CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10469/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA Dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa l’aggravante della premeditazione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62, n. 6 cod. pen., con la residua circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; che i giudici di appello hanno motivato detto diniego indicando la gravità dell’episodio, i precedenti penali anche specifici del ricorrente, il mancato accertamento del movente, il contributo fornito all’accertamento dei fatti dalla vittima, elementi non ritenuti fondanti un giudizio di prevalenza; che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 01); che, pertanto, che il ricorso è inammissibile poiché le censure esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d