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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. (Udine, 25/06/2015).

Deduce violazione degli artt. 189, 192, 533 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, effettuata in fase di indagini preliminari, dalla persona offesa e posta fondamento della pronuncia di condanna e ai relativi riscontri, nonché all'assenza di un'autonoma valutazione del complessivo compendio probatorio e di un'adeguata revisione critica del complesso indiziario già valutato in sentenza resa in diverso processo penale, celebratosi con rito abbreviato; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della di eu,ro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 5, cod. pen. (Udine, 25/06/2015). Deduce violazione degli artt. 189, 192, 533 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica, effettuata in fase di indagini preliminari, dalla persona offesa e posta fondamento della pronuncia di condanna e ai relativi riscontri, nonché all'assenza di un'autonoma valutazione del complessivo compendio probatorio e di un'adeguata revisione critica del complesso indiziario già valutato in sentenza resa in diverso processo penale, celebratosi con rito abbreviato; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della di eu,ro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en
Sentenza Cassazione n. 28051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris