CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 46660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /m( N. 23583/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 22 ottobre 2024; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 9, là dove si fa riferimento alle oltre mille dosi cocaina suscettibili di essere diffuse sul mercato e alla professionalità dimostrata nella gestione dell'attività illecita); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, pure riaffermato con la memoria, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. con la aggravante ex art. 73, co. 6, d.P.R. 309/1990 di cui al capo K), oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche quanto allo scostamento dal minimo edittale (v. in particolare pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così