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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25078/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 161-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 513/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata a mezzo Pec in data 19.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 12.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione della somma di 8.200 marchi tedeschi (pari ad euro 4.162,59), loro prestata in data 28 aprile 1994 con un contratto di mutuo concluso oralmente, con il quale era stato stabilito che il tasso di interessi sarebbe stato pari a quello che avrebbe applicato la banca.

Nonostante richieste, i debitori non avevano restituito quanto prestato, che era stato erogato direttamente al [OSCURATO:PERSONA] dalla “[OSCURATO:PERSONA]Ulm e G”, come risulta dalla cedola bancaria prodotta.

Si costituivano in giudizio i convenuti, affermando di non aver contratto mutuo con l’attore ma di aver avuto rapporti esclusivamente con l’istituto di credito presso il quale lo stesso lavorava; detti rapporti erano stati estinti il 26 novembre 2003.

Disconoscevano formalmente la firma apposta sulla cedola bancaria prodotta da controparte e, anche a voler considerare esistente il contratto di mutuo, ritenevano prescritto il diritto alla restituzione della somma, atteso che il prestito sarebbe stato erogato il 28 aprile 1994, di contro alla prima formale richiesta di restituzione intervenuta il 1° agosto 2005, oltre il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

Chiedevano, quindi, in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -3- in caso di accoglimento della domanda attorea, l’applicazione al rapporto di mutuo degli interessi legali con compensazione integrale delle spese.

2. Il Tribunale riconosceva la fondatezza delle pretese attoree, ritenendo provata la corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.162,59, al fine di consentire a quest’ultimo l’acquisto per la rivendita di alcune autovetture da importare in Italia.

Rilevava che dai testi escussi e dalla CTU grafologica, che aveva attestato la veridicità della sottoscrizione apposta alla cedola bancaria, era emerso l’impegno del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma entro un paio di mesi .

Non era, invece, stata dimostrata alcuna pattuizione in ordine agli interessi da corrispondere, né l’assunzione di alcun obbligo da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Rigettava, altresì, la domanda di condanna deiconvenuti al maggior danno ex art. 1224 c.c.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], censurando la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva omesso di condannare alle spese di lite l’attore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Rilevavano che l’attore non aveva fornito la prova dell’esistenza del credito e comunque insistevano sulla prescrizione del diritto alla restituzione, essendo tardiva la lettera di messa in mora e illegittimo l’istituto del riconoscimento di debito di cui all’art. 2944 c.c. per l’ assenza d ei requisiti richiesti dalla giurisprudenza.

In ultimo, censuravano la condanna alle spese subita dal [OSCURATO:PERSONA] per non avere il Tribunale tenuto conto della soccombenza parziale dell’attore ed avendo errato lo stesso a far decorrere gli interessi di mora dalla data del presunto contratto di mutuo e non dalla data della messa in mora.

Chiedevano, infine, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per lite temeraria, perlomeno nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -4- Si costituiva in giudizio parte appellata.

4. Con sentenza n. 513/2017,la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello, ritenendosufficientemente provata, ai fini che qui rilevano, l’effettiva corresponsione della somma di euro 4.192,59 dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di mutuo privato, dalle deposizioni dei testi escussi in rogatoria internazionale e dall’autografia della sottoscrizione a nome dell’appellante apposta in calce alla cedola bancaria, riconosciuta come veritiera dal CTU.

La Corte distrettuale ha altresì rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.avanzata dagli appellanti.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

6. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

8. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c . , censurando la sentenza di appello nella parte in cui il giudice di seconde cure, ignorando la tardività dell’unica missiva di messa in mora rispetto al termine decennale, ha dato rilevanza alle vaghe e generiche dichiarazioni testimoniali, cui non può essere riconosciuta alcuna efficacia interruttiva della prescrizione del credito, se non a patto di violare apertamente il principio della tassatività degli atti Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -5- interruttivi della prescrizione elencati nell’art. 2943 c.c. e della conseguente impossibilità di dimostrare l’interruzione della prescrizione per via orale. 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1813 c . c . e artt. 183 e 345 c.p.c.

Secondo gli stessi la sentenza non ha correttamente applicato la normativa in tema di mutuo (art. 1813 c.c.) e la sua configurabilità, per avere considerato raggiunta la prova del vincolo sulla scorta di elementi probatori incerti e anche per non avere ritenuto ammissibili prove formatesi successivamente all'instaurazione della pronunzia di primo grado e del giudizio di appello, ritenendole tardive e comunque ininfluenti, mentre le stesse sarebbero state effettivamente dirimenti per comprendere l'inesistenza di qualsivoglia contratto di mutuo redatto verbalmente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre contestato il titolo posto a fondamento della pretesa del primo. 3.-Il primo motivo è infondato .

I ricorrenti, ribadendo che la formale costituzione in mora di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre 10 anni dalla data del presunto prestito, deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata “ha ritenuto sufficienti ed adeguate ad interrompere la prescrizione le dichiarazioni testimoniali rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

In realtà, nel caso di specie le deposizioni testimoniali non sono state considerate ai fini interruttivi del termine Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -6- prescrizionale, ma ai fini di prova del riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.effettuato dal [OSCURATO:PERSONA].

Precedenti consolidati di questa Suprema Corte hanno affermato che il riconoscimento di debito puòavvenire anche nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto ( ad es: Cass. n. 18207/2004; Cass. n. 13606/2021) e che la prova testimoniale del riconoscimento del credito altrui con effetti interruttivi è ammissibile, purchè sussista il requisito dell’univocità (Cass. 13897/2020).

Affinché possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto interruttivo della prescrizione, non sono infatti richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (Cass. n. 12953/2007; Cass. n. 21248/2012).

Erroneamente il ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, il precedente di Cass . n. 10149/2016 , che ha rammentato l’esclusione dell’impiego delle prove testimoniali per provare i fatti interruttivi della pr escrizione ex art. 2943 c.c. (essendo riconosciuto rilievo alle testimonianze solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora: Cass. n. 18243/2003), non già ai fini della dimostrazione dell’avvenuto riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, agli effetti dell’art. 2944 c.c.

La Corte di Appello di L’Aquila ha dunque fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati , ritenendo che i testi escussi per rogatoria internazionale abbiano confermato: l’esistenza del credito in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], per essere stati presenti agli accordi intercorsi tra le parti e per avere Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -7- verificato il prelievo dal conto del [OSCURATO:PERSONA] proprio della somma promessa in prestito dalRivitti; le intese intercorse per la restituzione e l’impegno assunto dall’appellantein tal senso; l’avvenuta interruzione della prescrizione per avere sentito il [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, dal 1994 al 2003, impegnarsi al rimborso del mutuo. 4.-Anche i l s econdo m ezzo , a tacere delle sue pecche sul piano dell’autosufficienza, è privo di fondamento, anzitutto perché chiede a questa Suprema Corte un sostanziale riesame nel merito, riproponendo il motivo di appello già respinto dal giudice di seconda istanza.

La Corte distrettuale ha correttamente dichiarato la tardività della nuova produzione documentale nel giudizio di appello (in base all’art. 345 comma 3 c.p.c. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) sulla base di un triplice ordine di considerazioni: in quanto la stessa si riferisce ai rapporti pregressi con la banca BDV di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai quali non è mai stata contestazione; perché la documentazione poteva essere tempestiva (consistendo, come eccepito dal controricorrenti, in una “semplice missiva inviata dagli odierni ricorrenti alla propria banca ad Ulm”, che avrebbe potuto essere costituita già in primo grado di giudizio); perché era ininfluente ai fini del decidere, avendo fondato la decisione la sussistenza di un rapporto di mutuo privato tra le parti sulla scorta delle deposizioni testimoniali e della sottoscrizione a nome [OSCURATO:PERSONA] apposta in calce alla cedola bancaria della [OSCURATO:PERSONA]Ulm eG, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e risultata autografa dopo l’indagine del nominato CTU.

Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -8- La documentazione in questione, pertanto, non presenta i requisiti di prova nuova indispensabile, per tale intendendosi, ai sensi deltesto previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Cass.

SS.UU. n. 10790/2017).

Poco comprensibile, se non a patto di ricondurla ad una richiesta di nuova valutazione delle risultanze degli atti di causa, preclusa a questo Giudice, è la censura che investe l’art. 1813 c.c., la quale non si concretizza nella deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa, tale da integrare il lamentato vizio(Cass. n.21187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma investe la valenza della cedola bancaria dell’istituto di credito tedesco e il valore attribuito alle prove testimoniali.

Ancora le critiche alla configurabilità di “un asserito mutuo verbale, provato con testimoni del tutto sconosciuti e con una cedola bancaria che … comprova solamente l’esistenza di un rapporto diretto con un istituto bancario” sono poste alla base del dedotto vizio ex art. 360 comma 1, n. 5c.p.c.

Anche a questo riguardo il motivo non rispetta il paradigma de ttato da quest’ultima disposizione che prevede, quali elementi strutturali dello specifico vizio denunciabile per Cassazione, il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il Ric. 2018 n. 00161 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -9- "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", secondo l’insegnamento di Cass.

S.U. n. 8053/2014 .

Per consolidat o orientamento di questa Corte, non è poi censurab ile l’omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice (Cass.

S.U. n. 19881/2014). 5.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.

Iricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 161-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 513/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata a mezzo Pec in data 19.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 12.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione della somma di 8.200 marchi tedeschi (pari ad euro 4.162,59), loro prestata in data 28 aprile 1994 con un contratto di mutuo concluso oralmente, con il quale era stato stabilito che il tasso di interessi sarebbe stato pari a quello che avrebbe applicato la banca. Nonostante richieste, i debitori non avevano restituito quanto prestato, che era stato erogato direttamente al [OSCURATO:PERSONA] dalla “[OSCURATO:PERSONA]Ulm e G”, come risulta dalla cedola bancaria prodotta. Si costituivano in giudizio i convenuti, affermando di non aver contratto mutuo con l’attore ma di aver avuto rapporti esclusivamente con l’istituto di credito presso il quale lo stesso lavorava; detti rapporti erano stati estinti il 26 novembre 2003. Disconoscevano formalmente la firma apposta sulla cedola bancaria prodotta da controparte e, anche a voler considerare esistente il contratto di mutuo, ritenevano prescritto il diritto alla restituzione della somma, atteso che il prestito sarebbe stato erogato il 28 aprile 1994, di contro alla prima formale richiesta di restituzione intervenuta il 1° agosto 2005, oltre il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. Chiedevano, quindi, in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- in caso di accoglimento della domanda attorea, l’applicazione al rapporto di mutuo degli interessi legali con compensazione integrale delle spese. 2. Il Tribunale riconosceva la fondatezza delle pretese attoree, ritenendo provata la corresponsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.162,59, al fine di consentire a quest’ultimo l’acquisto per la rivendita di alcune autovetture da importare in Italia. Rilevava che dai testi escussi e dalla CTU grafologica, che aveva attestato la veridicità della sottoscrizione apposta alla cedola bancaria, era emerso l’impegno del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma entro un paio di mesi . Non era, invece, stata dimostrata alcuna pattuizione in ordine agli interessi da corrispondere, né l’assunzione di alcun obbligo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Rigettava, altresì, la domanda di condanna deiconvenuti al maggior danno ex art. 1224 c.c. 3. Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], censurando la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva omesso di condannare alle spese di lite l’attore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Rilevavano che l’attore non aveva fornito la prova dell’esistenza del credito e comunque insistevano sulla prescrizione del diritto alla restituzione, essendo tardiva la lettera di messa in mora e illegittimo l’istituto del riconoscimento di debito di cui all’art. 2944 c.c. per l’ assenza d ei requisiti richiesti dalla giurisprudenza. In ultimo, censuravano la condanna alle spese subita dal [OSCURATO:PERSONA] per non avere il Tribunale tenuto conto della soccombenza parziale dell’attore ed avendo errato lo stesso a far decorrere gli interessi di mora dalla data del presunto contratto di mutuo e non dalla data della messa in mora. Chiedevano, infine, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per lite temeraria, perlomeno nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- Si costituiva in giudizio parte appellata. 4. Con sentenza n. 513/2017,la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello, ritenendosufficientemente provata, ai fini che qui rilevano, l’effettiva corresponsione della somma di euro 4.192,59 dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di mutuo privato, dalle deposizioni dei testi escussi in rogatoria internazionale e dall’autografia della sottoscrizione a nome dell’appellante apposta in calce alla cedola bancaria, riconosciuta come veritiera dal CTU. La Corte distrettuale ha altresì rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.avanzata dagli appellanti. 5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. 6. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c . , censurando la sentenza di appello nella parte in cui il giudice di seconde cure, ignorando la tardività dell’unica missiva di messa in mora rispetto al termine decennale, ha dato rilevanza alle vaghe e generiche dichiarazioni testimoniali, cui non può essere riconosciuta alcuna efficacia interruttiva della prescrizione del credito, se non a patto di violare apertamente il principio della tassatività degli atti Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -5- interruttivi della prescrizione elencati nell’art. 2943 c.c. e della conseguente impossibilità di dimostrare l’interruzione della prescrizione per via orale. 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1813 c . c . e artt. 183 e 345 c.p.c. Secondo gli stessi la sentenza non ha correttamente applicato la normativa in tema di mutuo (art. 1813 c.c.) e la sua configurabilità, per avere considerato raggiunta la prova del vincolo sulla scorta di elementi probatori incerti e anche per non avere ritenuto ammissibili prove formatesi successivamente all'instaurazione della pronunzia di primo grado e del giudizio di appello, ritenendole tardive e comunque ininfluenti, mentre le stesse sarebbero state effettivamente dirimenti per comprendere l'inesistenza di qualsivoglia contratto di mutuo redatto verbalmente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre contestato il titolo posto a fondamento della pretesa del primo. 3.-Il primo motivo è infondato . I ricorrenti, ribadendo che la formale costituzione in mora di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre 10 anni dalla data del presunto prestito, deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata “ha ritenuto sufficienti ed adeguate ad interrompere la prescrizione le dichiarazioni testimoniali rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. In realtà, nel caso di specie le deposizioni testimoniali non sono state considerate ai fini interruttivi del termine Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -6- prescrizionale, ma ai fini di prova del riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.effettuato dal [OSCURATO:PERSONA]. Precedenti consolidati di questa Suprema Corte hanno affermato che il riconoscimento di debito puòavvenire anche nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto ( ad es: Cass. n. 18207/2004; Cass. n. 13606/2021) e che la prova testimoniale del riconoscimento del credito altrui con effetti interruttivi è ammissibile, purchè sussista il requisito dell’univocità (Cass. 13897/2020). Affinché possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto interruttivo della prescrizione, non sono infatti richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (Cass. n. 12953/2007; Cass. n. 21248/2012). Erroneamente il ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, il precedente di Cass . n. 10149/2016 , che ha rammentato l’esclusione dell’impiego delle prove testimoniali per provare i fatti interruttivi della pr escrizione ex art. 2943 c.c. (essendo riconosciuto rilievo alle testimonianze solo ai fini della prova di ricezione di atti di costituzione in mora: Cass. n. 18243/2003), non già ai fini della dimostrazione dell’avvenuto riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, agli effetti dell’art. 2944 c.c. La Corte di Appello di L’Aquila ha dunque fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati , ritenendo che i testi escussi per rogatoria internazionale abbiano confermato: l’esistenza del credito in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], per essere stati presenti agli accordi intercorsi tra le parti e per avere Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -7- verificato il prelievo dal conto del [OSCURATO:PERSONA] proprio della somma promessa in prestito dalRivitti; le intese intercorse per la restituzione e l’impegno assunto dall’appellantein tal senso; l’avvenuta interruzione della prescrizione per avere sentito il [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, dal 1994 al 2003, impegnarsi al rimborso del mutuo. 4.-Anche i l s econdo m ezzo , a tacere delle sue pecche sul piano dell’autosufficienza, è privo di fondamento, anzitutto perché chiede a questa Suprema Corte un sostanziale riesame nel merito, riproponendo il motivo di appello già respinto dal giudice di seconda istanza. La Corte distrettuale ha correttamente dichiarato la tardività della nuova produzione documentale nel giudizio di appello (in base all’art. 345 comma 3 c.p.c. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) sulla base di un triplice ordine di considerazioni: in quanto la stessa si riferisce ai rapporti pregressi con la banca BDV di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai quali non è mai stata contestazione; perché la documentazione poteva essere tempestiva (consistendo, come eccepito dal controricorrenti, in una “semplice missiva inviata dagli odierni ricorrenti alla propria banca ad Ulm”, che avrebbe potuto essere costituita già in primo grado di giudizio); perché era ininfluente ai fini del decidere, avendo fondato la decisione la sussistenza di un rapporto di mutuo privato tra le parti sulla scorta delle deposizioni testimoniali e della sottoscrizione a nome [OSCURATO:PERSONA] apposta in calce alla cedola bancaria della [OSCURATO:PERSONA]Ulm eG, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e risultata autografa dopo l’indagine del nominato CTU. Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -8- La documentazione in questione, pertanto, non presenta i requisiti di prova nuova indispensabile, per tale intendendosi, ai sensi deltesto previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Cass. SS.UU. n. 10790/2017). Poco comprensibile, se non a patto di ricondurla ad una richiesta di nuova valutazione delle risultanze degli atti di causa, preclusa a questo Giudice, è la censura che investe l’art. 1813 c.c., la quale non si concretizza nella deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa, tale da integrare il lamentato vizio(Cass. n.21187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma investe la valenza della cedola bancaria dell’istituto di credito tedesco e il valore attribuito alle prove testimoniali. Ancora le critiche alla configurabilità di “un asserito mutuo verbale, provato con testimoni del tutto sconosciuti e con una cedola bancaria che … comprova solamente l’esistenza di un rapporto diretto con un istituto bancario” sono poste alla base del dedotto vizio ex art. 360 comma 1, n. 5c.p.c. Anche a questo riguardo il motivo non rispetta il paradigma de ttato da quest’ultima disposizione che prevede, quali elementi strutturali dello specifico vizio denunciabile per Cassazione, il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il Ric. 2018 n. 00161 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -9- "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 8053/2014 . Per consolidat o orientamento di questa Corte, non è poi censurab ile l’omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice (Cass. S.U. n. 19881/2014). 5.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato. Iricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 25078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris