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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05629/2026

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23267-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6217 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 gennaio 2026; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23267/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 5629/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 23267-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6217 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 gennaio 2026; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23267/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 5629/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a
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