CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renti, in virtùdi procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diNunzio Scuderi; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ePasquale Bonomo, in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva;-resistente-nonché diETIK [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;Numero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026-intimata-Data pubblicazione 14/05/2026avverso la SENTENZA n. 5549/2025 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il17 novembre 2025;udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Catania, laEtik s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria di nullità ol’annullamento dei contratti del 15 settembre e del 31 ottobre 2022, da leistipulati con la prima per il tramite del secondo, qualificatosi come suorappresentante di zona, aventi ad oggetto il noleggio per 60 mesi con facoltàdi acquisto, al prezzo di 33.000 Euro, da pagarsi in 60 rate mensili di 550 Eurociascuna, di macchinari per il trattamento estetico, da utilizzare nell’eserciziodella sua attività di parruccheria;costituitisi in giudizio, i convenuti hanno preliminarmente eccepitol’incompetenza territoriale del Tribunale adìto, in favore di quello di Torino,quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti ai sensi dell’art.10 dellecondizioni di contratto, in deroga alle regole dispositive sulla competenzaterritoriale;2. fissata l’udienza per la discussione della questione pregiudiziale dirito, con sentenza 17 novembre 2025, n.5549, il Tribunale di Catania hadichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella delTribunale di Torino;il giudice catanese ha così deciso, sulla base dei seguenti rilievi:I- nel contratto sottoscritto dalle parti, era stata pattuita, all’art.10, unaclausola derogatoria della competenza per territorio, ai sensi dell’art.28 cod.proc. civ., la quale, in conformità all’art. 29 cod. proc. civ., attribuivaespressamente (e dunque validamente ed efficacemente) al foro designato (ilNumero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tribunale di Torino) la competenza territoriale esclusiva in ordine allecontroversie derivanti dall’applicazione, esecuzione e interpretazione dellecondizioni generali di contratto e/o dell’offerta, con riferimento tanto a quellein cui si facesse questione di pretese fondate sul contratto quanto a quelle incui il contratto fosse solo un fatto costitutivo dell’azione;II- essendo dedotta l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, glieccipienti non erano tenuti a contestare tutti i fori alternativamenteconcorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizioneaveva proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dallalegge;III- la clausola derogatoria della competenza per territorio, in quantopredisposta unilateralmente dalla società convenuta e contenuta in unaconvenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali,aveva natura di clausola vessatoria, ma, nella fattispecie, era, nondimeno,valida ed efficace, dal momento che era stata approvata specificamente periscritto dall’acquirente;IV- quest’ultima, infine, non era qualificabile come “consumatore” e nonpoteva quindi avvalersi del relativo foro, in quanto il contratto era stato da leisottoscritto quale professionista o piccola imprenditrice nell’interesse dellapropria impresa individuale, nell’esercizio della quale avrebbero dovuto essereutilizzate le tecnologie acquistate;3. avverso la sentenza del Tribunale catanese ha proposto ricorso perregolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi;[OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto difensivo denominato“controricorso”, con cui ha invocato la reiezione del ricorso «perchéinammissibile e, comunque, in subordine, infondato»;non ha svolto difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., il cui difensore ha depositatouna sentenza, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 21 novembre 2025,con la quale era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale dellasocietà;Numero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026Data pubblicazione 14/05/2026il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza;la parte ricorrente e quella resistente hanno depositato memoria.Considerato che:1. preliminarmente, l’atto difensivo depositato da [OSCURATO:PERSONA],sebbene indebitamente proposto come “controricorso”, va consideratoammissibile e qualificato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma,cod. proc. civ.;in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appenacitata, nel prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso perregolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termineprevisto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso (cfr.Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021,n.34595);nella fattispecie, l’atto è stato depositato il 15 gennaio 2026, dunqueentro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso per regolamento dicompetenza avvenuta il 10 dicembre 2026; esso è dunque ammissibile comescrittura difensiva, ove si consideri che con il decreto legislativo 31 ottobre2024, n. 164 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.149del 2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, il termine di cui all’art. 47,quinto comma, cod. proc. civ., è stato appunto elevato da venti a quarantagiorni;sempre in via preliminare, va rilevato che la declaratoria di aperturadella liquidazione giudiziale in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. resta vicenda neutrarispetto al presente giudizio per regolamento di competenza, nel quale nontrova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventiprevisti dall’art. 299 cod. proc. civ.;2. ciò posto in via preliminare, possono esaminarsi i motivi di ricorso;2.1. con il primo motivo viene denunciata, ex art.360 n.3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., nonchédell’art.23 del d.lgs. n.81 del 2008;Numero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026la ricorrente sostiene che i macchinari oggetto del noDlaetag pgubiobli cadziaon e l1e4/i0 5/2026stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero «non allineati alla normativa UE»;pertanto, il contratto sarebbe nullo per illiceità o impossibilità dell’oggetto,nonché per violazione della norma imperativa di cui all’art.23 del d.lgs. n. 81del 2008, la quale vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e laconcessione in uso di attrezzature da lavoro, dispositivi di protezioneindividuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative eregolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;la nullità del contratto di noleggio – soggiunge la ricorrente –travolgerebbe anche la clausola derogatoria della competenza territoriale inesso contenuta, la quale, in quanto pattuizione accessoria al contrattoprincipale, esisterebbe e produrrebbe effetti solo in funzione e in dipendenzadel regolamento negoziale che è stata chiamata a disciplinare;2.1.1. il motivo è manifestamente infondato;la validità ed efficacia della clausola derogatoria della competenzaterritoriale diretta ad attribuire carattere di esclusività al foro stabilito dalleparti deriva, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata,unicamente dalla circostanza che tale designazione risulti da un’enunciazioneespressa e inequivoca e non lasci àdito ad alcun dubbio sulla comuneintenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., exmultis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del2005);essa validità non è invece influenzata da quella del contratto in cui èinserita, allorché tale nullità non sia stata accertata e la relativa questionedebba essere risolta proprio dal giudice cui le parti hanno attribuito lacompetenza territoriale esclusiva, quale giudice convenzionalmente designatoper la risoluzione di tutte le controversie inerenti all’applicazione, esecuzionee interpretazione del contratto medesimo;il primo motivo, dunque, deve essere rigettato;Numero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026Data pubblicazione 14/05/20262.2. con il secondo motivo è denunciata la «nullità delle clausolevessatorie per mancanza di specifica approvazione su offerta commercialeprestampata 1341-1342 ,1421 e art. 33,34 e 36 comma 2 del D.Lgs.206/2005»;la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto rilevato dalTribunale, «le clausole contenute nel contratto prestampato non sono stateoggetto di contrattazione tra le parti e non sono state specificatamenteapprovate»; la mancata approvazione per iscritto renderebbe nulla la clausoladerogatoria della competenza territoriale quale clausola vessatoriapredisposta unilateralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA].;2.2.1. anche il secondo motivo è manifestamente infondato;premesso, in generale, che, nel caso di condizioni generali di contratto,l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, anorma dell’art. 1341 cod. civ., è rispettato anche nel caso di richiamonumerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, inquest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benchésommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge unaforma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. 11/11/2015, n. 22984;Cass. 09/07/2018, n. 17939; Cass. 14/02/2024, n.4126; Cass. 18/12/2024,n. 33201), nel caso di specie – come correttamente osservato dal PubblicoMinistero – la clausola derogatoria della competenza territoriale aveva formatooggetto di specifica sottoscrizione e risulta specificamente richiamata, conriferimento al suo contenuto, sia nelle due offerte commerciali del 15settembre e del 31 ottobre 2022 (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente),sia nell’accordo quadro del 24 febbraio 2023 (all. 2 fascicolo di parteresistente);anche il secondo motivo, dunque, deve essere rigettato;2.3. con il terzo motivo, viene denunciata, ex art.360 n. 4 cod. proc.civ., sia la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.proc. civ., sia la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.: è dedotta la nullità dellaNumero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza impugnata sia per vizio di motivazione che per vizio di omessapronuncia;la ricorrente lamenta che il Tribunale catanese: a) abbia omesso diconsiderare la nullità del contratto, limitandosi a valutare la validità formaledella clausola di foro esclusivo; b) abbia fornito una motivazione insufficientesulla natura del rapporto, escludendo l’applicabilità nei suoi confronti del forodel consumatore, immotivatamente qualificandola come professionista opiccola imprenditrice, «senza considerare che la tecnologia acquistata eradestinata ad uso professionale ma nell’ambito di un rapporto caratterizzato daasimmetria contrattuale»; c) abbia violato il principio della corrispondenza trachiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria dinullità del contratto, che non avrebbe richiesto «la preventiva assegnazionedei termini per il contraddittorio ex art.101 c.p.c.»;2.3.1. il motivo è inammissibile;da un lato, infatti, la sentenza impugnata ha perspicuamente spiegato ecoerentemente motivato le ragioni per le quali la ricorrente non poteva esserequalificata “consumatore”, atteso che il macchinario oggetto del contrattostipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto essere da lei utilizzato nell’eserciziodella propria attività piccolo-imprenditrice; dall’altro lato, la circoscrizionedella cognizione – e quindi della pronuncia – all’eccezione di incompetenzasollevata dai convenuti è perfettamente conforme al disposto dell’art. 187 cod.proc. civ. (nonché dell’art. 279 stesso codice) che consente di rimettere lacausa in decisione affinché sia decisa separatamente una questionepregiudiziale di rito o preliminare di merito, se suscettibile di definire ilgiudizio, senza che possa profilarsi una omessa pronuncia sulle ulterioriquestioni (di rito o di merito), il cui esame sia impedito dall’accoglimento dellaquestione pregiudiziale o preliminare;3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato e vadichiarata la competenza del Tribunale di Torino, con fissazione alle parti deltermine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanzaper la riassunzione;Numero registro generale 24904/2025Numero sezionale 1358/2026Numero di raccolta generale 14317/20264. le spese del regolamento relative al rapporto processuaDlaeta pturbab licleaz iopnae 1r4t/i0 5/2026costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315);[OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Torino e fissa alle partiil termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per la riassunzione della causa;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese delregolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro200,00, spese generali ed accessori;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]