CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnato ed ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; fuRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1, Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 29 ottobre del 2018, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di rapina impropria aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] al quale sottraevano dal collo con violenza e minaccia una collanina, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto con destrezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambi i fatti venendo commessi all'interno di una discoteca. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ionathan deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza di prova in ordine al fatto che a sottrarre le collanine alle vittime fosse stato l'imputato, in mancanza del ritrovamento dei beni sulla sua persona, di dichiarazioni delle persone offese in tal senso e delle altre circostanze di contesto; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo. La Corte sarebbe addivenuta alla condanna in assenza di un accertamento sulla volontà del ricorrente di sottrarre i beni alle vittime, non essendosi tenuto in conto che i testimoni avevano dichiarato come l'imputato avesse solo reagito alla vittima della presunta rapina che lo aveva aggredito; 3) vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto di rapina in furto con strappo, la violenza essendo stata diretta soltanto sul bene e non sulla persona. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: I) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nel reato di rapina. La Corte non avrebbe enueleato alcunché in ordine all'elemento soggettivo del reato, non considerando che l'azione predatoria nei confronti della vittima era stata commessa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza che il [OSCURATO:PERSONA] ne avesse avuto consapevolezza, ricavata nella sentenza impugnata solo attraverso apodittiche affermazioni sulla sua personalità, quale soggetto suggestionato dal [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizio della motivazione per avere la Corte condannato il ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio pur in assenza di prove decisive; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 11.4 cod.pen., nonostante l'affermazione contenuta nella stessa sentenza che egli fosse un "gregario". Si dà atto che nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati motivi nuovi. 2CONSIDERATO IN DIRITTO .1.I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo, sulla base di una valutazione di merito priva di vizi logico-giuridici in quanto fondata su una ricostruzione di elementi di fatto non più rivedibili in questa sede, la Corte ha sottolineato, conformemente al Tribunale, che entrambi gli imputati erano gli unici soggetti che si trovavano vicini alle vittime al momento della sottrazione delle collanine, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere avuto un diverbio con la vittima del furto e di avere aggredito la persona offesa della rapina, minacciandola verbalmente di violenza fisica se l'avesse denunciato. La Corte ha rimarcato che l'attendibilità delle persone offese non è mai stata messa in discussione dal ricorrente e, comunque, si ricordi il principio di diritto secondo il quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Peraltro, la Corte ha valutato anche l'elemento indiziario costituito dalla analogia tra i due reati commessi a brevissima distanza temporale nello stesso contesto di luogo da persona trovatasi nelle medesime condizioni rispetto ai fatti. Tanto supera ogni altra considerazione difensiva. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si basa su una alternativa ricostruzione in fatto delle vicenda, laddove si sostiene che il ricorrente non avrebbe sottratto alcunché essendosi limitato a difendersi dalle aggressioni della persona offesa, senza considerare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di costei come prima evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non tiene nel minimo conto quanto la Corte di appello ha sottolineato a proposito del fatto che egli, una volta scoperto dalla persona offesa, in quelle medesime e contestuali circostanze di tempo e di luogo, l'aveva aggredita fisicamente con l'ausilio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], minacciandola anche verbalmente in ragione di quanto più sopra precisato. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. li primo motivo è generico. li ricorrente non si misura con la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte ha messo in evidenza la sua partecipazione concorsuale al 3 pvtreato di rapina avendo egli, presente alla sottrazione accanto al [OSCURATO:PERSONA], aiutato quest'ultimo ad accerchiare la vittima aggredendola fisicamente, così indicando una positiva condotta di contributo, del tutto consapevole, ben al di là delle indicazioni contenute in ricorso. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché non richiama quanto appena evidenziato sul contributo materiale del ricorrente nel fatto di rapina. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con giudizio di merito privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto che il contributo concorsuale del ricorrente non fosse di minima importanza, essendo egli intervenuto ad aiutare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nella fase più cruenta della rapina, accerchiando la vittima ed aggredendola. La minor valenza della sua condotta rispetto a quella del correo, è stata valutata, peraltro, nella determinazione di una pena inferiore rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 111 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai finì dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, V., Rv. 229201). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determina/ione della causa di inammissibilità. 4 P.Q.M