CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2018
Cassazione n. 28001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7347/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrente e controricorrente in via incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Duse 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza n. 2480/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata in data 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e nel resto per il rigetto del ricorso principale, ed in subordine, comunque, per l’integrale rigetto del ricorso principale; nonché per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale ed in subordine, comunque, per il suo integrale rigetto. Fatti di causa 1. Roberto e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché fosse dichiarata la nullità di un frazionamento riguardante il fondo del convenuto, posto a confine con la loro proprietà, nonché condannarsi il convenuto a demolire le costruzioni collocate non a distanza legale e comunque delle opere abusive, nonché al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda principale e quella riconvenzionale diretta alla condanna degli attori alla demolizione di opere costruite a distanza illegale, nonché ad eliminare la tettoia che (come riporta la sentenza di secondo grado) sporgendo sulla sua [del convenuto] proprietà, vi provocava lo scolo delle acque provenienti dai tetti . I germani Brambille proposero appello. La Corte di Palermo disattese il motivo con il quale gli appellanti avevano chiesto dichiararsi la nullità di un frazionamento concernente i fondi dell’Oddo e di Gangrossa-Calì, nonché della concessione edilizia che ne era scaturita, dichiarandolo inammissibile, trattandosi di un frazionamento riguardante terzi, a riguardo del quale gli appellanti difettavano d’interesse. Rigettò il secondo motivo, con il quale gli appellanti avevano lamentato la fuoriuscita dall’originario piano di campagna dell’estradosso di copertura del piano cantinato dell’edificio realizzato dall’Oddo , escludendo che il riporto di terra, che aveva determinato l’innalzamento, fosse qualificabile, in assenza di muri di contenimento, quale “costruzione” . Giudicò, invece, fondato il terzo motivo, con il quale gli appellanti avevano rilevato che il prospetto lato nord del fabbricato Oddo si trovava a distanza inferiore a cinque metri dal confine, in violazione del regolamento edilizio del Comune di Palermo, in quanto occorreva tener conto della sporgenza dei balconi per circa 1,20 m. Accolse, del pari, il quarto motivo, con il quale i Brambille avevano criticato la sentenza di primo grado per avere reputato sottratto alla disciplina delle distanze un muro divisorio posto sul terreno dell’Oddo, avendo affermato il Giudice di secondo grado che il muro in questione non svolge in concreto alcuna funzione divisoria o di delimitazione di diverse porzioni del medesimo lotto di terreno, al cui interno insiste e, di conseguenza, doveva qualificarsi come costruzione. Indi, in ragione della soccombenza parziale, compensate per la metà le spese, pose il residuo a carico dell’appellato. 2. Roberto e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale avanza ricorso incidentale, fondato su un motivo. I Brambillepropongono ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un’unica memoria con allegati in relazione, oltre che al presente procedimento, a quello avente numero R.G. 2913/2021 e con separata istanza ha chiesto la riunione dei due procedimenti. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve disattendersi l’istanza di riunione di cui in premessa. Si è in presenza di sentenze diverse, che non possono identificarsi con un unico giudizio, come nel caso della sentenza parziale e della successiva definitiva (per quest’ultima ipotesi vedesi Cass. n. 9192/2017), di conseguenza non appare opportuno disporre l’invocata riunione. 2. Ancora in via di preliminarietà occorre dichiarare l’inammissibilità dei documenti allegati dall’Oddo alla propria memoria, costituiti da sentenze del G.A., non vertendosi in alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ. 3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nonché degli artt. 869, 871, 872 cod. civ., 1, regolamento edilizio. I ricorrenti, dopo aver premesso che il frazionamento operato tra i fondi dell’Oddo e del Gangrossa era stato effettuato in violazione delle norme edilizie locali, integrative del codice civile (art. 1, co. 2, del regolamento), affermano di avere uno specifico interesse a dedurne l’illegittimità, poiché in assenza del predetto frazionamento l’Oddo non avrebbe potuto costruire e la costruzione in parola aveva procurato perdita del valore commerciale del bene(…) indebita limitazione del pieno godimento del loro fondo in termini di diminuzione di panoramicità, amenità, comodità e tranquillità , stante che prima del frazionamento e dell’edificazione l’area era coltivata ad agrumeto. 4. Con il secondo motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 3, punto 24 del regolamento edilizio, dell’art. 9 del d.m. n. 1444/68, dell’art. 4 della L. R. n. 37/85, degli artt. 18, 31 e 33, della L. n. 47/85 e dell’art. 872 cod. civ. Assumono i ricorrenti la non conformità del frazionamento, propedeutico all’avversata costruzione, per violazione dell’art. 3, punto 24 del regolamento edilizio, che stabilisce la distanza tra il fronte dell’edificio ed il confine, prevedendo espressamente che una costruzione deve distare comunque, dal confine di proprietà non meno di metri cinque. Ne discende che un frazionamento effettuato per tracciare un dividente o meglio un confine, al fine di separare la nuova costruzione oggetto di concessione da quella limitrofa, deve tener conto della distanza di cinque metri dal confine . Il frazionamento, inoltre, aveva violato il d.m. n. 1444/68. Si era, in definitiva, in presenza di una lottizzazione abusiva. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 3, punto 20, lett. f) e punto 24, lett. a) del regolamento edilizio locale. Assumono i ricorrenti che il piano cantinato, a dispetto di quanto affermato in sentenza, non poteva considerarsi interrato, di talché violava le distanze. L’interramento era avvenuto con l’innalzamento artificiale del piano altimetrico, per contro il regolamento locale dispone Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di campagna preesistente, superare in sbancamento i metri 3 e in riporto metri 2; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno stesso (art. 3, punto 20, lett. f). Di conseguenza, l’estradosso del muro perimetrale del piano seminterrato, sporgente dal piano di campagna per oltre 65 cm, trovandosi a 1,6 m. rispetto al muro di confine doveva essere demolito e riportato alla distanza legale di 5 m., a motivo della violazione dell’art. 873 cod. civ. 6. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e la violazione dell’art. 3, punto 20, lett. f) del regolamento edilizio locale. La Corte locale avrebbe dovuto richiamare il c.t.u. in relazione al motivo che precede e, inoltre, non poteva avere rilievo la circostanza che il muro di contenimento fosse interrato; muro che, peraltro, non era dato comprendere quale fosse, poiché il contenimento veniva assicurato dal muro di confine. 7. Con il quinto motivo viene denunciata la nullità della sentenza, nonché violazione dell’art. 3, punto 20, lett. f) e punto 24 del regolamento edilizio locale, per non avere la Corte di Palermo ammesso la consulenza tecnica richiesta in appello, una tale consulenza avrebbe acclarato che l’accertamento andava effettuato facendo riferimento all’originario piano di campagna. 8. Con il sesto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., dell’art. 1, co. 2, dell’art. 3, punto 22, lett. d) e punto 20 lettera f) del regolamento edilizio locale, nonché degli artt. 872 e 873 cod. civ. La corte locale, chiariscono i ricorrenti, aveva errato a giudicare gli esponenti privi d’interesse a riguardo dell’irregolarità urbanistica del muro di contenimento e dei muri di parapetto, per avere affermato che trattandosi di costruzioni insistenti al confine con altra proprietà, rispetto alla quale non si pone alcun problema di distanza legale rispetto al confine . Invece, assumono i ricorrenti, una tale irregolarità, pur non riguardando direttamente il fondo attoreo, avendo importato una violazione del regolamento edilizio, che legittima, per la tutela risarcitoria, ex art. 872 cod. civ., il titolare del fondo che patisca pregiudizio. 9. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 1226 e 2043 cod. civ., per avere la sentenza negato l’esistenza di un danno da risarcire, nonostante il pregiudizio patito dalla costruzione. 10. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ., per avere giudicato reciproca la soccombenza. 11. Il primo motivo merita di essere accolto. A prescindere dalla fondatezza dell’enunciata illegittimità della lottizzazione, che dovrà essere vagliata, sia pure incidentalmente (al fine di eventuale disapplicazione), dal giudice del merito, non può negarsi l’interesse del vicino a essere tutelato, sia pure con la sola azione risarcitoria in forma generica, nel caso in cui una costruzione non conforme allo strumento urbanistico gli procuri lesione del proprio diritto (anche questo è punto che va accertato nel merito). Sul punto è ben consolidata la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha già avuto modo di chiarire che il danno definitivo da violazione della normativa edilizia in tema di volumi e altezza e di cui all’art. 872 cod. civ. consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere (Sez. 2, n. 13230, 31/5/2010, Rv. 613172). Si è poi specificato che le norme relative alle distanze tracostruzioni previste dall’art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l’esercizio delle azioni di riduzione in pristino e dirisarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell’azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall’altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l’immobile èabusivo (Sez. 2, n. 5605, 26/2/2019, Rv. 652764). In definitiva, risulta non conforme al diritto affermare che, nel caso in esame, la parte attrice difetti d’interesse, senza che possa assumere rilievo la circostanza che l’avversata costruzione fosse stata resa possibile dalla lottizzazione intervenuta con un terzo, stante che quel che rileva è la prospettata illegittimità dell’opera edificata dal vicino (i Brambille), fonte di danno per l’attore. Affermato l’interesse, ovviamente, dovrà essere accertata la sussistenza del vantato diritto, sia a riguardo della denunciata illegittimità urbanistico-edilizia, sia in ordine alla prova del patito danno. 12. Il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha escluso la natura di costruzione dell’intero piano cantinato, ivi incluso l’estradosso del muro perimetrale dello stesso, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che la controparte abbia provveduto a innalzare il piano di campagna in epoca successiva all’edificazione del fabbricato, dovendosi esclusivamente avere riguardo alla circostanza non contestata, che, in atto, non sussiste alcun muro, neanche di contenimento, sopraelevato rispetto alla superficie del terreno, che disti meno di cinque metri dal confine e il riporto in parola, in assenza di muri di contenimento, non potevasi reputarsi costruzione. Ciò nonostante fosse pacifico che in origine il piano cantinato di proprietàOddo fuoriusciva dal piano di campagna di circa cm. 65 e che il relativo muro perimetrale distava meno di mt 1,60 dal muro di confine con la proprietà Brambille, violando, dunque, la distanza prescritta di mt. 5,00 . Ciò posto, la sentenza non ha fatto corretta applicazione della norma regolamentare locale, nonché del principio di diritto enunciato più volte da questa Corte in materia di distanze nelle costruzioni. Il regolamento edilizio del Comune di Palermo dispone all’art. 3, punto 20, lett. f): Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta non deve, rispetto al piano di campagna preesistente, superare in sbancamento i metri 3 e in riporto metri 2; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno .L’esposta regola disciplina gli sbancamenti a prescindere dal dovuto rispetto delle distanze, ove l’assemblato terrapieno debba reputarsi costruzione (art. 873 cod. civ.). La sentenza non ha preso in considerazione la norma regolamentare riportata, la quale impone di accertare, a prescindere dal rispetto delle distanze e dalla natura dell’opera (qualificabile che sia o meno costruzione), se l’intervento risulti necessario per la natura del terreno . Non consta essere stato effettuato un tale accertamento. Quanto al rispetto delle distanze, imposto dall’art. 873 cod. civ. e dalle norme secondarie integrative del predetto articolo la sentenza impugnata non risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, a mente del quale in tema di muri di cinta, qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento delterrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad unacostruzione in senso tecnico - giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (da ultimo Sez. 2, n. 16975, 14/6/2023, Rv. 668055-02; conf., ex multis, Cass. n. 10512/2018). La circostanza che il piano cantinato di proprietà Oddo fuoriusciva dal piano di campagna di circa cm. 65 e che il relativo muro perimetrale distava meno di mt 1,60 dal muro di confine con la proprietà Brambille, violando, dunque, la distanza prescritta di mt. 5,00 costituisce condizione sufficiente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata per reputare che l’estradosso del cantinato, per la parte emergente dall’originario piano di campagna, costituisca costruzione, soggetta al rispetto della distanza legale. 13. Alla luce degli accolti motivi, le altre doglianze restano assorbiti (in senso proprio). 14. Occorre ora passare all’esame del ricorso incidentale. La Sentenza, accogliendo il terzo motivo degli appellanti, in riforma della sentenza di primo grado, condannò l’Oddo ad arretrare il proprio edificio fino a cinque metri dal confine, dovendosi tener conto dell’aggetto dei balconi di 1,20 m., reputando che l’art. 3, punto 24 definiva la distanza dal confine Con un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 2, punto 2 e dell’art. 3, punto 24 comma 1, nonché dell’art. 3, punto 24, lett. a) del regolamento edilizio del Comune di Palermo, nonché dell’art. 873 cod. civ. Secondo il ricorrente incidentale la sentenza era incorsa in errore in quanto il punto 24, lett. a) dell’art. 3 del regolamento andava letto in uno all’art. 2, punto 2, il quale per fronte stabiliva la proiezione ortogonale, sul piano verticale, relative a porzioni di facciate più esterne, con esclusione di sporgenze di qualsiasi tipo che abbiano funzione esclusivamente ornamentale o che non superino metri 1,20. 14.1. Il motivo non è fondato. La definizione di fronte rileva, appunto, nel caso in cui debba misurarsi la distanza tra edifici frontisti (art. 3, p. 22 del regolamento) e non già, come esattamente evidenziato dalla Corte di Palermo, quando debba misurarsi la distanza dal confine (art. 3, n. 24), con la conseguenza che deve tenersi conto di tutte le sporgenze, quale che ne sia la misura, ivi inclusi gli aggetti dei balconi, con esclusione dei soli sporti ornamentali (Sez. 2, n. 25191, 17/9/2021, Rv. 662253; conf. 18282/2016), senza che valga il limite di metri 1,20. 15. In relazione agli accolti motivi la sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei pre