CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 03228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12121/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente– Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 17361/2021 depositata il09/11/2021. R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], ufficiale della Polizia di Stato, operante a Genova nel luglio del 2001 e coinvolto, insieme ad altri agenti e ufficiali operanti, nella perquisizione alla scuola Diaz - Pertini a seguito delle manifestazioni in occasione dell ’ incontro del G8 svoltosi in detta città, venne condannato, con sentenza della Corte d’appello di Genova, per falso ideologico, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione; la detta pronuncia è passata in giudicato a seguito di sentenza di rigetto del ricorso da parte di questa Corte di cassazione ( Cass. Sez. V penale, sentenza n. 38085 del 5/07/ –2/10/2012); al Caldarozzi venne notificata, in data 21/07/2017, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., una cartella esattoriale, di oltre ventinovemila euro (€ 29.950,19), per il recupero delle spese di giustizia, relative al detto procedimento penale; [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, con un unico atto, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del Ministero della Giustizia e dell’agente della riscossione; con la sentenza n. 17361 del 9/11/2021 il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia, ha pronunci ato sulla sola opposizione formale –agli atti esecutivi – e l ’ h a rigett ata; avverso la detta sentenza, emanata in esito all’unico grado di merito, propone ricorso per cassazione, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso il Ministero della Giustizia; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace nell’unica fase dimerito, è rimasta intimata; R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle il solo ricorrente ha depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che il ricorrente propone i seguenti motividi impugnazione: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 7/08/1990, per avere il Tribunale esclusa la sussistenza del vizio di motivazione della cartella esattoriale; II) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 132, comma 2, cod. proc. civ. e 111 Costituzionein relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine all’inidoneità della motivazione sul profillo della adeguatezza della cartella a dare conto dei criteri in base ai quali era stato determinato l’importo delle somme ingiunte; III) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale pronunciato su una domanda non proposta, e segnatamente di quella concernente il mancato invito del Caldarozzi a partecipare al procedimento di riscossione; il primo motivo, concernente il difetto di motivazione , è infondato: la sentenza del Tribunale di Roma afferma che la cartella è conforme al modello ministeriale e contiene i necessari rinvii agli atti, tra i quali i fogli notizia, necessari alla compiuta comprensione delle ragioni del recupero delle spese e afferma che il Caldarozzi era ben consapevole dell’essere stato condannato, in sede penale , per i fatti della scuola Diaz –Pertini a Genova; segnatamente,premesso che non risulta riportato il contenuto, nella parte rilevante, dell a cartell a , con conseguente vizio di specificità ovvero autosufficienza dellecensure ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non emerge alcuna delle violazioni di legge rimarcate, atteso che il Tribunale, con accertamento in fatto, ha R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle ritenutola possibilità di identificare il provvediment o giurisdizional e cui è riferit a le cartelle attraverso i dati in ess a present i ovvero attraverso la loro motivazione per relazione, coincidente con la prova, data dai relativi estratti, dellasussistenza dei provvedimenti giurisdizionali originanti i crediti e i n particolare, il T ribunale ha rimarcato la sufficienza dei riferimenti a: ufficio formante il ruolo; natura del credito e relativa partita, numero del procedimento all’esitodel quale era stata emessa la decisione ovvero numero del provvedimento stesso(in termini, e con motivazione ampia, si veda Cass. n. 2797 del 31/01/2019); deve, inoltre, rilevarsi che non vi è contestazione alcuna, in questo giudizio e, a quanto consta, in quello di opposizione, se proposto, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Genova che costituisce il titolo giudiziale del credito, a seguito della sentenza n. 38085 del 5/07 - 2/10/2012 di questa Corte, di rigetto del ricorso degli imputati per i fatti della scuola Diaz –Pertini di Genova; il secondo motivo,sebbene formalmente limitato alla censura di carattere procedimentale in ordine alla quantificazione del credito , in concreto sconfina nella censura della determinazionedell’importo ed è, pertanto, inammissibile in sede di opposizione agli atti esecutivi, quale è l’ambito al cui esito è stata emanata la sentenza in questa sede impugnata, stante l ’ orientamento , oramai risalente (Cass. n. 14598 del 09/07/2020 Rv. 658321 - 01) e del quale non consta il superamento, di questa Corte, che afferma (Cass. n. 23297 del 26/07/2022 Rv. 665434 -01): « i n tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l’opponente lamenti l’indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l’opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale»; il Tribunale in unico grado merito ha, inoltre, coerentemente affermato che l’obbligo di motivazione del provvedimento impositivo era stato soddisfatto, atteso che i fogli-notizie (per l’individuazione del documento si rinvia all’art. 280 T.U. n. 115 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: Foglio delle notizie e rubrica alfabetica), sulla cui base, secondo può ricavarsi l’esatto ammontare delle spese che il Caldarozzi deve corrispondere, sono riferiti, e sul punto non vi è stata alcuna smentita o idonea controdeduzione, al procedimento penale originario nel quale vi erano altri coimputati; inoltre, il Tribunale ha reso ulteriore statuizione, non impugnata adeguatamente dal Caldarozzi , a fondamento del rigetto dell’opposizione agli atti, affermando, alla pag. 7, che, nella specie, a suo carico doveva trovare applicazione la regola del pagamento delle spese pro quotae non con riferimento al titolo del reato; tanto a seguito della modifica dell ’ art. 535 cod. proc. pen. e dell’art. 205 del d.P.R. n. 115 del 2002 a opera dell’art. 67, comma 2, lett. a) e del comma 3, della legge n. 69 del 18/06/2009 a decorrere dal 4/07/2009, e dell’applicazione del principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo, di cui all’art. 2, comma 4 cod. pen., salvo il limite dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, operante nel caso di specie; il terzo motivo, in forza del quale il Caldarozzi si duole dell’avere il Tribunale pronunciato travalicando i limiti segnati dalla domanda giudiziale (cd. ultra petita ) non evidenzia alcun concreto R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle nocumento che si sia verificato nei confronti del Caldarozzi a seguito della detta pronuncia, posto che l’avere pronunciato sul mancato invito a partecipare al procedimento è al più un capo di sentenza sul quale non si formagiudicato e che pertanto non nuoce o giova al costrutto motivazionale e non è suscettibile di dare luogo a un’autonoma censura, in quanto il vizio di ultrapetizione si configura laddove venga attribuito alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto (Cass. n. 16608 del 11/06/2021, Rv. 661686 – 01 ; Cass. n. 702 del 04/03/1968 , Rv. 331920 - 01) , circostanza nella specie non verificatasi e comunque non concretamente dedotta; l’invito, in ogni caso, non era dovuto, posto che «in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 04/07/2009 –data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227ter del medesimo decreto » (così, da ultimo, e in motivazione, Cass. n. 18238 del 26/06/2023); il ricorso va, in conclusione, rigettato, per l ’ infondatezza del primo e del terzo motivo, nonché per l’inammissibilità del secondo; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore dell ’ unica parte controricorrente, il Ministero della Giustizia; nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che non ha svolto attività difensiva; R.g. n. 12121 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del