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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 25940/2026

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S [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; fui udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminare la pena di anni sei e mesi cinque di reclusione ed euro 2.450,00 di multa, inflittagli con sentenza irrevocabile per il reato di rapina aggravata, previa applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deduce inammissibili censure di merito, chiedendo una rivalutazione del fatto come peraltro già accertato dalla sentenza irrevocabile; che con insindacabile apprezzamento sorretto da elementi fattuali e stringenti argomenti logici il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non potesse considerarsi di lieve entità una condotta che aveva portato alla sottrazione di beni di un significativo valore (una bicicletta e la somma di 1.000,00 euro) e che era stato eseguito non solo con la bomboletta con spray urticante ma anche sferrando un pugno e minacciando la persona offesa con un coltello; che con deduzione inammissibile il ricorrente rimette in discussione la questione inerente l'esistenza del coltello, già oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; fui udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminare la pena di anni sei e mesi cinque di reclusione ed euro 2.450,00 di multa, inflittagli con sentenza irrevocabile per il reato di rapina aggravata, previa applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deduce inammissibili censure di merito, chiedendo una rivalutazione del fatto come peraltro già accertato dalla sentenza irrevocabile; che con insindacabile apprezzamento sorretto da elementi fattuali e stringenti argomenti logici il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non potesse considerarsi di lieve entità una condotta che aveva portato alla sottrazione di beni di un significativo valore (una bicicletta e la somma di 1.000,00 euro) e che era stato eseguito non solo con la bomboletta con spray urticante ma anche sferrando un pugno e minacciando la persona offesa con un coltello; che con deduzione inammissibile il ricorrente rimette in discussione la questione inerente l'esistenza del coltello, già oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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