CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 09573/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8002/2022 R.G. iscritto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.3796/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del CONTRIBUENTE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre il rimborso del c.u., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 07