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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2025

ECLI:EU:C:2025:263
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0657 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Articolo 54 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3 – Recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione – Termine di prescrizione – Termine ordinatorio» Nella causa C‑657/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2023, nel procedimento M.K. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělství, LA CORTE (Settima Sezione), composta da M. Gavalec (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per M.K., da F. Šimák, advokát, – per il [OSCURATO:PERSONA] zemědělství, da R. Pokorný, in qualità di agente, – per il governo ceco, da J. Benešová, J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti, – per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti, – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da L. [OSCURATO:PERSONA] e K. Walkerová, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.K. e il [OSCURATO:PERSONA] zemědělství (Ministero dell’Agricoltura, Repubblica ceca) in merito ad una decisione che dispone il recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione nei confronti di M.K.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 3 Il terzo considerando del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU 1995, L 312, pag. 1 ), così recita: «(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità [europee]». 4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1.

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 5 L’articolo 3 di detto regolamento prevede quanto segue: «1.

Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo

1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità.

Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità.

Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

Regolamento n. 1306/2013 6 Il considerando 37 del regolamento n. 1306/2013 enunciava quanto segue: «(37) In caso di recupero di importi versati dal [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)], le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell’Unione e a cui non si ha diritto.

Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità.

È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo.

A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione [europea], decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli.

In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l’intera somma a tale Stato membro.

Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l’onere finanziario tra l’Unione e lo Stato membro.

È opportuno che le stesse norme si applichino per il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)], sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato.

È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri». 7 Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Spese del FEASR»: «Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Unione.

Esso finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale». 8 Il titolo IV del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Gestione finanziaria dei Fondi», comprendeva un capo IV, intitolato «Liquidazione contabile», la cui sezione III riguardava le «Irregolarità». 9 Nell’ambito di detta sezione III, l’articolo 54 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni comuni», così recitava: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità.

Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore.

2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell’Unione, fermo restando l’obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell’articolo

58. Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la [OSCURATO:PERSONA] può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3. Per motivi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero.

Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti: a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare, (…) (...) b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell’Unione.

4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). [OSCURATO:PERSONA] ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 51.

5. Purché abbia seguito la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione europea nei seguenti casi: a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1; b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata; c) se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 116, paragrafo 2». 10 Nell’ambito di detta sezione III, l’articolo 56 di detto regolamento, rubricato «Disposizioni specifiche per il FEASR», prevedeva quanto segue: «Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma.

Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell’Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria.

Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione». 11 Il titolo V del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Sistemi di controllo e sanzioni», conteneva un capo I, intitolato «Norme generali», di cui facevano parte gli articoli da 58 a 66 dello stesso. 12 L’articolo 58 di tale regolamento, rubricato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», al paragrafo 1 così disponeva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di: (...) e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario».

Diritto ceco 13 Il giudice del rinvio spiega che, alla data del pagamento della sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale, ossia il 7 luglio 2015, l’ordinamento giuridico ceco non prevedeva alcun termine di prescrizione per il recupero di una sovvenzione indebitamente versata nei confronti del beneficiario di quest’ultima.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 28 giugno 2012 M.K., una persona fisica ceca, ha presentato una domanda di sovvenzione nell’ambito del programma di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, misura III.1.2 «Aiuto alla creazione di imprese e al loro sviluppo» (in prosieguo: il «PSR»), per un progetto denominato «Adeguamento di un edificio per un’attività commerciale». 15 Il 13 marzo 2013, firmando una convenzione di sovvenzione, M.K. si è impegnato a rispettare le regole del PSR. 16 Il 7 luglio 2015 è stata versata a M.K. una sovvenzione di importo pari a 5239422 corone ceche (CZK) (circa EUR 210000) per il progetto di cui trattasi. 17 A seguito di un controllo di tale progetto, eseguito il 29 aprile 2016, lo Státní zemědělský intervenční fond (Fondo statale di intervento agricolo), in un parere del 24 maggio 2016, ha constatato che l’edificio in questione non era stato utilizzato per l’attività commerciale di cui trattasi e che la violazione delle regole del PSR da parte di M.K. implicava una riduzione della sovvenzione versata fino a concorrenza del 100% del suo importo. 18 Il 12 settembre 2016, tale parere è stato confermato dalla commissione di riesame del Ministero dell’Agricoltura. 19 L’11 giugno 2018, il Fondo statale di intervento agricolo ha adottato una decisione che ordinava il recupero, nei confronti di M.K., di tutti i fondi che gli erano stati indebitamente versati a titolo di sovvenzione, vale a dire un importo di CZK 5239422. 20 Il 7 maggio 2020 il Ministero dell’Agricoltura ha respinto il ricorso amministrativo proposto da M.K. avverso tale decisione. 21 Investito del ricorso giurisdizionale di M.K. avverso la decisione di rigetto di tale ricorso amministrativo, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), dopo aver esaminato la censura vertente sull’estinzione del diritto dello Stato membro interessato di chiedere a M.K. la restituzione della sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale, sulla base del rilievo che la domanda di restituzione di tale sovvenzione era stata proposta dalle autorità competenti ceche dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, ha ritenuto che detto diritto non si fosse estinto nel caso di specie, poiché tale termine costituiva un termine ordinatorio e non un termine di prescrizione, in quanto solo l’inosservanza di quest’ultimo poteva comportare l’estinzione di detto diritto. 22 Con la sua sentenza, tale giudice si è discostato, al riguardo, dalla giurisprudenza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio, risultante da una decisione della Nona Sezione di quest’ultimo, la quale ha dichiarato che un termine come quello di cui trattasi nel procedimento principale era un termine di prescrizione. 23 La sentenza pronunciata dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) è stata impugnata con un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, alla cui Quinta Sezione è stato assegnato il procedimento principale. 24 Orbene, la Quinta Sezione del giudice del rinvio ha rimesso tale procedimento alla Sezione ampliata di detto giudice, in quanto essa ha ritenuto che, poiché il termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 era un termine ordinatorio e lo Stato membro interessato era quindi legittimato a chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti al beneficiario della sovvenzione in questione anche dopo la scadenza di tale termine, fosse necessario discostarsi dalla giurisprudenza nazionale esistente. 25 Il giudice del rinvio sottolinea di essere tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, a causa, anzitutto, dell’esistenza di un contrasto nella propria giurisprudenza per quanto riguarda la qualificazione del termine previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, poi, della circostanza che una delle interpretazioni possibili non può essere considerata chiara, plausibile e manifestamente più convincente delle altre e, infine, dell’assenza di risposte risultanti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte. 26 Per quanto riguarda l’interpretazione da adottare dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che, a differenza del termine previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, quello di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è espressamente qualificato come termine di prescrizione. 27 Dall’altro lato, tale giudice rileva che l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 disciplina il rapporto tra lo Stato membro interessato e l’Unione, e non quello tra tale Stato membro e il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi. 28 Per contro, facendo riferimento alla sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev ( C‑580/17 , EU:C:2019:391 ), detto giudice indica che i punti 95 e 96 di quest’ultima possono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione secondo la quale il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 è al contempo un termine ordinatorio, nel rapporto tra lo Stato membro interessato e l’Unione, e un termine di prescrizione, nel rapporto tra tale Stato membro e il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi. 29 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013] debba essere interpretato nel senso che, decorso il termine di 18 mesi, ai sensi di tale disposizione, lo Stato membro decade dal diritto di chiedere al beneficiario la restituzione dei pagamenti indebiti».

Sulla questione pregiudiziale 30 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la questione sollevata riguardi unicamente l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, per quanto concerne l’estinzione del diritto dello Stato membro interessato di chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti di una sovvenzione rientrante nel FEASR al beneficiario di quest’ultima, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede in realtà se tale disposizione introduca un termine di prescrizione nel rapporto tra tale Stato membro e detto beneficiario, escludendo l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. 31 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, detto giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel FEASR nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. 32 In proposito, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 introduce una «normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]» al fine di, come risulta dal terzo considerando del medesimo regolamento, «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]» (sentenze del 24 giugno 2004, Handlbauer, C‑278/02 , EU:C:2004:388 , punto 31 , e del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10 , EU:C:2010:825 , punto 36 ). 33 Come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, tali misure amministrative possono consistere nella revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante l’obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati senza tuttavia rivestire il carattere di una sanzione (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13 , EU:C:2014:2230 , punto 45 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 46 ). 34 Pertanto, il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che costituiscono oggetto di una misura amministrativa volta al recupero del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all’articolo 4 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑584/15 , EU:C:2017:160 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA], C‑42/24 , EU:C:2025:56 , punto 18 ). 35 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 fissa, in materia di azioni giudiziarie, un termine di prescrizione che si applica segnatamente in relazione a siffatte misure amministrative e che decorre dall’esecuzione dell’irregolarità in questione, la quale comprende, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione]» (sentenze del 29 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA]-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07 , EU:C:2009:38 , punto 21 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 47 ). 36 Adottando il regolamento n. 2988/95, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha deciso di stabilire una norma generale sulla prescrizione con la quale esso intendeva, da un lato, definire un termine minimo applicato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, rinunciare alla possibilità di perseguire un’irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell’Unione dopo il decorso di un periodo di quattro anni successivo al compimento di tale irregolarità (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA]-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07 , EU:C:2009:38 , punto 27 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 48 ). 37 Tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, precisa, alla sua seconda frase, che tale termine di prescrizione di quattro anni è applicabile in assenza di «normative settoriali», ossia quelle adottate a livello dell’Unione e non a livello nazionale, che prevedano «un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni» (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10 , EU:C:2010:825 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 Ne consegue che, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, qualsiasi irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione può, in linea di principio e fatta eccezione per i settori per i quali il legislatore dell’Unione ha previsto un termine inferiore, essere perseguita dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro un termine di quattro anni (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 117 e giurisprudenza ivi citata). 39 Tuttavia, quando il legislatore dell’Unione ha scelto di creare, in un’altra normativa generale o in una normativa settoriale, un obbligo di recuperare i fondi utilizzati in modo improprio o ottenuti irregolarmente, è tale normativa a costituire la base giuridica pertinente ai fini del recupero di tali fondi (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/PB, C‑721/22 P , EU:C:2024:836 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 40 Pertanto, qualora il recupero delle somme indebitamente versate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito di un programma di aiuto, approvato e cofinanziato dal FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, intervenga dopo la fine di tale periodo di programmazione, ossia dopo il 1 o gennaio 2014, tale recupero deve fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 1306/2013, e in particolare sull’articolo 56 di tale regolamento [sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ja [OSCURATO:PERSONA]), C‑437/22 , EU:C:2024:176 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata]. 41 In proposito, occorre rilevare che l’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013, contenuto nel titolo IV di tale regolamento, rubricato «Gestione finanziaria dei Fondi», e, più precisamente, nel capo IV dello stesso, intitolato «Liquidazione contabile», dispone, al paragrafo 1, in generale, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza». 42 L’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013 disciplina, nell’ambito del sistema di responsabilità finanziaria relativo alle irregolarità in seguito alle quali gli importi indebitamente versati di una sovvenzione devono essere recuperati nei confronti del beneficiario di quest’ultima, la ripartizione delle conseguenze finanziarie tra il bilancio dell’Unione e il bilancio dello Stato membro incaricato del recupero di tali importi. 43 In tale contesto, detto articolo 54, paragrafo 1, prevede un termine di 18 mesi, a decorrere dalla constatazione formale che si è verificata un’irregolarità, entro il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri «dovrebbero» chiedere la restituzione degli importi al beneficiario interessato, a pena di dover farsi carico degli importi della sovvenzione in questione, conformemente a detto articolo 54, paragrafo 5, lettera a). 44 Infatti, secondo quest’ultima disposizione, purché abbia seguito la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione se lo Stato membro interessato non ha rispettato il termine di 18 mesi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento. 45 Inoltre, ai sensi del considerando 37 di detto regolamento, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità», fermo restando che «[è] opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo» e che «è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli». 46 Pertanto, uno Stato membro che accerti l’esistenza di un’irregolarità è obbligato a recuperare le sovvenzioni indebitamente versate e, in particolare, deve chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità.

Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono e, nell’interesse di una sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione, devono procedere a tale recupero nel più breve termine (sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punti 95 e 96 ). 47 Di conseguenza, l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, relativo al recupero nei confronti del beneficiario interessato di importi indebitamente versati a causa di un’irregolarità, verte sul rapporto finanziario tra l’Unione e lo Stato membro interessato, cosicché tale disposizione non si applica al rapporto tra quest’ultimo e il beneficiario dei pagamenti indebiti. 48 Pertanto, la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità, ai sensi di tale disposizione, non può comportare l’estinzione del diritto di uno Stato membro di chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti relativi a una sovvenzione al beneficiario di quest’ultima.

Per contro, la scadenza di detto termine può implicare per tale Stato membro conseguenze concernenti gli obblighi a suo carico in materia di gestione finanziaria delle risorse provenienti dal bilancio dell’Unione. 49 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel FEASR nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0657 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Articolo 54 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3 – Recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione – Termine di prescrizione – Termine ordinatorio» Nella causa C‑657/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2023, nel procedimento M.K. contro [OSCURATO:PERSONA] zemědělství, LA CORTE (Settima Sezione), composta da M. Gavalec (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per M.K., da F. Šimák, advokát, – per il [OSCURATO:PERSONA] zemědělství, da R. Pokorný, in qualità di agente, – per il governo ceco, da J. Benešová, J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti, – per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti, – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da L. [OSCURATO:PERSONA] e K. Walkerová, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.K. e il [OSCURATO:PERSONA] zemědělství (Ministero dell’Agricoltura, Repubblica ceca) in merito ad una decisione che dispone il recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione nei confronti di M.K. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 3 Il terzo considerando del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU 1995, L 312, pag. 1 ), così recita: «(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità [europee]». 4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1.   Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario. 2.   Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 5 L’articolo 3 di detto regolamento prevede quanto segue: «1.   Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma. La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione. Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. 2.   Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2». Regolamento n. 1306/2013 6 Il considerando 37 del regolamento n. 1306/2013 enunciava quanto segue: «(37) In caso di recupero di importi versati dal [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)], le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell’Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione [europea], decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l’intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l’onere finanziario tra l’Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)], sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli [OSCURATO:PERSONA] membri». 7 Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Spese del FEASR»: «Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale». 8 Il titolo IV del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Gestione finanziaria dei Fondi», comprendeva un capo IV, intitolato «Liquidazione contabile», la cui sezione III riguardava le «Irregolarità». 9 Nell’ambito di detta sezione III, l’articolo 54 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni comuni», così recitava: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore. 2.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell’Unione, fermo restando l’obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell’articolo 58. Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma. Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la [OSCURATO:PERSONA] può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario. 3.   Per motivi debitamente giustificati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti: a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare, (…) (...) b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell’Unione. 4.   Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). [OSCURATO:PERSONA] ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 51. 5.   Purché abbia seguito la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione europea nei seguenti casi: a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1; b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata; c) se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell’amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 116, paragrafo 2». 10 Nell’ambito di detta sezione III, l’articolo 56 di detto regolamento, rubricato «Disposizioni specifiche per il FEASR», prevedeva quanto segue: «Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR. Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell’Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione». 11 Il titolo V del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Sistemi di controllo e sanzioni», conteneva un capo I, intitolato «Norme generali», di cui facevano parte gli articoli da 58 a 66 dello stesso. 12 L’articolo 58 di tale regolamento, rubricato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», al paragrafo 1 così disponeva: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di: (...) e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario». Diritto ceco 13 Il giudice del rinvio spiega che, alla data del pagamento della sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale, ossia il 7 luglio 2015, l’ordinamento giuridico ceco non prevedeva alcun termine di prescrizione per il recupero di una sovvenzione indebitamente versata nei confronti del beneficiario di quest’ultima. Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 28 giugno 2012 M.K., una persona fisica ceca, ha presentato una domanda di sovvenzione nell’ambito del programma di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, misura III.1.2 «Aiuto alla creazione di imprese e al loro sviluppo» (in prosieguo: il «PSR»), per un progetto denominato «Adeguamento di un edificio per un’attività commerciale». 15 Il 13 marzo 2013, firmando una convenzione di sovvenzione, M.K. si è impegnato a rispettare le regole del PSR. 16 Il 7 luglio 2015 è stata versata a M.K. una sovvenzione di importo pari a 5239422 corone ceche (CZK) (circa EUR 210000) per il progetto di cui trattasi. 17 A seguito di un controllo di tale progetto, eseguito il 29 aprile 2016, lo Státní zemědělský intervenční fond (Fondo statale di intervento agricolo), in un parere del 24 maggio 2016, ha constatato che l’edificio in questione non era stato utilizzato per l’attività commerciale di cui trattasi e che la violazione delle regole del PSR da parte di M.K. implicava una riduzione della sovvenzione versata fino a concorrenza del 100% del suo importo. 18 Il 12 settembre 2016, tale parere è stato confermato dalla commissione di riesame del Ministero dell’Agricoltura. 19 L’11 giugno 2018, il Fondo statale di intervento agricolo ha adottato una decisione che ordinava il recupero, nei confronti di M.K., di tutti i fondi che gli erano stati indebitamente versati a titolo di sovvenzione, vale a dire un importo di CZK 5239422. 20 Il 7 maggio 2020 il Ministero dell’Agricoltura ha respinto il ricorso amministrativo proposto da M.K. avverso tale decisione. 21 Investito del ricorso giurisdizionale di M.K. avverso la decisione di rigetto di tale ricorso amministrativo, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), dopo aver esaminato la censura vertente sull’estinzione del diritto dello Stato membro interessato di chiedere a M.K. la restituzione della sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale, sulla base del rilievo che la domanda di restituzione di tale sovvenzione era stata proposta dalle autorità competenti ceche dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, ha ritenuto che detto diritto non si fosse estinto nel caso di specie, poiché tale termine costituiva un termine ordinatorio e non un termine di prescrizione, in quanto solo l’inosservanza di quest’ultimo poteva comportare l’estinzione di detto diritto. 22 Con la sua sentenza, tale giudice si è discostato, al riguardo, dalla giurisprudenza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio, risultante da una decisione della Nona Sezione di quest’ultimo, la quale ha dichiarato che un termine come quello di cui trattasi nel procedimento principale era un termine di prescrizione. 23 La sentenza pronunciata dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale) è stata impugnata con un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, alla cui Quinta Sezione è stato assegnato il procedimento principale. 24 Orbene, la Quinta Sezione del giudice del rinvio ha rimesso tale procedimento alla Sezione ampliata di detto giudice, in quanto essa ha ritenuto che, poiché il termine di 18 mesi previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 era un termine ordinatorio e lo Stato membro interessato era quindi legittimato a chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti al beneficiario della sovvenzione in questione anche dopo la scadenza di tale termine, fosse necessario discostarsi dalla giurisprudenza nazionale esistente. 25 Il giudice del rinvio sottolinea di essere tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, a causa, anzitutto, dell’esistenza di un contrasto nella propria giurisprudenza per quanto riguarda la qualificazione del termine previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, poi, della circostanza che una delle interpretazioni possibili non può essere considerata chiara, plausibile e manifestamente più convincente delle altre e, infine, dell’assenza di risposte risultanti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte. 26 Per quanto riguarda l’interpretazione da adottare dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, il giudice del rinvio osserva, da un lato, che, a differenza del termine previsto all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, quello di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è espressamente qualificato come termine di prescrizione. 27 Dall’altro lato, tale giudice rileva che l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 disciplina il rapporto tra lo Stato membro interessato e l’Unione, e non quello tra tale Stato membro e il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi. 28 Per contro, facendo riferimento alla sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev ( C‑580/17 , EU:C:2019:391 ), detto giudice indica che i punti 95 e 96 di quest’ultima possono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione secondo la quale il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 è al contempo un termine ordinatorio, nel rapporto tra lo Stato membro interessato e l’Unione, e un termine di prescrizione, nel rapporto tra tale Stato membro e il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi. 29 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013] debba essere interpretato nel senso che, decorso il termine di 18 mesi, ai sensi di tale disposizione, lo Stato membro decade dal diritto di chiedere al beneficiario la restituzione dei pagamenti indebiti». Sulla questione pregiudiziale 30 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la questione sollevata riguardi unicamente l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, per quanto concerne l’estinzione del diritto dello Stato membro interessato di chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti di una sovvenzione rientrante nel FEASR al beneficiario di quest’ultima, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede in realtà se tale disposizione introduca un termine di prescrizione nel rapporto tra tale Stato membro e detto beneficiario, escludendo l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. 31 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, detto giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel FEASR nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. 32 In proposito, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 introduce una «normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]» al fine di, come risulta dal terzo considerando del medesimo regolamento, «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]» (sentenze del 24 giugno 2004, Handlbauer, C‑278/02 , EU:C:2004:388 , punto 31 , e del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10 , EU:C:2010:825 , punto 36 ). 33 Come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, tali misure amministrative possono consistere nella revoca del vantaggio indebitamente ottenuto mediante l’obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati senza tuttavia rivestire il carattere di una sanzione (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13 , EU:C:2014:2230 , punto 45 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 46 ). 34 Pertanto, il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che costituiscono oggetto di una misura amministrativa volta al recupero del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all’articolo 4 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑584/15 , EU:C:2017:160 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA], C‑42/24 , EU:C:2025:56 , punto 18 ). 35 L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 fissa, in materia di azioni giudiziarie, un termine di prescrizione che si applica segnatamente in relazione a siffatte misure amministrative e che decorre dall’esecuzione dell’irregolarità in questione, la quale comprende, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione]» (sentenze del 29 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA]-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07 , EU:C:2009:38 , punto 21 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 47 ). 36 Adottando il regolamento n. 2988/95, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha deciso di stabilire una norma generale sulla prescrizione con la quale esso intendeva, da un lato, definire un termine minimo applicato in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, rinunciare alla possibilità di perseguire un’irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell’Unione dopo il decorso di un periodo di quattro anni successivo al compimento di tale irregolarità (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA]-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07 , EU:C:2009:38 , punto 27 , e del 7 aprile 2022, IFAP, C‑447/20 e C‑448/20 , EU:C:2022:265 , punto 48 ). 37 Tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, precisa, alla sua seconda frase, che tale termine di prescrizione di quattro anni è applicabile in assenza di «normative settoriali», ossia quelle adottate a livello dell’Unione e non a livello nazionale, che prevedano «un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni» (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10 , EU:C:2010:825 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 Ne consegue che, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, qualsiasi irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione può, in linea di principio e fatta eccezione per i settori per i quali il legislatore dell’Unione ha previsto un termine inferiore, essere perseguita dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri entro un termine di quattro anni (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 117 e giurisprudenza ivi citata). 39 Tuttavia, quando il legislatore dell’Unione ha scelto di creare, in un’altra normativa generale o in una normativa settoriale, un obbligo di recuperare i fondi utilizzati in modo improprio o ottenuti irregolarmente, è tale normativa a costituire la base giuridica pertinente ai fini del recupero di tali fondi (sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/PB, C‑721/22 P , EU:C:2024:836 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 40 Pertanto, qualora il recupero delle somme indebitamente versate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito di un programma di aiuto, approvato e cofinanziato dal FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, intervenga dopo la fine di tale periodo di programmazione, ossia dopo il 1 o gennaio 2014, tale recupero deve fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 1306/2013, e in particolare sull’articolo 56 di tale regolamento [sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ja [OSCURATO:PERSONA]), C‑437/22 , EU:C:2024:176 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata]. 41 In proposito, occorre rilevare che l’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013, contenuto nel titolo IV di tale regolamento, rubricato «Gestione finanziaria dei Fondi», e, più precisamente, nel capo IV dello stesso, intitolato «Liquidazione contabile», dispone, al paragrafo 1, in generale, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza». 42 L’articolo 54 del regolamento n. 1306/2013 disciplina, nell’ambito del sistema di responsabilità finanziaria relativo alle irregolarità in seguito alle quali gli importi indebitamente versati di una sovvenzione devono essere recuperati nei confronti del beneficiario di quest’ultima, la ripartizione delle conseguenze finanziarie tra il bilancio dell’Unione e il bilancio dello Stato membro incaricato del recupero di tali importi. 43 In tale contesto, detto articolo 54, paragrafo 1, prevede un termine di 18 mesi, a decorrere dalla constatazione formale che si è verificata un’irregolarità, entro il quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri «dovrebbero» chiedere la restituzione degli importi al beneficiario interessato, a pena di dover farsi carico degli importi della sovvenzione in questione, conformemente a detto articolo 54, paragrafo 5, lettera a). 44 Infatti, secondo quest’ultima disposizione, purché abbia seguito la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 1306/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell’Unione se lo Stato membro interessato non ha rispettato il termine di 18 mesi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento. 45 Inoltre, ai sensi del considerando 37 di detto regolamento, «gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità», fermo restando che «[è] opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo» e che «è opportuno istituire una procedura che permetta alla [OSCURATO:PERSONA] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli». 46 Pertanto, uno Stato membro che accerti l’esistenza di un’irregolarità è obbligato a recuperare le sovvenzioni indebitamente versate e, in particolare, deve chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono e, nell’interesse di una sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione, devono procedere a tale recupero nel più breve termine (sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punti 95 e 96 ). 47 Di conseguenza, l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, relativo al recupero nei confronti del beneficiario interessato di importi indebitamente versati a causa di un’irregolarità, verte sul rapporto finanziario tra l’Unione e lo Stato membro interessato, cosicché tale disposizione non si applica al rapporto tra quest’ultimo e il beneficiario dei pagamenti indebiti. 48 Pertanto, la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità, ai sensi di tale disposizione, non può comportare l’estinzione del diritto di uno Stato membro di chiedere la restituzione dei pagamenti indebiti relativi a una sovvenzione al beneficiario di quest’ultima. Per contro, la scadenza di detto termine può implicare per tale Stato membro conseguenze concernenti gli obblighi a suo carico in materia di gestione finanziaria delle risorse provenienti dal bilancio dell’Unione. 49 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel FEASR nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione rientrante nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nei confronti del beneficiario di quest’ultima possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi decorrente dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o di un documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris