CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteksérititle conclusioni del PG k<.(k auPy„, 1.9)e j 1.:e_o,) .4a - [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trieste ha rigettato la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 05/04/2019 al 25/10/2019, in relazione al delitto di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 286/1998, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale è stato poi prosciolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con sentenza, passata in giudicato, resa all'esito di giudizio abbreviato per non avere commesso il fatto. 2. La valutazione di gravità indiziaria, in riferimento alla posizione del Kos, si fondava sulle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza di reato, il quale ammetteva sin da subito la propria responsabilità, collaborando con l'Autorità giudiziaria. Raccontava di aver ricevuto l'incarico di effettuare il trasporto dei clandestini da parte di due soggetti di nazionalità croata (Kos e Dujakovic), aventi precedenti penali per reati in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi in Croazia, che aveva conosciuto mentre si trovava in carcere, a Zagabria, per aver commesso un furto. Indicava inoltre le utenze telefoniche dei predetti, individuando i relativi nominativi nel telefono cellulare a lui in uso. Riferiva, in particolare, che il Kos, unitamente al predetto correo, circa tre mesi prima del fatto, gli aveva proposto di collaborare nel traffico di clandestini. L'assoluzione dell'imputato, a fronte della condanna del Dujakovic, trovava ragione nella ritenuta insussistenza di idonei riscontri esterni rispetto alla chiamata in correità. 3. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione, di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., stiLi2rèsui;q2o; che l'istante abbia dato causa alla detenzione per colpa grave, in quanto, nelle dichiarazioni dallo stesso rese a distanza di circa un mese e mezzo dall'avvenuta esecuzione della misura cautelare, egli non aveva affatto evidenziato la sua estraneità rispetto ai fatti, atteso che le stesse si erano rivelate del tutto generiche ed inadeguate a superare la ben più circostanziata chiamata in correità. 4. Con un unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen. Le dichiarazioni ritenute false e menzognere non hanno avuto alcun rilievo ai fini dell'applicazione della misura cautelare anche perché sono state rilasciate dall'indagato in epoca successiva alla emissione e all'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, peraltro, non ha mai definito le anzidette dichiarazioni false o menzognere, reputando al contrario, significativo ai fini della dimostrazione dell'innocenza dell'imputato, l'aver questi messo a disposizione degli inquirenti i contenuti del suo cellulare, che non era stato sequestrato. Non è mai stato svolto un accertamento sui contenuti delle dichiarazioni dell'imputato né esse sono mai state smentite in sede di cognizione, di talché esse non possono rappresentare una condotta ostativa alla richiesta riparazione. Neppure può rilevare, quale causa ostativa all'invocato indennizzo, la circostanza che l'indagato non avesse impugnato l'ordinanza cautelare. 4. Il Procuratore generale, con memoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. In data 11/09/2022 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste sì sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952), va ben tenuto presente che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate (cfr. Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02/2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197). 2.1. La prima implicazione di tale principio è che il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l'istante abbia effettivamente tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l'ordinanza cautelare per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento. Nel caso di specie, nel negare l'invocata riparazione, la Corte di Trieste ha valorizzato le dichiarazioni accusatorie del correo [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle quali ha ritenuto generiche, mendaci e/o reticenti le dichiarazioni rese dal Kos, affermandone l'inadeguatezza a superare la ben più circostanziata chiamata in correità. Ha, inoltre, individuato un profilo di colpa in capo all'interessato nel fatto di avere egli omesso ad esercitare con diligenza il proprio diritto di difesa nel corso del procedimento, non avendo impugnato l'ordinanza cautelare né avendo mai chiesto una revoca o la sostituzione della misura cautelare. Ciò detto, il Collegio rileva che, nell'ordinanza impugnata, non vi è alcuna segnalazione dei fatti accertati con la sentenza di assoluzione, con particolare riguardo alle dichiarazioni ritenute menzognere, peraltro successive, come evidenziato dal ricorrente, all'emissione e all'esecuzione della misura cautelare. Sotto questo profilo, la motivazione si appalesa apodittica perché non indica il parametro di rifer:mento della asserita falsità delle dichiarazioni. Il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione, che integra una violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., proprio con riferimento ai comportamenti colposi dell'istante in grado di supportare, al di là di un semplice sospetto, valutazioni di merito idonee a fondare un'accusa di carattere penale e, comunque, che si palesino sinergici rispetto all'intervenuta misura cautelare. Con la mera valorizzazione delle altrui dichiarazioni accusatorie e in totale assenza di riferimenti alle condotte gravemente colpose in concreto poste in essere dall'indagato antecedentemente all'adozione della misura, che avrebbero dovuto corroborare l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso, finisce per divenire autoreferenziale ed apodittica, integrando così il vizio denunciato dal ricorrente. Né rileva, ai fini dell'esclusione del diritto all'invocata riparazione, richiamare una "inerzia" difensiva - concretatasi nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare e nella mancata richiesta di revoca o di sostituzione della misura -, perché ciò significa disconoscere o svalutare il diritto dell'indagato-imputato ad adottare la strategia difensiva ritenuta più appropriata nel processo penale, atteso che la condotta dell'interessato va valutata, nella specificità del caso, sulla base dei canoni sopra enunciati, per il riconoscimento, o meno, sia del diritto alla riparazione, sia eventualmente, ove non si ravvisino gli estremi della gravità, della quantificazione pecuniaria. Invero, per quanto testualmente stabilito dalla legge, la colpa valutabile al fine di escludere il diritto a detta riparazione deve essere grave, connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, et coet., tale da superare ogni canone di comune buon senso [sostanzialmente in questi termini, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636 - 01, così massimata: Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto (l'emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà e, più in generale, a quello della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, con la precisazione che la valutazione dei comportamenti successivi a tale conoscenza deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale]. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Trieste, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo gi