CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 32862/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4508/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. BRESCIA n. 2711/2021 depositata il 12/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cremona due avvisi di accertamento notificatigli dal Comune di Cremona in relazione alla IMU per gli anni 2015 e 2016. Era contestata la qualifica di “fabbricati di interesse storico o artistico” per cui, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett a) del d.l. 201/2011, che richiama l’art. 10 del d.lgs. 42/2004, era prevista la riduzione della base imponibile del 50 per cento. La CTP adita, con sentenza n. 82/2019, respinse il ricorso ritenendo che, contrariamente a quanto previsto dalla norma, gli immobili del ricorrente non fossero fabbricati d’interesse storico o artistico ma semplicemente immobili sottoposti alla tutela ex art. 45 del predetto d.lgs. 42/2004 (c.d. tutela indiretta o vincolo di facciata). In consapevole contrasto con altre sentenze della [OSCURATO:PERSONA] sezione di Brescia (nn. 2280/19 e n. 3793/19), riguardanti gli stessi immobili in relazionea diversi periodi d’imposta, ritenne errata l’equiparazione, in esse prospettata, dei due tipi di tutela al fine della riduzione della base imponibile. Su appello del contribuente e con la pronuncia indicata in epigrafe, la CTR sez. Brescia respinse il ricorso argomentando in particolare sull’insussistenza di un giudicato “interno”, dal medesimo ricorrente invocato, sulle citate sentenze che la stessa CTR riteneva (erroneamente come si dirà infra) passate in giudicato. Il giudice d’appello valutò in particolare come l’intervenuto giudicato sul diritto alla riduzione citata non facesse stato nel caso specifico, per ragioni inerenti ai singoli procedimenti. Evidenziò inoltre come, con riferimento alla IMU del 2004, non vi fosse alcun giudicato in quanto in quel procedimento la Suprema Corte si era limitata ad accogliere il ricorso avverso la pronuncia d’appello annullando la pronuncia di inammissibilità dellaCTR, cui rinviava per il merito. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. Resiste il Comune con controricorso, integrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta: “..violazione di legge processuale e sostanziale ex artt. 1241, 1243, 2697, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735, 2908, 2909 c.c., artt. 112, 115, 116, 163, 215, 228, 229, 324, 325 e 387 c.p.c. e violazione art. 1 c. 167 L. 296/2006 e art. 20 L. 212/2000, per nullità della sentenza, con violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 (Cassazione n. 21691/2016) ed art. 111 Cost. Comma 7 per c.d. doppia conforme..”. Si duole in particolare della contrarietà della sentenza impugnata in relazione al “giudicato interno” che si sarebbe formato in merito all’ICI dell’anno 2003 e dell’IMU per gli anni 2012-2014 come risultante dal doc. 22 app., con cui il Comune avrebbe ammesso il passaggio in giudicato di tre sentenze tra le stesse parti e con riferimento agli stessi immobili. Lamenta altresì, sotto diverso profilo, la violazione dell’art.387 c.p.c. atteso che il Comune, dopo avere impugnato la sentenza citata n. 2280/2019 (IMU 2012-2013) senza però depositare il ricorso ex art. 369 c.p.c. rendendolo così improcedibile, non avrebbe potuto formulare un’impugnazione d’identico contenuto con riferimento alla sentenza n. 3793/19 (IMU 2014) avendo già consumato il suo potere. 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Pur cumulando censure ascrivibili sia al n. 3 che al n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., è agevole individuare la questione principale sottesa al ricorso. Deve infatti ritenersi infondata l’affermazione relativa all’insorgenza di un giudicato “interno” che il ricorrente pretende di originare da alcune sentenze. 1.4 Viene innanzi tutto richiamata la sentenza della CRT bresciana n. 2280/19, riguardante l’imposta IMU per gli anni 2012 e 2013. La stessa è stata impugnata regolarmente e il giudizio è fissato per l’odierna adunanza camerale con il n. di r.g. 1392/2020. 1.5 Quanto invece alla sentenza del medesimo giudice n. 3793/19, riguardante l’IMU 2014, la stessa non può essere ritenuta passata in giudicato atteso che non vi è consumazione dell’impugnazione posto che si tratta di sentenza diversa dalla precedente (che è stata ritualmente impugnata come si è detto). Il giudizio sulla relativa impugnazione è anch’esso fissato per l’odierna adunanza camerale con il n. di r.g. 1398/2020. 1.6 Per ciò che concerne l’imposta ICI 2004, la sentenza di questa Corte n. 26090/2015, che annullò la sentenza CTR Brescia n. 112/2013 e come già indicato supra, si limitò (in rito) a rinviare al giudice d’appello per l’esame del merito, senza che alcuno dei presupposti di fatto e diritto della domanda giudiziale fosse esaminato. La CTR adita pronunziò la nuova sentenza n. 643/2018 che, impugnata dal ricorrente, vede il giudizio fissato anch’esso per l’odierna adunanza camerale con il n. di r.g. 27149/18. 1.7 Quanto alla sentenza n. 1218/2019, verosimilmente riguardante IMU 2003 ma ciò risulta solo dalla sintesi a pag. 4 del ricorso, dalla trascrizione effettuata nel ricorso stesso (pag. 5) si sarebbe limitata a riconoscere un controcredito del ricorrente effettuando la compensazione. Ne deriva che, anche ritenendone provato il passaggio in giudicato, tale pronuncia non avrebbe alcuna rilevanza sulle questioni qui dibattute. 1.8 Deve infine evidenziarsi come non sia configurabile una “confessione” del Comune in ordine all’esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di “fatti” ex art. 2730 c.c. ma di qualificazioni giuridiche, come tali di competenza del giudicante [Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019 (Rv. 652838 –01)]. In ogni caso, le affermazioni trascritte dal ricorrente come riportate negli atti del Comune, lungi dall’ammettere tale circostanza, si limitano semplicemente a richiamare le tesi del ricorrente per poi confutarle. 2. Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese del grado, da liquidarsi come da dispositivo. 2.1 Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente medesimo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.P.R. n. 115/2002 e ss. mod. P.Q.M la Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.800,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par