CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito non sono incorsi nella violazione lamentata, avendo piuttosto correttamente applicato quanto stabilito dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.; che, invero, la Corte di appello, nel rideterminare la pena in ragione dell'esclusione dell'aggravante riconosciuta ed applicata in primo grado in regime di equivalenza, è partita da una pena base inferiore a quella determinata dal primo giudice ed ha operato poi la riduzione per le attenuanti, così irrogando una pena complessiva corrispondentemente inferiore alla precedente; che, inoltre, non sono consentite le doglianze relative alla graduazione della pena in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, l'individuazione della pena base, gli aumenti e le diminuzioni previste per le circostanze non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con plurimi e corretti argomenti logico-giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci