CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16982/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 9462/2016 depositata i l 28/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare di attività di commercio al dettaglio di beni non alimentari tramite internet (vendita di aspirapolveri usati e accessori tramite eBay), ha impugnato l’avviso di accertamento n. TK7011603959/2013 relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito d’impresa, accertando maggiori ricavi non dichiarati per € 106.636,00, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Al contribuente sono stati richiesti importi aggiuntivi dovuti a titolo di IRPEF, IRAP, IVA e irrogate sanzioni per un totale di € 151.157,76. Il contribuente ha impugnato l’avviso, deducendo il mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi; l’errata applicazione del regime IVA del margine per beni usati; l’indebita applicazione dell’IVA e delle sanzioni per presunta violazione del reverse charge su fatture eBay Europe; l’inattendibilità dei tabulati eBay utilizzati per la ricostruzione dei ricavi; la violazione del principio di legittimo affidamento (per gli anni 2006-2007 era stato concluso accertamento con adesione). La CTP di Roma ha respinto il ricorso; la CTR del Lazio ha confermato la decisione, ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio e infondate le doglianze. Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivosi censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 109 del D.P.R. n. 917/1986, degli artt. 53 e 97 Cost. e dell’art. 10 della L. n. 212/2000, per non avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. Con il secondo motivosi deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 37, 38, 39 e 40 del D.L. n. 41/1995, per mancata applicazione del regime IVA del margine sui beni usati. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, relativo alla presunta violazione della normativa sul reverse charge ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa impositiva fondata sull’errata applicazione del reverse charge. Con il quinto motivosi deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5- bis, del D.Lgs. n. 472/1997, dell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, per illegittima irrogazione delle sanzioni in assenza di danno erariale e mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione relativa all’inidoneità dei tabulati eBay a costituire prova dei maggiori ricavi. Il primo motivoè fondato. Nel negare la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi induttivamente accertati la CTR si è così testualmente espressa: “[OSCURATO:PERSONA] rileva … che detti costi sono stati già indicati dal ricorrente, nella misura di euro 188.783,00, nella dichiarazione dei redditi e che una eventuale rettifica di tale misura dovrebbe essere giustificata dai fattori che ne hanno determinato l’aumento”. In definitiva, la deducibilità dei maggiori costi è stata esclusa in ragione della diversa indicazione contenuta nella dichiarazione reddituale rettificata dall’accertamento induttivo. In realtà, detta indicazione non preclude che, qualora l’[OSCURATO:PERSONA] accerti maggiori ricavi il contribuente s’incarichi di dimostrare gli ulteriori costi ad essi immediatamente collegati. Proprio perché, ad essere rettificate, sono le risultanze della dichiarazione reddituale e il contenuto di essa viene trasceso dalla verifica di più elevati ricavi, è coerente che questi ultimi siano stati generati sopportando costi. Questi ultimi, pertanto, sono suscettibili d’essere provati dal contribuente e accertati nella loro esatta misura dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale non può ravvisare nella dichiarazione a suo tempo prodotta un vincolo eccentrico ed insuperabile. Come già precisato da questa Corte « I n tema di accertamento induttivocd. puro, l'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagliaccertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto» (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26748). D’altronde, « In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamentoinduttivo, sia esso analitico - induttivoo induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva» (Cass. 16 giugno 2025, n. 16168). Il secondo motivoè fondato. Esso contesta il metodo con il quale l’Agenzia delle Entrate ha determinato l’IVA dovuta per l’anno 2008, sostenendo che l’Ufficio avrebbe proceduto a una ricostruzione dell’imposta non conforme alla disciplina del c.d. “regime del margine”, prevista dagli artt. 36- 40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, attuativi delle Direttive 94/5/CE e 2006/112/CE (artt. 311-343), sul commercio di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato. La disciplina in parola stabilisce che l’IVA deve essere calcolata sul margine effettivo, ossia sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto dei beni, onde evitare fenomeni di doppia imposizione. Il contribuente osserva che negli anni precedenti (2006 e 2007) l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto la correttezza di un criterio analitico, condiviso in sede di accertamento con adesione, mentre per il 2008 si sarebbe discostata da tale impostazione senza fornire adeguata motivazione. A sostegno di ciò, egli ha prodotto una ricostruzione analitica delle operazioni. Da essa emergerebbe che l’IVA, se determinata secondo il margine reale, risulterebbe significativamente inferiore rispetto a quella accertata. La sentenza impugnata, tuttavia, conferma l’operato dell’Ufficio senza verificare se, in concreto, l’[OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato gli obblighi derivanti dalla normativa sul regime del margine. La CTR rileva che, per il 2008, il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi e l’accertamento era stato svolto sulla base della contabilità, integrata da ulteriori elementi, tra cui i dati ricavati dal portale eBay. Tuttavia, il Collegio si limita ad affermare che la ricostruzione alternativa del contribuente si fonda su costi “non riconosciuti”, senza esaminare se tali costi fossero adeguatamente documentati, né se la loro eventuale esclusione impedisse la corretta applicazione del regime previsto dal su citato D.L. n. 41/1995. Così facendo, la CTR tralascia di verificare se, in presenza di documentazione contabile e di elementi idonei a determinare i costi di acquisto, l’Ufficio fosse tenuto a ricostruire il margine effettivo, come impone la normativa. Secondo gli artt. 36-40 del D.L. n. 41/1995, d’altronde, l’[OSCURATO:PERSONA] non può determinare l’imposta con criteri presuntivi o forfettari quando il margine reale è determinabile. Una ricostruzione induttiva o extra-contabile è ammissibile solo in via eccezionale, qualora la contabilità sia inattendibile, mancante o insufficiente a ricostruire il costo effettivo dei beni. Nel caso in esame, la CTR si è limitata a confermare il risultato dell’accertamento senza valutare la corretta applicazione del “regime del margine” e senza verificare se l’Ufficio avesse dimostrato l’impossibilità di ricostruire analiticamente il margine reale. Ne è derivata una decisione in contrasto con i principi che regolano la determinazione dell’IVA nel commercio di beni usati, come delineati dagli artt. 36-40 del D.L. n. 41/1995 e, a monte, dagli artt. 311-343 della Direttiva 2006/112/CE. Il terzo motivoè fondato. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia su una questione decisiva: la presunta violazione della normativa sul cosiddetto reverse charge (art. 17 del D.P.R. 633/1972). L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente di non aver correttamente registrato le fatture emesse da eBay Europe S.à r.l. per servizi elettronici, sostenendo che tali fatture, essendo relative a operazioni intracomunitarie, dovessero essere integrate con l’IVA italiana e annotate sia nel registro acquisti sia nel registro vendite. Secondo l’Ufficio, la mancata doppia registrazione costituiva una violazione sostanziale, sanzionabile con il 100% dell’imposta. Il contribuente, invece, ha sempre sostenuto che si trattasse di una violazione meramente formale, priva di effetti sul debito d’imposta, poiché il meccanismo del reverse charge comporta la neutralizzazione dell’IVA (compensazione tra IVA a debito e a credito). Ha inoltre evidenziato che non vi è stato alcun indebito vantaggio fiscale, né detrazione di imposta, come dimostrato dalle fatture e dal registro acquisti prodotti in giudizio. In ossequio al principio di specificità e autosufficienza, il ricorrente ha riportato il passaggio del ricorso introduttivo, in cui adombra la questione del reverse charge: «si deve eccepire in via preliminare e assorbente che, comunque, nel caso specifico non si è concretizzata alcuna evasione d’imposta, in quanto, attraverso il meccanismo del c.d. “reverse charge” di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, il ricorrente avrebbe compensato comunque l’IVA a debito con l’IVA a credito scaturenti dalla medesima transazione (...). Allo stesso risultato è giunta la giurisprudenza nazionale (Corte di Cassazione n. 20486/2013 e n. 8038/2013). Sulla scia di alcune pronunce, anche recenti, della Corte di giustizia (cause C-263/11 del 19 luglio 2012 e C-284/11 del 12 luglio 2012) è stato affermato che l’omessa applicazione dell’IVA mediante il sistema del reverse charge non preclude la detrazione». In linea con il medesimo principio anzidetto, il ricorrente ha riportato il passaggio dell’atto di appello, in cui la questione è stata riproposta: «appare grossolano l’errore commesso dai Giudici di prime cure i quali, in relazione alle contestazioni dell’Ufficio relative alla registrazione in contabilità delle fatture asseritamente avvenuta in violazione della normativa sul reverse charge, hanno omesso di rilevare che la pretesa dell’Ufficio è infondata in quanto, nel caso specifico, non si è comunque concretizzato alcun danno erariale riconducibile alla mancata integrazione della fattura intracomunitaria e alla relativa registrazione (anche) nel registro IVA delle vendite, in quanto le fatture in questione sono state registrate (solo nel registro acquisti, ma comunque) senza l’integrazione dell’IVA e quindi non è avvenuta alcuna indebita detrazione d’imposta». [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sul punto, omettendo di valutare la fondatezza della pretesa dell’Ufficio e la documentazione prodotta. Deve richiamarsi, in proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in una conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 4 gennaio 2024, n. 272; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 16 luglio 2018, n. 18797; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). Ed invero, poiché il vizio diomessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcunicapi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quandopronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass.,3 marzo 2020, n. 5730). Il quarto motivoe il quinto motivo rimangono assorbiti Il sesto motivoè inammissibile. L’inammissibilità è data dal fatto che si deduce l’omesso esame di fatto decisivo,avuto riguardo a l principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. ; la parte attuale ricorrente non ha, invero, specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo grado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439) Va soggiungo che nei termini in cui è formulato, esso si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 7394/2010). Non ricorre, inoltre, alcuna violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché il ricorrente non indica un fatto decisivo omesso, ma propone una diversa ricostruzione fattuale. Non sono ammissibili in questa sede le diffuse argomentazioni della ricorrente sui tabulati eBay e il tentativo di perorare una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso apprezzamento della sua efficacia. In altri termini, parte ricorrente finisce per sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, fornendo un’alternativa ricostruzione di fatto. Questa opzione censoria, tuttavia, traligna il perimetro del vizio invocato, finendo per ambire ad un più appagante sindacato giudiziale da parte del giudice di legittimità. Il motivo, pertanto, è inammissibile. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbitiil quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibile il s