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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07206/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 10/04/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione non essendosi fornito adeguato ragionamento probatorio; - erronea applicazione della legge penale quanto all'omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo al valore del bene che si assumeva illecitamente ricevuto.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il primo motivo è inammissibile perché la responsabilità è stata affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della vettura di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello con valutazione pienamente conforme a quella operata dal giudice del tribunale di Siracusa, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

D'altro canto sul tema si è anche affermato che (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

Onere di allegazione nel caso in esame completamente omesso dal ricorrente che non ha adeguatamente giustificato in alcun modo il possesso del mezzo di origine furtiva così giustificando la condanna conformemente pronunciata nelle sedi di merito.

Quanto al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e non può pertanto essere avanzata per la prima volta nella presente sede di legittimità involgendo accertamenti in fatto preclusi a questa Corte di cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. \./ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 10/04/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione non essendosi fornito adeguato ragionamento probatorio; - erronea applicazione della legge penale quanto all'omessa concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo al valore del bene che si assumeva illecitamente ricevuto. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il primo motivo è inammissibile perché la responsabilità è stata affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della vettura di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello con valutazione pienamente conforme a quella operata dal giudice del tribunale di Siracusa, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. D'altro canto sul tema si è anche affermato che (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). Onere di allegazione nel caso in esame completamente omesso dal ricorrente che non ha adeguatamente giustificato in alcun modo il possesso del mezzo di origine furtiva così giustificando la condanna conformemente pronunciata nelle sedi di merito. Quanto al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e non può pertanto essere avanzata per la prima volta nella presente sede di legittimità involgendo accertamenti in fatto preclusi a questa Corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. \./ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 07206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris