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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32091/2026

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so;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamentodell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sassari, in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Sassari, che ha applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ditentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché per i reati di detenzione eporto illegale di armi, commessi il 19 gennaio 2026.2 .

Avve r s o l ’ o r d i n an za p r opone r i c o r s o pe r c a s s a z i one ,[OSCURATO:PERSONA] per il tramite dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 52 e 55 cod. pen., nonché vizi motivazionali in ordine allaesclusione della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa edell’eccesso colposo.In particolare, deduce la difesa che la premessa logica da cui muove ilTribunale, ovvero che la reazione del ricorrente sarebbe avvenuta in assenza diun pericolo attuale, si fonda sull’argomentazione errata - contenuta nelle pagine10 e seguenti dell’ordinanza - secondo la quale la vittima era da sola e disarmatamentre egli era armato e in compagnia di altre persone che avrebbero potutodargli manforte in caso di scontro fisico.Rileva la difesa che l’affermazione giudiziale risulta smentita dagli atti diindagine, travisati dal Giudice in punti decisivi e, soprattutto, si osserva chel’ordinanza impugnata fonda l’esclusione del requisito dell’attualità del pericolo suun giudizio svolto ex post e in astratto, anziché ex ante e calato nelle concretecircostanze percepite dall’agente al momento del fatto, avendo il Tribunaleoperato una scissione artificiosa degli eventi, decontestualizzando la condotta delricorrente.In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale ha omesso di considerareche vi era stata una preannunciata spedizione punitiva, in quanto l’arrivo diXXXXXXX presso la concessionaria del ricorrente ha costituito l’attuazione di unepisodio non improvviso, ma di una minaccia formulata il giorno precedente,così come emerge dalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXXXXXX resa il 21gennaio 2026, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva preannunciato che sisarebbe recato dal ricorrente (riferendogli “passo io domani mattina da te, civediamo domani mattina, non far venire tuo padre ci vediamo domani mattina ioe te”).Questo antecedente qualificherebbe l’azione non come un tentativo dichiarimento, ma, avendo un contenuto inequivocabilmente minaccioso, comel’esecuzione di un proposito ostile idoneo a ingenerare nell’indagato ilconvincimento dell’imminenza di uno scontro violento.Inoltre, ad avviso della difesa, l’ordinanza ha, erroneamente, affermato cheXXXXXXXXXXX fosse da solo, in quanto le immagini di videosorveglianza e lerisultanze investigative dimostrano che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] a bordo diun’autovettura Audi avevano effettuato diversi sopralluoghi e si erano separatisolo prima dell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, ad avviso della difesa l’indagato si trovava a fronteggiare lapresenza coordinata di più soggetti ostili, noti per la loro pericolosità e per igravissimi dissidi intercorsi (tra i quali l’incendio di alcune autovetture della suaconcessionaria, i l tentato omicidio dell ’amico XXXXXXXXXXin dataXXXXXXXXXXXXXX, per il quale [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano stati attintida un’ordinanza di custodia cautelare in carcere).La difesa evidenzia un ulteriore passaggio motivazionale lacunoso nellepagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, allorche’ si afferma che XXXXXXXXXXXXsarebbe sopraggiunto armato solo dopo l’esplosione del colpo di pistola da partedel [OSCURATO:PERSONA], secondo una ricostruzione che traviserebbe la provadichiarativa, come evidenziato alla pagina 22 dell’informativa dei Carabinieri del30 gennaio 2026 lì dove – secondo la difesa - si indica che XXXXXXXXXXXXXaveva dichiarato di aver visto uno dei presenti, poi identificato inXXXXXXXXXXXX, prelevare una pistola nera dal bagagliaio dell’auto e puntarlaverso i presenti prima che il colpo fosse esploso dal [OSCURATO:PERSONA].

Questadichiarazione sarebbe corroborata anche da quanto dichiarato daXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito che quando soccorse [OSCURATO:PERSONA] avevavisto [OSCURATO:PERSONA] passare la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA].Né sarebbe verosimile che [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato una pistola alpeperoncino, come peraltro evidenziato nella medesima informativa deiCarabinieri.Del resto, si osserva che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono stati arrestati per ladetenzione illegale dell’arma detenuta in questa occasione, qualche settimanadopo tale episodio.Tanto premesso, ad avviso della difesa, il Tribunale, alla luce di questedichiarazioni, che ha completamente pretermesso, avrebbe dovuto considerarepresente un’arma nelle mani degli aggressori prima che [OSCURATO:PERSONA] sparasse,sicché non ha valutato che la percezione del [OSCURATO:PERSONA] non era quella difronteggiare un uomo disarmato, ma un gruppo di tre persone di cui unopalesemente armato che si stava introducendo con fare minaccioso nella suaproprietà; pertanto, in una simile circostanza il pericolo di una offesa ingiustaalla propria vita era imminente.Ad avviso della difesa, erroneamente il Tribunale ha escluso la sussistenzadella legittima difesa domiciliare sostenendo che la reazione non fosse necessariain quanto il ricorrente avrebbe potuto allertare le forze dell’ordine o allontanarsi.Si evidenzia che l’argomentazione contenuta nella pagina 11 dell’ordinanza,nella quale il Tribunale afferma che il ricorrente anziché allontanarsi o contattarele forze dell’ordine, senza nemmeno esplodere un colpo di avvertimento hasparato contro [OSCURATO:PERSONA], è erronea ed illogica in quanto in tal caso la necessitàdella reazione difensiva non poteva essere esclusa dalla possibilità teorica delcommodus discessus attesa l’intrusione minacciosa nella concessionaria, proprioluogo di lavoro, non potendosi pretendere in quel momento la lucidità di darsialla fuga o di chiamare le Forze dell’Ordine.Nella fattispecie l’intrusione era in atto, posta in essere da più persone di cuiuna armata e accompagnata da un atteggiamento di sfida della vittima (cheaveva esclamato “hai una pistola! Puntamela a me…spara, spara”) e, contipica del “picchiatore”.In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’esistenza dellalegittima difesa putativa, dovendo considerare gli elementi che avevano potutoingenerare nel ricorrente il convincimento di trovarsi di fronte a una aggressioneingiusta e imminente.Infine la difesa deduce che l’ordinanza non ha in alcun modo considerato lapossibilità di applicare la causa di non punibilità del grave turbamento in caso dieccesso colposo, di cui all’art. 55, secondo comma, cod. pen., condizione chesussisteva nella fattispecie concreta atteso lo stato di profonda agitazione in cuiversava la compagna del ricorrente e dello stesso ricorrente che aveva chiamatodegli amici per avere supporto, a riprova dello stato di allarme e paura.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni processuali in tema di esigenze cautelari e sull’adeguatezza dellamisura oltre che vizi motivazionali sul punto.Rileva la difesa che la motivazione sulle esigenze cautelari si fonda sullavalutazione dei precedenti penali del ricorrente e sulla facilità di reperire armi dafuoco senza confrontarsi con la specificità del caso concreto, il quale si inseriscein un contesto difensivo e senza considerare il comportamento successivodell’indagato che, pur allontanatosi inizialmente in un evidente stato di shock, siè poi spontaneamente presentato, consegnando l’arma.Infine, il ricorrente deduce l’inadeguatezza della motivazione in punto discelta della misura, non avendo essa spiegato le ragioni per le quali altre misure,compresa quella degli arresti domiciliari con il presidio elettronico, non fosseroidonee a tutelare le esigenze derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, nonessendo sufficiente la mera gravità del titolo di reato a giustificare la misura dellacustodia in carcere.3.

Con requisitoria orale, il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., il difensore ha depositatomotivi nuovi ribadendo le argomentazioni a sostegno del ricorso.5.

Nel corso della discussione orale, la difesa ha dato atto dell'intervenutaconcessione, nelle more del giudizio di legittimità, degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2 .

Da l l a r i c o s t ruz i one ope ra ta da l T r i buna l e r i su l t a cheXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella mattina del 19 gennaio 2026, abbia esploso uncolpo di pistola contro [OSCURATO:PERSONA], attingendolo alla coscia e provocandogli,secondo la certificazione medica, una «ferita penetrante della coscia destra efrattura di femore destro da colpo d’arma da fuoco».

La dinamicaimmediatamente antecedente è stata accertata attraverso le immagini delsistema di videosorveglianza della concessionaria del ricorrente, ritenute fonteprincipale di prova dello svolgimento dei fatti.

Il Tribunale dà atto che da esse èemerso che [OSCURATO:PERSONA] era giunto sul posto insieme ai fratelli [OSCURATO:PERSONA],parcheggiando vicino all’ingresso dell’edificio, mentre questi ultimi avevanoposizionato l’auto nel parcheggio interno, a distanza e in posizione speculare.L’ordinanza precisa, in particolare, che tra il veicolo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] equello a disposizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] vi erano diversi veicoli.

Il Tribunale dàaltresì atto che dalle riprese è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era entrato nellaconcessionaria disarmato e con le mani visibili, precisando che fino a quelmomento i fatti erano stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, mentre perla ricostruzione successiva erano state utilizzate le registrazioni sonore captatedal medesimo impianto.Ciò precisato, il Tribunale ha evidenziato che, all’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] presso laconcessionaria, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimato ripetutamente di allontanarsi,prospettandogli anche che, in caso contrario, avrebbe fatto uso dell’arma; ciònonostante, [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito con atteggiamento provocatorio, sfidandoloa sparare.

A quel punto l’indagato aveva aperto il fuoco contro di lui, colpendolo,e subito dopo gli aveva nuovamente intimato di lasciare i l luogo.Sopraggiungeva, poi, [OSCURATO:PERSONA], il quale si armava di una pistolaprelevandola dal cofano posteriore dell’autovettura a bordo della quale eragiunto.

A tal riguardo, il Tribunale dà specificamente conto della circostanza chel’azione di [OSCURATO:PERSONA] fosse temporalmente successiva allo sparo, poiché egli siera armato soltanto dopo aver udito la detonazione, circostanza che vienevalorizzata al fine di escludere che, al momento dell’esplosione del colpo, fossegià in atto una minaccia armata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale specifica, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], udendo il litigio tra il ricorrentee [OSCURATO:PERSONA], era sceso dalla postazione di guida, aveva aperto il cofanoposteriore e si era proteso al suo interno, avendo quasi contestualmente udito ladetonazione; era quindi tornato in posizione eretta e si era nuovamente sportoall’interno del cofano, raggiungendo poi, impugnando una pistola nella manosinistra, la persona offesa che, zoppicando, si allontanava verso il parcheggio.Nell’ordinanza si rimarca, infine, che [OSCURATO:PERSONA], mentre raggiungevaXXXXXXX, chiedeva ai presenti di chiamare i Carabinieri, urlando poi versoXXXXXXXXXXX le parole: «Sei morto».Su questa base fattuale, il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazionegiuridica della condotta come tentato omicidio, escludendo la configurabilità dellascriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa.In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato come nella fattispecie difetti ilrequisito essenziale dell’attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sottolineatoche [OSCURATO:PERSONA] si era presentato da solo e disarmato, mentre l’indagato eraarmato e in compagnia di altre persone che avrebbero potuto aiutarlo ocomunque consentire di evitare lo scontro e di rivolgersi alle forze dell’ordine.Correttamente, è stato ritenuto che il pericolo non fosse né attuale, né tale daapparire imminente sulla base delle circostanze conosciute o conoscibilidall’agente.In secondo luogo, viene evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha posto inessere condotte alternative meno lesive pur possibili: invece di allontanarsi ocontattare le autorità, si è limitato ad intimare l’allontanamento per poi spararedirettamente contro la persona, senza neppure un colpo di avvertimento.Un ulteriore elemento decisivo è rappresentato dal comportamentoantecedente dell’indagato, il quale, pur consapevole delle minacce ricevute ilgiorno prima e dell’incontro preannunciato, si è fatto trovare armato nel luogodell’appuntamento, accettando il confronto.Si tratta di condotta che, correttamente, il Tribunale ha ritenutoincompatibile con una situazione di difesa necessitata, deponendo piuttosto peruna disponibilità allo scontro.Sotto altro profilo, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di elementi indicatividi una situazione che potesse essere percepita come pericolosa, assenza peraltrocorroborata dalla mancanza anche di fattori idonei a giustificare, da un punto divista oggettivo, tale possibile percezione.

La sola presenza di [OSCURATO:PERSONA],avvicinatosi disarmato, non consente, infatti, di ritenere integrato un pericoloe immediata.Il Tribunale si è poi soffermato sull’andatura della vittima sottolineandocome egli, nel momento in cui era fuoriuscito dalla propria autovetturadirigendosi verso l’edificio in cui si trovava l’indagato, procedeva ad una andaturaneutrale, né lenta né rapida, dalla quale non poteva trarsi la volontà di nuocere.2.1.

Con le doglianze difensive, si deduce, in particolare, che XXXXXXXXXXXavrebbe esploso il colpo d’arma da fuoco soltanto dopo che [OSCURATO:PERSONA] avevapuntato una pistola nei suoi confronti, circostanza che, secondo l’assuntodifensivo, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].L’allegazione, tuttavia, non trova conferma negli atti richiamati a sostegno dellacensura.

In particolare, dalle dichiarazioni di Adzovic, trascritte a pagina 4 delricorso, non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia puntato l’arma verso i presenti primadell’esplosione del colpo da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Né tale dato è desumibiledalle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX, richiamate dalla difesa, atteso che dallatrascrizione riportata a pagina 5 del ricorso risulta unicamente che il teste havisto [OSCURATO:PERSONA] consegnare la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA], senza riferire néche lo stesso impugnasse l’arma prima dello sparo, né, tantomeno, che ladirigesse verso i presenti.

Di conseguenza, le allegazioni difensive non riflettonoalcun travisamento della prova.Deve, al riguardo, ricordarsi che il controllo di legittimità sulla motivazionedelle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, applicabileai procedimenti in corso a norma dell'art. 10 della stessa L. n. 46 del 2006, nonpuò riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste afondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali,provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativavalutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Peraltro, ilprospettato travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio dilegittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato algiudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi il denunciatotravisamento, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo delprovvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine autosufficienti, indicazioniprocessuali offerte dal ricorrente, se e come quegli elementi siano stati valutati(Sez. 2, n. 19547 del 18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772 - 01).2.2. [OSCURATO:PERSONA] che la fase cautelare del procedimento penale è segnatadalla fluidità dell'incolpazione, la ricostruzione fattuale dell’episodio, alla lucedella quale il Tribunale, ha, allo stato, escluso che ricorressero gli elementi dellalegittima difesa anche putativa, risulta immune da censure in quanto aderentealle evidenze processuali, non avendo, peraltro, la difesa allegato specificielementi da cui trarre illogicità manifeste nella ricostruzione degli avvenimentioperata nell’ordinanza impugnata.Alla luce di quanto evidenziato nell’ordinanza, risulta, infatti che il Tribunaleha preso in considerazione la totalità degli elementi a disposizione effettuando ungiudizio complessivo degli stessi secondo una valutazione in concreto, inconformità al principio affermato da questa Corte secondo cui l'accertamentorelativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccessocolposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno dellespecifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie daesaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto edastratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spettaesaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anchetutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concretaincidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altrida un'ingiusta aggressione (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931– 02: principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte hacensurato la decisione di merito che aveva ricostruito le condizioni in cui si erasvolta l'azione dall'esterno e "a posteriori", grazie alla registrazione videodell'episodio e alle ipotesi formulate dagli esperti sul momento del decesso.).Il Tribunale ha altresì correttamente applicato il principio secondo cui, intema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare ilriconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in unasituazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata ocompresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo01).

La ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza impugnata, in conformitàalle risultanze investigative, risponde, dunque, a criteri di logicità e precisione,rispetto ai quali le doglianze difensive non sono fondate in quanto allegano untravisamento della prova che in realtà si sostanzia nella denuncia di uninammissibile travisamento del fatto.In conclusione, il Tribunale ha correttamente spiegato le ragioni per le qualiXXXXXXXXXXX abbia reagito non a un pericolo attuale e inevitabile, ma in uncontesto di confronto prestabilito, che viene accettato e non gestito construmenti leciti e proporzionati, escludendo la possibilità di configurare lascriminante della legittima difesa, in conformità ai principi elaborati da questaCorte.3.

Neppure il secondo motivo appare fondato.Il Tribunale di Sassari, con argomentazioni esaustive e puntuali, ha fornito leragioni sia della sussistenza delle esigenze cautelari sia dell’adeguatezza dellamisura applicata, fondando il proprio giudizio su una valutazione congiunta dellapersonalità dell’indagato, delle modalità della condotta e del contesto relazionalein cui il fatto è maturato.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie, di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., valorizzando non soltanto la personalità dell’indagato,connotata negativamente non solo dai precedenti penali anche specifici ma,soprattutto, dalla dimostrata inclinazione all’uso della violenza e delle armi.Tale prognosi sfavorevole è ulteriormente corroborata dalla constatazioneche l’indagato ha mostrato una significativa facilità nel reperire armi da fuocotramite canali illeciti, circostanza desunta dalle sue stesse dichiarazioni eindicativa della concreta possibilità di reiterare condotte analoghe ogniqualvoltaegli ritenga sussistere una situazione di necessità.Peraltro, il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di essersi procurato armi indue occasioni rivolgendosi a soggetti di nazionalità nigeriana non fa cherafforzare il giudizio di prognosi di recidivanza.In tale prospettiva il Tribunale ha rimarcato il rilievo del conflittuale contestorelazionale, caratterizzato da gravi e persistenti inimicizie con la persona offesa,che correttamente è stato ritenuto idoneo a rendere altamente probabile ilriaccendersi di dinamiche violente e ritorsive nei confronti di lei da parte degliamici e dei parenti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha infatti sottolineato come il timore di aggressioni, lungi dalfungere da fattore contenitivo, costituisca piuttosto un ulteriore elemento dirischio, potendo indurre l’indagato a procurarsi nuovamente armi e a farne uso.Quanto all’adeguatezza della misura, con iter argomentativo razionale ecoerente con le risultanze processuali pro-tempore emergenti il Tribunale ha datoconto della idoneità della sola misura cautelare del carcere, una volta riscontratal'ampia capacità del ricorrente di procurarsi attraverso canali illeciti armi, sulrilievo che misure meno restrittive non offrissero garanzie sufficienti dicontenimento.Con completezza di argomentazioni, il Tribunale ha fondato il giudizio diinadeguatezza delle misure gradate altresì sui precedenti dell’indagato perviolazione di misure di prevenzione, dai quali il Tribunale, con argomentareimmune da censure, ha desunto una scarsa capacità di autocontrollo e unaridotta affidabilità nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.In conclusione, il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni dellainiziale necessità della misura carceraria, allo stato peraltro venuta meno perintervenuta concessione, nel corso ulteriore del procedimento, degli arrestidomiciliari.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamentodell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sassari, in funzione digiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Sassari, che ha applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ditentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonché per i reati di detenzione eporto illegale di armi, commessi il 19 gennaio 2026.2 . Avve r s o l ’ o r d i n an za p r opone r i c o r s o pe r c a s s a z i one ,[OSCURATO:PERSONA] per il tramite dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 52 e 55 cod. pen., nonché vizi motivazionali in ordine allaesclusione della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa edell’eccesso colposo.In particolare, deduce la difesa che la premessa logica da cui muove ilTribunale, ovvero che la reazione del ricorrente sarebbe avvenuta in assenza diun pericolo attuale, si fonda sull’argomentazione errata - contenuta nelle pagine10 e seguenti dell’ordinanza - secondo la quale la vittima era da sola e disarmatamentre egli era armato e in compagnia di altre persone che avrebbero potutodargli manforte in caso di scontro fisico.Rileva la difesa che l’affermazione giudiziale risulta smentita dagli atti diindagine, travisati dal Giudice in punti decisivi e, soprattutto, si osserva chel’ordinanza impugnata fonda l’esclusione del requisito dell’attualità del pericolo suun giudizio svolto ex post e in astratto, anziché ex ante e calato nelle concretecircostanze percepite dall’agente al momento del fatto, avendo il Tribunaleoperato una scissione artificiosa degli eventi, decontestualizzando la condotta delricorrente.In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale ha omesso di considerareche vi era stata una preannunciata spedizione punitiva, in quanto l’arrivo diXXXXXXX presso la concessionaria del ricorrente ha costituito l’attuazione di unepisodio non improvviso, ma di una minaccia formulata il giorno precedente,così come emerge dalla testimonianza di XXXXXXXXXXXXXXXXXX resa il 21gennaio 2026, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva preannunciato che sisarebbe recato dal ricorrente (riferendogli “passo io domani mattina da te, civediamo domani mattina, non far venire tuo padre ci vediamo domani mattina ioe te”).Questo antecedente qualificherebbe l’azione non come un tentativo dichiarimento, ma, avendo un contenuto inequivocabilmente minaccioso, comel’esecuzione di un proposito ostile idoneo a ingenerare nell’indagato ilconvincimento dell’imminenza di uno scontro violento.Inoltre, ad avviso della difesa, l’ordinanza ha, erroneamente, affermato cheXXXXXXXXXXX fosse da solo, in quanto le immagini di videosorveglianza e lerisultanze investigative dimostrano che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] a bordo diun’autovettura Audi avevano effettuato diversi sopralluoghi e si erano separatisolo prima dell’arrivo di [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, ad avviso della difesa l’indagato si trovava a fronteggiare lapresenza coordinata di più soggetti ostili, noti per la loro pericolosità e per igravissimi dissidi intercorsi (tra i quali l’incendio di alcune autovetture della suaconcessionaria, i l tentato omicidio dell ’amico XXXXXXXXXXin dataXXXXXXXXXXXXXX, per il quale [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] erano stati attintida un’ordinanza di custodia cautelare in carcere).La difesa evidenzia un ulteriore passaggio motivazionale lacunoso nellepagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, allorche’ si afferma che XXXXXXXXXXXXsarebbe sopraggiunto armato solo dopo l’esplosione del colpo di pistola da partedel [OSCURATO:PERSONA], secondo una ricostruzione che traviserebbe la provadichiarativa, come evidenziato alla pagina 22 dell’informativa dei Carabinieri del30 gennaio 2026 lì dove – secondo la difesa - si indica che XXXXXXXXXXXXXaveva dichiarato di aver visto uno dei presenti, poi identificato inXXXXXXXXXXXX, prelevare una pistola nera dal bagagliaio dell’auto e puntarlaverso i presenti prima che il colpo fosse esploso dal [OSCURATO:PERSONA]. Questadichiarazione sarebbe corroborata anche da quanto dichiarato daXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito che quando soccorse [OSCURATO:PERSONA] avevavisto [OSCURATO:PERSONA] passare la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA].Né sarebbe verosimile che [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato una pistola alpeperoncino, come peraltro evidenziato nella medesima informativa deiCarabinieri.Del resto, si osserva che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sono stati arrestati per ladetenzione illegale dell’arma detenuta in questa occasione, qualche settimanadopo tale episodio.Tanto premesso, ad avviso della difesa, il Tribunale, alla luce di questedichiarazioni, che ha completamente pretermesso, avrebbe dovuto considerarepresente un’arma nelle mani degli aggressori prima che [OSCURATO:PERSONA] sparasse,sicché non ha valutato che la percezione del [OSCURATO:PERSONA] non era quella difronteggiare un uomo disarmato, ma un gruppo di tre persone di cui unopalesemente armato che si stava introducendo con fare minaccioso nella suaproprietà; pertanto, in una simile circostanza il pericolo di una offesa ingiustaalla propria vita era imminente.Ad avviso della difesa, erroneamente il Tribunale ha escluso la sussistenzadella legittima difesa domiciliare sostenendo che la reazione non fosse necessariain quanto il ricorrente avrebbe potuto allertare le forze dell’ordine o allontanarsi.Si evidenzia che l’argomentazione contenuta nella pagina 11 dell’ordinanza,nella quale il Tribunale afferma che il ricorrente anziché allontanarsi o contattarele forze dell’ordine, senza nemmeno esplodere un colpo di avvertimento hasparato contro [OSCURATO:PERSONA], è erronea ed illogica in quanto in tal caso la necessitàdella reazione difensiva non poteva essere esclusa dalla possibilità teorica delcommodus discessus attesa l’intrusione minacciosa nella concessionaria, proprioluogo di lavoro, non potendosi pretendere in quel momento la lucidità di darsialla fuga o di chiamare le Forze dell’Ordine.Nella fattispecie l’intrusione era in atto, posta in essere da più persone di cuiuna armata e accompagnata da un atteggiamento di sfida della vittima (cheaveva esclamato “hai una pistola! Puntamela a me…spara, spara”) e, contipica del “picchiatore”.In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’esistenza dellalegittima difesa putativa, dovendo considerare gli elementi che avevano potutoingenerare nel ricorrente il convincimento di trovarsi di fronte a una aggressioneingiusta e imminente.Infine la difesa deduce che l’ordinanza non ha in alcun modo considerato lapossibilità di applicare la causa di non punibilità del grave turbamento in caso dieccesso colposo, di cui all’art. 55, secondo comma, cod. pen., condizione chesussisteva nella fattispecie concreta atteso lo stato di profonda agitazione in cuiversava la compagna del ricorrente e dello stesso ricorrente che aveva chiamatodegli amici per avere supporto, a riprova dello stato di allarme e paura.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni processuali in tema di esigenze cautelari e sull’adeguatezza dellamisura oltre che vizi motivazionali sul punto.Rileva la difesa che la motivazione sulle esigenze cautelari si fonda sullavalutazione dei precedenti penali del ricorrente e sulla facilità di reperire armi dafuoco senza confrontarsi con la specificità del caso concreto, il quale si inseriscein un contesto difensivo e senza considerare il comportamento successivodell’indagato che, pur allontanatosi inizialmente in un evidente stato di shock, siè poi spontaneamente presentato, consegnando l’arma.Infine, il ricorrente deduce l’inadeguatezza della motivazione in punto discelta della misura, non avendo essa spiegato le ragioni per le quali altre misure,compresa quella degli arresti domiciliari con il presidio elettronico, non fosseroidonee a tutelare le esigenze derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, nonessendo sufficiente la mera gravità del titolo di reato a giustificare la misura dellacustodia in carcere.3. Con requisitoria orale, il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., il difensore ha depositatomotivi nuovi ribadendo le argomentazioni a sostegno del ricorso.5. Nel corso della discussione orale, la difesa ha dato atto dell'intervenutaconcessione, nelle more del giudizio di legittimità, degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2 . Da l l a r i c o s t ruz i one ope ra ta da l T r i buna l e r i su l t a cheXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella mattina del 19 gennaio 2026, abbia esploso uncolpo di pistola contro [OSCURATO:PERSONA], attingendolo alla coscia e provocandogli,secondo la certificazione medica, una «ferita penetrante della coscia destra efrattura di femore destro da colpo d’arma da fuoco». La dinamicaimmediatamente antecedente è stata accertata attraverso le immagini delsistema di videosorveglianza della concessionaria del ricorrente, ritenute fonteprincipale di prova dello svolgimento dei fatti. Il Tribunale dà atto che da esse èemerso che [OSCURATO:PERSONA] era giunto sul posto insieme ai fratelli [OSCURATO:PERSONA],parcheggiando vicino all’ingresso dell’edificio, mentre questi ultimi avevanoposizionato l’auto nel parcheggio interno, a distanza e in posizione speculare.L’ordinanza precisa, in particolare, che tra il veicolo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] equello a disposizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] vi erano diversi veicoli. Il Tribunale dàaltresì atto che dalle riprese è emerso che [OSCURATO:PERSONA] era entrato nellaconcessionaria disarmato e con le mani visibili, precisando che fino a quelmomento i fatti erano stati ripresi dal sistema di videosorveglianza, mentre perla ricostruzione successiva erano state utilizzate le registrazioni sonore captatedal medesimo impianto.Ciò precisato, il Tribunale ha evidenziato che, all’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] presso laconcessionaria, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva intimato ripetutamente di allontanarsi,prospettandogli anche che, in caso contrario, avrebbe fatto uso dell’arma; ciònonostante, [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito con atteggiamento provocatorio, sfidandoloa sparare. A quel punto l’indagato aveva aperto il fuoco contro di lui, colpendolo,e subito dopo gli aveva nuovamente intimato di lasciare i l luogo.Sopraggiungeva, poi, [OSCURATO:PERSONA], il quale si armava di una pistolaprelevandola dal cofano posteriore dell’autovettura a bordo della quale eragiunto. A tal riguardo, il Tribunale dà specificamente conto della circostanza chel’azione di [OSCURATO:PERSONA] fosse temporalmente successiva allo sparo, poiché egli siera armato soltanto dopo aver udito la detonazione, circostanza che vienevalorizzata al fine di escludere che, al momento dell’esplosione del colpo, fossegià in atto una minaccia armata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale specifica, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], udendo il litigio tra il ricorrentee [OSCURATO:PERSONA], era sceso dalla postazione di guida, aveva aperto il cofanoposteriore e si era proteso al suo interno, avendo quasi contestualmente udito ladetonazione; era quindi tornato in posizione eretta e si era nuovamente sportoall’interno del cofano, raggiungendo poi, impugnando una pistola nella manosinistra, la persona offesa che, zoppicando, si allontanava verso il parcheggio.Nell’ordinanza si rimarca, infine, che [OSCURATO:PERSONA], mentre raggiungevaXXXXXXX, chiedeva ai presenti di chiamare i Carabinieri, urlando poi versoXXXXXXXXXXX le parole: «Sei morto».Su questa base fattuale, il Tribunale ha ritenuto corretta la qualificazionegiuridica della condotta come tentato omicidio, escludendo la configurabilità dellascriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa.In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato come nella fattispecie difetti ilrequisito essenziale dell’attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sottolineatoche [OSCURATO:PERSONA] si era presentato da solo e disarmato, mentre l’indagato eraarmato e in compagnia di altre persone che avrebbero potuto aiutarlo ocomunque consentire di evitare lo scontro e di rivolgersi alle forze dell’ordine.Correttamente, è stato ritenuto che il pericolo non fosse né attuale, né tale daapparire imminente sulla base delle circostanze conosciute o conoscibilidall’agente.In secondo luogo, viene evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha posto inessere condotte alternative meno lesive pur possibili: invece di allontanarsi ocontattare le autorità, si è limitato ad intimare l’allontanamento per poi spararedirettamente contro la persona, senza neppure un colpo di avvertimento.Un ulteriore elemento decisivo è rappresentato dal comportamentoantecedente dell’indagato, il quale, pur consapevole delle minacce ricevute ilgiorno prima e dell’incontro preannunciato, si è fatto trovare armato nel luogodell’appuntamento, accettando il confronto.Si tratta di condotta che, correttamente, il Tribunale ha ritenutoincompatibile con una situazione di difesa necessitata, deponendo piuttosto peruna disponibilità allo scontro.Sotto altro profilo, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di elementi indicatividi una situazione che potesse essere percepita come pericolosa, assenza peraltrocorroborata dalla mancanza anche di fattori idonei a giustificare, da un punto divista oggettivo, tale possibile percezione. La sola presenza di [OSCURATO:PERSONA],avvicinatosi disarmato, non consente, infatti, di ritenere integrato un pericoloe immediata.Il Tribunale si è poi soffermato sull’andatura della vittima sottolineandocome egli, nel momento in cui era fuoriuscito dalla propria autovetturadirigendosi verso l’edificio in cui si trovava l’indagato, procedeva ad una andaturaneutrale, né lenta né rapida, dalla quale non poteva trarsi la volontà di nuocere.2.1. Con le doglianze difensive, si deduce, in particolare, che XXXXXXXXXXXavrebbe esploso il colpo d’arma da fuoco soltanto dopo che [OSCURATO:PERSONA] avevapuntato una pistola nei suoi confronti, circostanza che, secondo l’assuntodifensivo, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].L’allegazione, tuttavia, non trova conferma negli atti richiamati a sostegno dellacensura. In particolare, dalle dichiarazioni di Adzovic, trascritte a pagina 4 delricorso, non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia puntato l’arma verso i presenti primadell’esplosione del colpo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Né tale dato è desumibiledalle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX, richiamate dalla difesa, atteso che dallatrascrizione riportata a pagina 5 del ricorso risulta unicamente che il teste havisto [OSCURATO:PERSONA] consegnare la pistola al fratello [OSCURATO:PERSONA], senza riferire néche lo stesso impugnasse l’arma prima dello sparo, né, tantomeno, che ladirigesse verso i presenti. Di conseguenza, le allegazioni difensive non riflettonoalcun travisamento della prova.Deve, al riguardo, ricordarsi che il controllo di legittimità sulla motivazionedelle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,pur dopo le modifiche apportate dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46, applicabileai procedimenti in corso a norma dell'art. 10 della stessa L. n. 46 del 2006, nonpuò riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste afondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali,provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativavalutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, ilprospettato travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio dilegittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato algiudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi il denunciatotravisamento, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo delprovvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine autosufficienti, indicazioniprocessuali offerte dal ricorrente, se e come quegli elementi siano stati valutati(Sez. 2, n. 19547 del 18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772 - 01).2.2. [OSCURATO:PERSONA] che la fase cautelare del procedimento penale è segnatadalla fluidità dell'incolpazione, la ricostruzione fattuale dell’episodio, alla lucedella quale il Tribunale, ha, allo stato, escluso che ricorressero gli elementi dellalegittima difesa anche putativa, risulta immune da censure in quanto aderentealle evidenze processuali, non avendo, peraltro, la difesa allegato specificielementi da cui trarre illogicità manifeste nella ricostruzione degli avvenimentioperata nell’ordinanza impugnata.Alla luce di quanto evidenziato nell’ordinanza, risulta, infatti che il Tribunaleha preso in considerazione la totalità degli elementi a disposizione effettuando ungiudizio complessivo degli stessi secondo una valutazione in concreto, inconformità al principio affermato da questa Corte secondo cui l'accertamentorelativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccessocolposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno dellespecifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie daesaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto edastratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spettaesaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anchetutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concretaincidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altrida un'ingiusta aggressione (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931– 02: principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte hacensurato la decisione di merito che aveva ricostruito le condizioni in cui si erasvolta l'azione dall'esterno e "a posteriori", grazie alla registrazione videodell'episodio e alle ipotesi formulate dagli esperti sul momento del decesso.).Il Tribunale ha altresì correttamente applicato il principio secondo cui, intema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare ilriconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in unasituazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata ocompresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo01). La ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza impugnata, in conformitàalle risultanze investigative, risponde, dunque, a criteri di logicità e precisione,rispetto ai quali le doglianze difensive non sono fondate in quanto allegano untravisamento della prova che in realtà si sostanzia nella denuncia di uninammissibile travisamento del fatto.In conclusione, il Tribunale ha correttamente spiegato le ragioni per le qualiXXXXXXXXXXX abbia reagito non a un pericolo attuale e inevitabile, ma in uncontesto di confronto prestabilito, che viene accettato e non gestito construmenti leciti e proporzionati, escludendo la possibilità di configurare lascriminante della legittima difesa, in conformità ai principi elaborati da questaCorte.3. Neppure il secondo motivo appare fondato.Il Tribunale di Sassari, con argomentazioni esaustive e puntuali, ha fornito leragioni sia della sussistenza delle esigenze cautelari sia dell’adeguatezza dellamisura applicata, fondando il proprio giudizio su una valutazione congiunta dellapersonalità dell’indagato, delle modalità della condotta e del contesto relazionalein cui il fatto è maturato.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie, di cui all’art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., valorizzando non soltanto la personalità dell’indagato,connotata negativamente non solo dai precedenti penali anche specifici ma,soprattutto, dalla dimostrata inclinazione all’uso della violenza e delle armi.Tale prognosi sfavorevole è ulteriormente corroborata dalla constatazioneche l’indagato ha mostrato una significativa facilità nel reperire armi da fuocotramite canali illeciti, circostanza desunta dalle sue stesse dichiarazioni eindicativa della concreta possibilità di reiterare condotte analoghe ogniqualvoltaegli ritenga sussistere una situazione di necessità.Peraltro, il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di essersi procurato armi indue occasioni rivolgendosi a soggetti di nazionalità nigeriana non fa cherafforzare il giudizio di prognosi di recidivanza.In tale prospettiva il Tribunale ha rimarcato il rilievo del conflittuale contestorelazionale, caratterizzato da gravi e persistenti inimicizie con la persona offesa,che correttamente è stato ritenuto idoneo a rendere altamente probabile ilriaccendersi di dinamiche violente e ritorsive nei confronti di lei da parte degliamici e dei parenti di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha infatti sottolineato come il timore di aggressioni, lungi dalfungere da fattore contenitivo, costituisca piuttosto un ulteriore elemento dirischio, potendo indurre l’indagato a procurarsi nuovamente armi e a farne uso.Quanto all’adeguatezza della misura, con iter argomentativo razionale ecoerente con le risultanze processuali pro-tempore emergenti il Tribunale ha datoconto della idoneità della sola misura cautelare del carcere, una volta riscontratal'ampia capacità del ricorrente di procurarsi attraverso canali illeciti armi, sulrilievo che misure meno restrittive non offrissero garanzie sufficienti dicontenimento.Con completezza di argomentazioni, il Tribunale ha fondato il giudizio diinadeguatezza delle misure gradate altresì sui precedenti dell’indagato perviolazione di misure di prevenzione, dai quali il Tribunale, con argomentareimmune da censure, ha desunto una scarsa capacità di autocontrollo e unaridotta affidabilità nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.In conclusione, il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni dellainiziale necessità della misura carceraria, allo stato peraltro venuta meno perintervenuta concessione, nel corso ulteriore del procedimento, degli arrestidomiciliari.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris