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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18332/2022

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16841-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 793 contro F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 07/06/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18 aprile 2017, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della nullità del termine apposto ai plurimi contratti di lavoro subordinato stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la FONDAZIONE), la GALLAFRIO a decorrere dall'anno 1997, la CURRI a decorrere dall'anno 2004, con mansioni di «concertino dei secondi violini» o «violino di fila».

2. La Corte territoriale esponeva che per la GALLAFRIO il Tribunale aveva ritenuto che la assunzione fosse avvenuta per una scopertura dell’organico; per la CURRI la nullità era stata ravvisata sul piano strettamente formale, per mancata indicazione della ragioni specifiche del termine. 3.Osservava che la tesi accolta dal Tribunale, se riferita al profilo sostanziale del rapporto, equivaleva a porre in discussione il dimensionamento dell'organico aziendale, valutazione tecnica che era invece sottratta al sindacato giurisdizionale.

4. Riteneva che nella specie, essendo pacifica la sussistenza dei requisiti della temporaneità e della specificità dello spettacolo, il vincolo di necessità diretta della assunzione a termine era ravvisabile nel rapporto tra il carattere specifico degli spettacoli ― singolarmente individuati ― e la professionalità di violinista di fila, riportata nei singoli contratti.

5. Non riteneva decisiva la circostanza che in alcuni contratti fossero inserite clausole che consentivano l’impiego delle lavoratici anche per «altre produzioni» realizzate nel periodo contrattuale, evidenziando che le lavoratrici non avevano allegato di essere state utilizzate in produzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nominativamente.

6. Il giudice dell’appello respingeva anche l’impugnazione proposta dalla CURRI per i due contratti d'opera stipulati ex articolo 2222 cod.civ., osservando che, pur a volere ammettere che tali contratti si fossero svolti in termini di lavoro subordinato, si sarebbe comunque trattato di contratti a termine legittimi.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022

7. Aggiungeva che il Tribunale aveva ritenuto sostanzialmente dimostrate le ragioni della assunzione a termine e tale giudizio non era stato contestato dalle lavoratrici nella memoria difensiva d’appello. 8.Per completezza, la Corte territoriale illustrava gli istituti del «turno», regolato da apposito contratto integrativo nell'anno 2000 ed operante di fatto dal 1998 e del «riequilibrio delle file degli archi», regolato da un accordo del 2002, osservando che la FONDAZIONE in ragione di tali accordi era costretta ad assumere degli «aggiunti» per determinate produzioni, benché l'organico necessario non fosse esuberante rispetto a quello stabile.

9. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la FONDAZIONE ha resistito con controricorso.

10. Le parti hanno depositato memoria.

11. Le ricorrenti hanno altresì depositato atto contenente eccezione di nullità del controricorso per carenza dello ius postulandi degli avvocati del libero foro costituti per la fondazione nonché ratifica della procura speciale alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 lettera e) legge nr. 230/1962 e dell'articolo 1 legge nr. 368/2001, in combinato disposto con l'articolo 23 legge nr. 56/1987 e con l'articolo 3 CCNL [OSCURATO:PERSONA], censurandosi la statuizione di validità formale dei contratti a termine in ragione dell'indicazione dello spettacolo, delle mansioni e del periodo contrattuale. 2.Con il secondo mezzo si lamenta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 421 e 210 cod.proc.civ. ― in riferimento agli articoli 118 cod.proc.civ. e 94 disp.att.cod. proc.civ. ― nonché dell'articolo 3 L. nr. 230/1962 e dell’articolo 416 cod.proc.civ. in relazione all'affermazione secondo cui la sentenza di primo grado non era F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 stata contestata dalle lavoratrici nella parte in cui aveva accertato la legittimità sostanziale della apposizione del termine. 3.La terza critica è proposta― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 L. nr. 230/1962 e dell'articolo 1 D.L.gs. nr. 368/2001; si contesta la statuizione di validità sostanziale del termine. 4.Con il quarto mezzo viene denunciata ― ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. ― motivazione apparente e nullità della sentenza in relazione all'articolo 132 numero 5 cod.proc.civ. per la mancanza di ogni verifica, in relazione a ciascun contratto di lavoro, della effettività della ragione addotta dal datore di lavoro per la apposizione del termine. 5.Con la quinta critica si lamenta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 legge nr. 230/1962, dell'articolo 1 D.Lgs. 368/2001, dell'articolo 23 legge nr 56/1987 in combinato disposto con l'articolo 3 del CCNL fondazioni lirico sinfoniche; si censura la statuizione di legittimità sostanziale del contratto a termine in ragione degli accordi aziendali relativi al «turno» ed alle «zero ore». 6.Con il sesto motivo ― proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― viene dedotta la violazione della direttiva 70/1999/CE e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza nr. 260/2015 e dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2015 in causa C- 238/2014, assumendosi che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe il diritto dell'Unione.

7. La settima censura è articolata ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. ― per violazione dell'articolo 3 legge nr. 230/1962 e dell'articolo 23 legge nr. 56/1987, in riferimento all'articolo 3 CCNL fondazioni lirico sinfoniche, F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 per non avere la FONDAZIONE provato di avere rispettato il limite percentuale Data pubblicazione 07/06/2022 per le assunzioni a termine stabilito dal contratto collettivo, pari al 15% dell'organico funzionale.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso ― proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 legge nr. 230/1962, dell'articolo 1 D.Lgs. nr. 368 /2001, dell'articolo 14 disp. prel.cod.civ., per avere la Corte territoriale affermato che la pronuncia del Tribunale, se riferita al piano sostanziale, avrebbe posto inammissibilmente in discussione il dimensionamento dell’organico. 9.

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di procura speciale.

10. La procura per il ricorso in cassazione è stata conferita ai difensori tanto dalla GALLAFRIO che dalla CURRI in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata― avvenuta il 18 aprile 2017― ovvero in data 12 gennaio 2017, con lo stesso atto con cui si conferiva il mandato a resistere all’appello.

A tale mandato è stata aggiunta la formula «conferendo sin d’ora agli stessi la procura alle liti in sede di cassazione». 11.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex aliis: Cass.

SU 19 novembre 2021 nr. 35466; Cass. 27 agosto 2020 nr. 17901 Cass. 30 giugno 2015 nr. 13329; Cass. 9 ma;rzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226;, Cass. n. 11551 del 2015 ) la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. 12.Tale affermazione non è posta in discussione dall’ulteriore principio (Cass.

SU 19 novembre 2021 nr. 35466; Cassa.

Sez.

III 17 gennaio 2022 nr. 1165) secondo cui la procura ex articolo 365 cod.proc.civ., se apposta su foglio F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 separato unito al ricorso, si presume rilasciata in data successiva al deposito della sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso in cassazione; detto principio si riferisce all’ ipotesi in cui la procura è priva di data sicchè opera una presunzione di riferibilità della data del ricorso anche alla procura congiunta ad esso.

13. Nella fattispecie di causa, invece, la procura alle liti reca la data del 12 gennaio 2017 ed è relativa alla costituzione in appello mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 aprile 2017 ed il ricorso in cassazione è del 23 giugno 2017. 14.Né appare utile l’atto di ratifica della procura, ratifica sottoscritta il 26 maggio 2021 dalla CURRI ed il 2 giugno 2021 dalla GALLAFRIO. 15.Al riguardo va ribadito in questa sede il principio secondo cui (Cass. 06 dicembre 2021, nr. 38735; Cass. 27 agosto 2020 nr. 17901; Cass. 11 giugno 2012 n. 09464 ) la procura alle liti, che costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, può essere conferita con effetto retroattivo solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod.proc.civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come è invece nel caso del ricorso per cassazione.

16. Resta conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

17. Neppure trova applicazione in sede di legittimità l’articolo 182 cod.proc.civ., essendo previsto per il solo giudizio di primo grado, come fatto presente dall'inserimento nel relativo capo del codice civile e dal riferimento alla figura del giudice istruttore (ex plurimis, Cassazione civile sez.

I, 18/06/2018, n.16050).

18. Dal difetto di procura speciale deriva la inammissibilità del ricorso.

19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per difetto di ius postulandi anche degli avvocati del libero foro cui la fondazione Teatro regio di Torino ha conferito mandato.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022

20. La fondazione Teatro regio di Torino deriva dalla trasformazione dell’ente lirico [OSCURATO:PERSONA] di Torino.

21. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, nel disporre la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 ha previsto, al comma 3, che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».

22. All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo.

23. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».

24. La ratio della disciplina va ricercata non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra Data pubblicazione 07/06/2022 l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore.

25. Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte ( punto 24 della motivazione). 26.Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza» (Cass.21 novembre 2018 n. 30118).

27. Dalla applicazione dei suddetti principi, cui si intende assicurare continuità in questa sede, deriva la nullità della costituzione della fondazione controricorrente.

28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte delle ricorrenti F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16841-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 793 contro F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 07/06/2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 374/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18 aprile 2017, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della nullità del termine apposto ai plurimi contratti di lavoro subordinato stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la FONDAZIONE), la GALLAFRIO a decorrere dall'anno 1997, la CURRI a decorrere dall'anno 2004, con mansioni di «concertino dei secondi violini» o «violino di fila». 2. La Corte territoriale esponeva che per la GALLAFRIO il Tribunale aveva ritenuto che la assunzione fosse avvenuta per una scopertura dell’organico; per la CURRI la nullità era stata ravvisata sul piano strettamente formale, per mancata indicazione della ragioni specifiche del termine. 3.Osservava che la tesi accolta dal Tribunale, se riferita al profilo sostanziale del rapporto, equivaleva a porre in discussione il dimensionamento dell'organico aziendale, valutazione tecnica che era invece sottratta al sindacato giurisdizionale. 4. Riteneva che nella specie, essendo pacifica la sussistenza dei requisiti della temporaneità e della specificità dello spettacolo, il vincolo di necessità diretta della assunzione a termine era ravvisabile nel rapporto tra il carattere specifico degli spettacoli ― singolarmente individuati ― e la professionalità di violinista di fila, riportata nei singoli contratti. 5. Non riteneva decisiva la circostanza che in alcuni contratti fossero inserite clausole che consentivano l’impiego delle lavoratici anche per «altre produzioni» realizzate nel periodo contrattuale, evidenziando che le lavoratrici non avevano allegato di essere state utilizzate in produzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nominativamente. 6. Il giudice dell’appello respingeva anche l’impugnazione proposta dalla CURRI per i due contratti d'opera stipulati ex articolo 2222 cod.civ., osservando che, pur a volere ammettere che tali contratti si fossero svolti in termini di lavoro subordinato, si sarebbe comunque trattato di contratti a termine legittimi.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 7. Aggiungeva che il Tribunale aveva ritenuto sostanzialmente dimostrate le ragioni della assunzione a termine e tale giudizio non era stato contestato dalle lavoratrici nella memoria difensiva d’appello. 8.Per completezza, la Corte territoriale illustrava gli istituti del «turno», regolato da apposito contratto integrativo nell'anno 2000 ed operante di fatto dal 1998 e del «riequilibrio delle file degli archi», regolato da un accordo del 2002, osservando che la FONDAZIONE in ragione di tali accordi era costretta ad assumere degli «aggiunti» per determinate produzioni, benché l'organico necessario non fosse esuberante rispetto a quello stabile. 9. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la FONDAZIONE ha resistito con controricorso. 10. Le parti hanno depositato memoria. 11. Le ricorrenti hanno altresì depositato atto contenente eccezione di nullità del controricorso per carenza dello ius postulandi degli avvocati del libero foro costituti per la fondazione nonché ratifica della procura speciale alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 lettera e) legge nr. 230/1962 e dell'articolo 1 legge nr. 368/2001, in combinato disposto con l'articolo 23 legge nr. 56/1987 e con l'articolo 3 CCNL [OSCURATO:PERSONA], censurandosi la statuizione di validità formale dei contratti a termine in ragione dell'indicazione dello spettacolo, delle mansioni e del periodo contrattuale. 2.Con il secondo mezzo si lamenta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 421 e 210 cod.proc.civ. ― in riferimento agli articoli 118 cod.proc.civ. e 94 disp.att.cod. proc.civ. ― nonché dell'articolo 3 L. nr. 230/1962 e dell’articolo 416 cod.proc.civ. in relazione all'affermazione secondo cui la sentenza di primo grado non era F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 stata contestata dalle lavoratrici nella parte in cui aveva accertato la legittimità sostanziale della apposizione del termine. 3.La terza critica è proposta― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 L. nr. 230/1962 e dell'articolo 1 D.L.gs. nr. 368/2001; si contesta la statuizione di validità sostanziale del termine. 4.Con il quarto mezzo viene denunciata ― ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod.proc.civ. ― motivazione apparente e nullità della sentenza in relazione all'articolo 132 numero 5 cod.proc.civ. per la mancanza di ogni verifica, in relazione a ciascun contratto di lavoro, della effettività della ragione addotta dal datore di lavoro per la apposizione del termine. 5.Con la quinta critica si lamenta ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 legge nr. 230/1962, dell'articolo 1 D.Lgs. 368/2001, dell'articolo 23 legge nr 56/1987 in combinato disposto con l'articolo 3 del CCNL fondazioni lirico sinfoniche; si censura la statuizione di legittimità sostanziale del contratto a termine in ragione degli accordi aziendali relativi al «turno» ed alle «zero ore». 6.Con il sesto motivo ― proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― viene dedotta la violazione della direttiva 70/1999/CE e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza nr. 260/2015 e dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2015 in causa C- 238/2014, assumendosi che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata violerebbe il diritto dell'Unione. 7. La settima censura è articolata ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. ― per violazione dell'articolo 3 legge nr. 230/1962 e dell'articolo 23 legge nr. 56/1987, in riferimento all'articolo 3 CCNL fondazioni lirico sinfoniche, F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 per non avere la FONDAZIONE provato di avere rispettato il limite percentuale Data pubblicazione 07/06/2022 per le assunzioni a termine stabilito dal contratto collettivo, pari al 15% dell'organico funzionale. 8. Con l'ottavo motivo di ricorso ― proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 legge nr. 230/1962, dell'articolo 1 D.Lgs. nr. 368 /2001, dell'articolo 14 disp. prel.cod.civ., per avere la Corte territoriale affermato che la pronuncia del Tribunale, se riferita al piano sostanziale, avrebbe posto inammissibilmente in discussione il dimensionamento dell’organico. 9. In via pregiudiziale deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di procura speciale. 10. La procura per il ricorso in cassazione è stata conferita ai difensori tanto dalla GALLAFRIO che dalla CURRI in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata― avvenuta il 18 aprile 2017― ovvero in data 12 gennaio 2017, con lo stesso atto con cui si conferiva il mandato a resistere all’appello. A tale mandato è stata aggiunta la formula «conferendo sin d’ora agli stessi la procura alle liti in sede di cassazione». 11.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex aliis: Cass. SU 19 novembre 2021 nr. 35466; Cass. 27 agosto 2020 nr. 17901 Cass. 30 giugno 2015 nr. 13329; Cass. 9 ma;rzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226;, Cass. n. 11551 del 2015 ) la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. 12.Tale affermazione non è posta in discussione dall’ulteriore principio (Cass. SU 19 novembre 2021 nr. 35466; Cassa. Sez. III 17 gennaio 2022 nr. 1165) secondo cui la procura ex articolo 365 cod.proc.civ., se apposta su foglio F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 separato unito al ricorso, si presume rilasciata in data successiva al deposito della sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso in cassazione; detto principio si riferisce all’ ipotesi in cui la procura è priva di data sicchè opera una presunzione di riferibilità della data del ricorso anche alla procura congiunta ad esso. 13. Nella fattispecie di causa, invece, la procura alle liti reca la data del 12 gennaio 2017 ed è relativa alla costituzione in appello mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 aprile 2017 ed il ricorso in cassazione è del 23 giugno 2017. 14.Né appare utile l’atto di ratifica della procura, ratifica sottoscritta il 26 maggio 2021 dalla CURRI ed il 2 giugno 2021 dalla GALLAFRIO. 15.Al riguardo va ribadito in questa sede il principio secondo cui (Cass. 06 dicembre 2021, nr. 38735; Cass. 27 agosto 2020 nr. 17901; Cass. 11 giugno 2012 n. 09464 ) la procura alle liti, che costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, può essere conferita con effetto retroattivo solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod.proc.civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come è invece nel caso del ricorso per cassazione. 16. Resta conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. 17. Neppure trova applicazione in sede di legittimità l’articolo 182 cod.proc.civ., essendo previsto per il solo giudizio di primo grado, come fatto presente dall'inserimento nel relativo capo del codice civile e dal riferimento alla figura del giudice istruttore (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 18/06/2018, n.16050). 18. Dal difetto di procura speciale deriva la inammissibilità del ricorso. 19. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per difetto di ius postulandi anche degli avvocati del libero foro cui la fondazione Teatro regio di Torino ha conferito mandato.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 20. La fondazione Teatro regio di Torino deriva dalla trasformazione dell’ente lirico [OSCURATO:PERSONA] di Torino. 21. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, nel disporre la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 ha previsto, al comma 3, che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». 22. All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. 23. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». 24. La ratio della disciplina va ricercata non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra Data pubblicazione 07/06/2022 l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 25. Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte ( punto 24 della motivazione). 26.Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza» (Cass.21 novembre 2018 n. 30118). 27. Dalla applicazione dei suddetti principi, cui si intende assicurare continuità in questa sede, deriva la nullità della costituzione della fondazione controricorrente. 28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte delle ricorrenti F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16841/2017 Numero sezionale 793/2022 Numero di raccolta generale 18332/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Sentenza Cassazione n. 18332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris