CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo decisivo, ai fini della decisione, che le ulteriori pendenze giudiziarie di cui è gravato il ricorrente siano state commesse pochi giorni prima o pochi giorni dopo il reato in espiazione, né essendo rilevante che le persone offese dei 23 episodi di furto non abbiano chiesto il pagamento (peraltro, dalla motivazione della ordinanza impugnata emerge comunque che in uno degli episodi vi è stata costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, che è una forma di richiesta del pagamento) o che lo stesso sostenga di non avere la possibilità di pagare, circostanza che comunque non documenta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso; è inammissibile, invece, per difetto di specificità l'argomento conclusivo sulla valutazione negativa della attività lavorativa proposta, perché inconferente rispetto al percorso logico della motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ott