CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 40479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] P.T. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno; Udito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno. del 19 maggio 2025 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, disponeva sequestro preventivo nei confronti della suddetta società. 1.1 Il difensore lamenta che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non aveva avuto alcuna notizia della pendenza del procedimento penale e della fissazione dell’udienza camerale a seguito della proposizione dell’appello da parte del Pubblico ministero; nel verbale di udienza si leggeva che non si era costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. “essendosi costituito il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale si dichiara indagato, pur non essendolo, e non dichiara di agire quale l.r. della società”; la notifica dell’avviso dell’udienza era stata inspiegabilmente effettuata nelle mani del sig. [OSCURATO:PERSONA], indicato quale legale rappresentante della società, ed eseguita presso un indirizzo che non coincideva né con la sede del Gruppo operativo, né con la residenza della persona nei cui confronti veniva redatto l’atto, e comunque divergente con la sede della società; l’erronea notificazione si era verificata nonostante la Guardia di Finanza-Compagnia di Scafati, avesse correttamente inoltrato alla Guardia di Finanza di Salerno (competente per territorio) l’atto ai fini della notifica indicando la sede della società come luogo ove notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale; evidentemente era stata consultata la banca dati in uso alla Guardia di Finanza collegata all’Agenzia delle Entrate, e non la visura camerale della Società, da cui risultava che legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dal 2011 era il dott. [OSCURATO:PERSONA], e non il sig. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva casualmente saputo che presso l’Agenzia delle Entrate risultava quale legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], tanto che aveva sporto denuncia per tale fatto; era pertanto nullo l’avviso del procedimento in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha verificato che l’avvisto di fissazione dell’udienza camerale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] che, dalla visura prodotta in atti, non è legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., né lo è mai stato. Come osservato dal Procuratore generale, è certo, secondo quanto documentato dalla difesa, che la notifica dell’avviso di fissazione della udienza camerale nei confronti della persona giuridica non sia avvenuta presso la sede sociale e nemmeno nelle mani del legale rappresentante, essendo stata allegata una visura camerale- invero aggiornata alla data del 23.10.2024- dalla quale tale carica risulta ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, una querela presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Salerno al cui interno il querelante lamenta il fatto che proprio il signor [OSCURATO:PERSONA], contrariamente al vero e, in particolare, alle risultanze camerale, risultava investito della qualità di amministratore della società a partire dal 14.3.2024 secondo quanto emergente dalle banche dati in uso alla Agenzia delle Entrate. Di contro la notifica dell’avviso di fissazione della udienza camerale risulta essere stata eseguita dal Gruppo della Guardia di Finanza nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], cui viene attribuita la qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rilievo decisivo il dato, emergente dal dispositivo del provvedimento di sequestro adottato dal Tribunale del Riesame, nel quale si legge che l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno in data 8 aprile 2025 era stata adottata “nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]”. Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’indagato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, in diversa composizione. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli