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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 42444/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone, personalmente, ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione - Sez.

I penale n. 29883/2023 del 24/03/2023 - dep- 10/07/2023 - con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 20/1993 del 23/04/1993 - irrev. il 6/12/1993.

2. Lamenta il ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso personale avverso la decisione della Corte di appello di Perugia, non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017, sostenendosi che sia la facoltà di presentare l'istanza di revisione che quella di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva sono attribuite dalla legge al condannato personalmente.

Allo stesso modo, anche il ricorso straordinario per errore di fatto può essere presentato personalmente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez.

U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010).

Le sezioni Unite 'Aiello' hanno chiarito, dirimendo il contrasto formatosi sul punto, che il principio ha riguardo a qualsiasi ricorso per cassazione, affermando che : «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Ciò sulla scorta della valenza generale attribuita, dalla clausola di esclusione contenuta nell'art. 571 comma 1cod. proc. pen., all'art. 613 comma 1cod. proc. pen., volta ad esplicitare la diversità di disciplina del ricorso per cassazione rispetto a tutti gli altri mezzi di impugnazione che l'imputato ha facoltà di proporre personalmente.

L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. presenterebbe, infatti, "una formulazione generale ed onnicomprensiva, incentrata sull'atto di ricorso e sulle specifiche connotazioni che lo stesso deve avere ai fini della rituale instaurazione del giudizio di legittimità, così accentrando all'interno di un'unica previsione la disciplina delle varie ipotesi di ricorso per cassazione disseminate nell'ordinamento".

2.1. Hanno precisato le Sezioni Unite come tale aspetto non incida sulla legittimazione a proporre il ricorso da parte dell'imputato, cioè sulla titolarità del diritto ad impugnare, attenendo esclusivamente al profilo dinamico del suo esercizio concreto che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non è, quindi, conseguita la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, avendo semplicemente ricondotto tali fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva nell'alveo del principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia il ricorso ordinario avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 cod. proc. pen. , che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177).

3.1. Il ricorso personale de [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone, personalmente, ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione - Sez. I penale n. 29883/2023 del 24/03/2023 - dep- 10/07/2023 - con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 20/1993 del 23/04/1993 - irrev. il 6/12/1993. 2. Lamenta il ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso personale avverso la decisione della Corte di appello di Perugia, non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017, sostenendosi che sia la facoltà di presentare l'istanza di revisione che quella di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza reiettiva sono attribuite dalla legge al condannato personalmente. Allo stesso modo, anche il ricorso straordinario per errore di fatto può essere presentato personalmente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 2. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010). Le sezioni Unite 'Aiello' hanno chiarito, dirimendo il contrasto formatosi sul punto, che il principio ha riguardo a qualsiasi ricorso per cassazione, affermando che : «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Ciò sulla scorta della valenza generale attribuita, dalla clausola di esclusione contenuta nell'art. 571 comma 1cod. proc. pen., all'art. 613 comma 1cod. proc. pen., volta ad esplicitare la diversità di disciplina del ricorso per cassazione rispetto a tutti gli altri mezzi di impugnazione che l'imputato ha facoltà di proporre personalmente. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. presenterebbe, infatti, "una formulazione generale ed onnicomprensiva, incentrata sull'atto di ricorso e sulle specifiche connotazioni che lo stesso deve avere ai fini della rituale instaurazione del giudizio di legittimità, così accentrando all'interno di un'unica previsione la disciplina delle varie ipotesi di ricorso per cassazione disseminate nell'ordinamento". 2.1. Hanno precisato le Sezioni Unite come tale aspetto non incida sulla legittimazione a proporre il ricorso da parte dell'imputato, cioè sulla titolarità del diritto ad impugnare, attenendo esclusivamente al profilo dinamico del suo esercizio concreto che l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Alla modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non è, quindi, conseguita la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, avendo semplicemente ricondotto tali fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva nell'alveo del principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. 3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia il ricorso ordinario avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 cod. proc. pen. , che il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non possono essere proposti dal condannato personalmente, ma devono essere sottoscritti dal difensore cassazionista ( Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177). 3.1. Il ricorso personale de [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,