, senza tuttavia approfondire ulteriormente la questione e senza giungere ad una conclusione, sia pure solo allo stato degli atti, in ordine a tale preliminare aspetto. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, è carente anche sotto il profilo della ricostruzione delle pattuizioni degli interessi e soprattutto della concreta esecuzione degli accordi, nel senso che, per un verso, non è dato comprendere cosa precisamente prevedessero le intese, quali le cifre anticipate, soprattutto quali i tempi ed i modi delle restituzioni e, per altro verso, quanto effettivamente sia stato corrisposto dai singoli debitori, in che lasso temporale rispetto all'iniziale pattuizione, quale la restante parte ed i tempi residui del piano di rientro. Invero, il provvedimento del Tribunale in maniera esemplificativa evidenzia solo talune caratteristiche dei prestiti, che non consentono di inquadrare con sufficiente precisione i termini delle singole vicende debitorie. 2.2. Fondato è anche il secondo motivo, atteso che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. non prevede tra gli elementi costitutivi anche il compimento di atti di violenza o di minaccia ovvero di condotte vessatorie, atteso che la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione. Sul punto, è sufficiente evidenziare che è richiesta per l'integrazione del reato - a seconda dei casi - la promessa o la dazione di interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, mentre la violenza o minaccia esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari può dar luogo al concorso dell'usura con l'estorsione (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02; Sez. 5, n. 49604 del 30/09/2014, Caruso, Rv. 261335 - 01; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Ravese, Rv. 249399 - 01). In altri termini, la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, in quanto tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione, figura quest'ultima che concorre con l'usura, quando la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. 3. Il terzo ed il quarto motivo - che sono sovrapponibili, avendo il Tribunale motivato in punto di esigenze cautelari solo con riferimento al reato di cui al capo 4), atteso che non ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato di usura di cui al capo 3) - sono assorbiti. 4. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, per nuovo esame. i 4 P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - sezione per