CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026
Cassazione n. 24744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2583/2022 depositata il 17/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2583/2022, depositata in data 17/6/2022, la CTRdella Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2006 SL avversola sentenza n. 847/2018 con la quale la CTP di Brescia aveva rigettato ilNumero registro generale 22591/2022Numero sezionale 5062/2026Numero di raccolta generale 24744/2026Data pubblicazione 24/08/2026ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.BS0011392/2018, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva reinserito iserbatoi nella valutazione catastale dello stabilimento industriale dellasocietà, sito nel comune di Paratico e destinato a preparazione,imbottigliamento e stoccaggio di bevande, in quanto ritenuti “elementistrutturalmente connessi che accrescono la qualità e l’utilità delfabbricato, come da circ. 2E/2016”, sui quali verteva il contenzioso, peruna maggior rendita di euro 1.906,00.La Corte regionale affermava all’uopo che – come ribadito nella notaprot. 60244 del 27 aprile 2016 della [OSCURATO:PERSONA],cartografia, pubblicità immobiliare, contenente chiarimenti operativiall’art. 1, comma 21, della l. 208/15 – sono da includere nella stimadiretta, in linea generale, solo i silos costituenti strutture poste a monte ea valle del processo produttivo “e destinate al semplice stoccaggio dimaterie prime, prodotti finiti o semilavorati…, aventi i caratteri dellasolidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché dellaimmobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo diunione”, diversamente da quei silos costituenti, come nel caso di specie,“elementi della “linea produttiva”, attraverso la quale si realizzano i diversiprocessi di lavorazione, a nulla peraltro rilevando la caratteristicaconseguente al fatto che gli stessi serbatoi (realizzati nella forma dei silos)possano essere agevolmente rimossi secondo un principio a valenzagenerale…”. La natura di tali impianti era evincibile dalla “denunciaall’Agenzia delle Dogane di Brescia delle apparecchiature e dei processi dilavorazione dello stabilimento”, presentata dalla società ed allegata alricorso introduttivo. “In particolare, nelle prime tre pagine sarebbeesposto (ed avallato dall’Agenzia delle Dogane) tutto il procedimento dilavorazione (dalla miscelazione delle materie prime all’imbottigliamentodel prodotto finito), da cui si può rilevare come i serbatoi (realizzati nellaforma dei silos o di cisterne, cisternette, thanks), svolgano la funzioneNumero registro generale 22591/2022Numero sezionale 5062/2026Numero di raccolta generale 24744/2026Data pubblicazione 24/08/2026primaria nel processo produttivo da cui fuoriescono i liquori per il loroimbottigliamento, quindi individuati quali impianti all’interno del processoproduttivo e ad esso funzionali”.2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate proponevaricorso per cassazione.3. La contribuente rimaneva intimata.4. L’ Agenzia ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità2016). Violazione delle istruzioni contenute nella Circolare n. 6/2012dell’Agenzia del Territorio, oggetto di specifico rinvio disposto dall’art. 1,comma 244, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.Assume l’ Ufficio ricorrente che le considerazioni esplicitate nellasentenza in esame sarebbero “errate, contrarie alla normativa chedisciplina il caso di specie e frutto di una non corretta ricostruzione deifatti di causa”, laddove la CTR ha ritenuto i serbatoi in questione elementidella linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi dilavorazione. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia ricorrente, ai sensi dellaCircolare 2E/2016 e dei “chiarimenti operativi” in merito alle attivitàconnesse alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 21, sopracitato, lesuddette strutture (riportate come “silos di stoccaggio” nella denunciaall’Agenzia delle Dogane di Brescia, dedicate allo stoccaggio dei liquori eaventi ciascuno una capacità di 65 o 33 metri cubi) sarebbero invece daannoverare tra le costruzioni al pari dei magazzini, in quanto struttureposte a monte e a valle del processo produttivo, destinate al semplicestoccaggio di materie prime ed aventi i caratteri della stabilità e dellaimmobilizzazione al suolo, realizzabile mediante qualunque mezzo.2. Il motivo è da ritenere infondato per le ragioni appresso specificate.Numero registro generale 22591/2022Numero sezionale 5062/2026Numero di raccolta generale 24744/2026Data pubblicazione 24/08/20262.1. [OSCURATO:PERSONA] che la CTR ha rilevato che “per un’industriache produce e fabbrica i liquori, attraverso la miscelazione el’invecchiamento”, quale quella di specie, “non è pensabile e nemmenoimmaginabile che i serbatoi di stoccaggio delle materie prime necessarieper la preparazione dei prodotti finiti e/o semilavorati possano essereconsiderabili quali elementi staccati dal ciclo di produzione e/o ditrasformazione ossia quali costruzioni a monte od a valle ovvero staccatee/o separate dal ciclo produttivo, essendo assolutamente edindispensabilmente considerati parte indissolubile del processo industrialedi fabbricazione e/o produzione e, pertanto, intimamente e profondamenteinseriti nello stesso”. La Corte regionale ha, pertanto, accertato in fattoche i predetti serbatoi di stoccaggio (pur realizzati nella forma dei silos),proprio nel rispetto del punto 1.6 della Circolare n. 60244 del 27.4.2016della [OSCURATO:PERSONA] del Catasto, costituivano veri e propri “elementidella linea produttiva”, ossia funzionali allo specifico processo produttivoche si conclude con l’imbottigliamento, previa miscelazione edinvecchiamento dei liquori che fuoriescono da quei serbatoi, secondo ilprocesso di lavorazione descritto in sentenza (come sopra riportato nelladenuncia all’Agenzia delle Dogane), così escludendo che essi rientrasserotra le “costruzioni” da includere nella stima catastale, di cui alla Circolare2/E dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2. Risulta, pervero, evidente che dietro l’apparente deduzione delvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. la censura svolta finisce,per risolversi in un diverso apprezzamento in fatto rispetto a quellooperato dal giudice di merito e nella richiesta di una diversa valutazionedella funzione dei silos in questione in relazione allo specifico cicloproduttivo, preclusa in sede di legittimità. Infatti, con la proposizione delricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in séNumero registro generale 22591/2022Numero sezionale 5062/2026Numero di raccolta generale 24744/2026Data pubblicazione 24/08/2026coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (v, trale altre, Cass., n. 4151/2025; Cass. n. 32505/2023; Cass., S.U., n.34476/2019; Cass., n. 9097/2017; Cass., n. 29404/2017).3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.3.1. Nulla sulle spese, essendo la suddetta società rimasta intimata. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026Il Presidente