Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 18679/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27877-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27877 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], proprietario di una pizzeria in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'autorizzazione al Comune di poter occupare parte del suolo pubblico per la sua attività commerciale.

Dopo alterne vicende, che hanno compreso anche un ricorso al Tar poi vinto dal ricorrente, l'autorizzazione è stata negata dalla Giunta comunale. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha sospettato che la decisione fosse stata influenzata da [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo era assessore comunale e che aveva interesse contrario alla concessione del godimento del suolo pubblico a favore del ricorrente, in quanto non solo abitava là vicino, ma la sua famiglia aveva un bar che usufruiva anch'esso della concessione di occupazione del suolo comunale.

Questo sospetto ha portato [OSCURATO:PERSONA] a denunciare di reato la [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata condannata per abuso d'ufficio in primo grado, mentre in appello il reato è stato dichiarato prescritto.

In Cassazione, infine, con sentenza numero 700 del 2017, è stata annullata la decisione della Corte d'appello quanto agli effetti civili, per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo e rinviata dunque la causa ad altro giudizio di merito. 3.-11 Viola, che si era costituito parte civile nel processo penale, ha dunque riassunto la causa civile davanti la Corte d'appello di Genova, che però, in sede di rinvio, decidendo sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta decisione della Corte di Cassazione, ha escluso l'elemento soggettivo ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente, condannandolo altresì alla restituzione della somma che costui aveva percepito a seguito della condanna in sede penale della [OSCURATO:PERSONA]. 4.-Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi.

In questo giudizio, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta dopo la notifica del ricorso per Cassazione, si è costituito con controricorso l'erede [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che 5.- La sentenza impugnata ha preso atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale come si è detto ha ritenuto non sufficientemente T, V.---(1\--- motivata la decisione quanto all'elemento soggettivo, ed ha dunque invitato il giudice di rinvio a verificare se nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] vi fosse il dolo proprio dell'abuso d'ufficio.

La Corte di appello, in sede di rinvio sulle domande civili, ha escluso, in base a quanto era emerso nel processo penale, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere agito con dolo anche in ragione del fatto che la delibera che negava al ricorrente la concessione era stata assunta all'unanimità da parte di tutti gli altri assessori, e che quindi il voto della [OSCURATO:PERSONA], che pure non si era astenuta, doveva ritenersi irrilevante.

Il ricorrente contesta questa ratio con due motivi. 6.- Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 183, 184 e 359 c.p.c.

Secondo il ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria per poter meglio seguire il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

Poiché quest'ultima non aveva escluso che il comportamento della imputata potesse aver causato danno al ricorrente, ma aveva semplicemente chiesto di motivare meglio ai fini civili in ordine alla sussistenza del dolo, ne derivava, secondo il ricorrente, che era necessario che la Corte procedesse quindi ad una istruttoria ulteriore al fine di accertare l'elemento soggettivo del reato.

Il motivo è infondato.

Come si deduce chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, i giudici d'appello hanno invece adeguatamente valutato le prove emerse nel giudizio penale ed hanno reso sulla base di quelle prove il giudizio di insussistenza del dolo.

Ossia, i giudici del rinvio hanno deciso utilizzando gli elementi già acquisiti nel giudizio penale, coerentemente con quanto previsto da questa Corte (Cass. n. 517 del 2020) ed hanno motivato la rilevanza probatoria assegnata a quegli elementi.

Dunque hanno rispettato il principio di diritto enunciato da questa Corte in vista del rinvio. 7.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile.

Sostiene il ricorrente che la circostanza che si sia escluso il reato di abuso d'ufficio non esclude, a sua volta, che la condotta della convenuta possa avere causato comunque un danno ingiusto: prova ne sia il fatto che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, lasciando dunque aperta l'ipotesi di una condotta comunque lesiva degli interessi del ricorrente.

In sostanza, la Corte di appello avrebbe escluso l'esistenza di un danno risarcibile, quale conseguenza dell'esclusione del reato, senza però porsi il problema se poteva effettivamente prodursi un danno a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.

Il motivo è inammissibile.

La domanda proposta in sede penale, poi trasferita in sede civile, era domanda di risarcimento del danno da reato, nel senso che il ricorrente ha sostenuto sin dall'inizio che il danno consistente nella mancata concessione su suolo pubblico derivava da una condotta penalmente rilevante dell'assessore: dunque il giudizio era limitato all'accertamento del danno conseguente da reato e non poteva essere esteso ad un danno che derivasse da un comportamento diverso.

Comunque sia, il ricorrente non indica neanche quale possa essere stata la condotta che, pur non costituendo reato, dunque diversa da quella di cui si è chiesto l'accertamento in giudizio, ha comunque causato danno, non potendo tale condotta consistere in quella concorsuale con gli altri assessori poiché anche quest'ultima è postulata come condotta penalmente rilevante dallo stesso ricorrente, con conseguente petizione di principio.

Il ricorso va dunque rigettato.

L'evoluzione giurisprudenziale sugli ambiti del giudizio di rinvio giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27877-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27877 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA], proprietario di una pizzeria in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'autorizzazione al Comune di poter occupare parte del suolo pubblico per la sua attività commerciale. Dopo alterne vicende, che hanno compreso anche un ricorso al Tar poi vinto dal ricorrente, l'autorizzazione è stata negata dalla Giunta comunale. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha sospettato che la decisione fosse stata influenzata da [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo era assessore comunale e che aveva interesse contrario alla concessione del godimento del suolo pubblico a favore del ricorrente, in quanto non solo abitava là vicino, ma la sua famiglia aveva un bar che usufruiva anch'esso della concessione di occupazione del suolo comunale. Questo sospetto ha portato [OSCURATO:PERSONA] a denunciare di reato la [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata condannata per abuso d'ufficio in primo grado, mentre in appello il reato è stato dichiarato prescritto. In Cassazione, infine, con sentenza numero 700 del 2017, è stata annullata la decisione della Corte d'appello quanto agli effetti civili, per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo e rinviata dunque la causa ad altro giudizio di merito. 3.-11 Viola, che si era costituito parte civile nel processo penale, ha dunque riassunto la causa civile davanti la Corte d'appello di Genova, che però, in sede di rinvio, decidendo sulla base delle indicazioni fornite dalla predetta decisione della Corte di Cassazione, ha escluso l'elemento soggettivo ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente, condannandolo altresì alla restituzione della somma che costui aveva percepito a seguito della condanna in sede penale della [OSCURATO:PERSONA]. 4.-Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi. In questo giudizio, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta dopo la notifica del ricorso per Cassazione, si è costituito con controricorso l'erede [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5.- La sentenza impugnata ha preso atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale come si è detto ha ritenuto non sufficientemente T, V.---(1\--- motivata la decisione quanto all'elemento soggettivo, ed ha dunque invitato il giudice di rinvio a verificare se nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] vi fosse il dolo proprio dell'abuso d'ufficio. La Corte di appello, in sede di rinvio sulle domande civili, ha escluso, in base a quanto era emerso nel processo penale, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere agito con dolo anche in ragione del fatto che la delibera che negava al ricorrente la concessione era stata assunta all'unanimità da parte di tutti gli altri assessori, e che quindi il voto della [OSCURATO:PERSONA], che pure non si era astenuta, doveva ritenersi irrilevante. Il ricorrente contesta questa ratio con due motivi. 6.- Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 183, 184 e 359 c.p.c. Secondo il ricorrente, il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria per poter meglio seguire il principio di diritto stabilito dalla Cassazione. Poiché quest'ultima non aveva escluso che il comportamento della imputata potesse aver causato danno al ricorrente, ma aveva semplicemente chiesto di motivare meglio ai fini civili in ordine alla sussistenza del dolo, ne derivava, secondo il ricorrente, che era necessario che la Corte procedesse quindi ad una istruttoria ulteriore al fine di accertare l'elemento soggettivo del reato. Il motivo è infondato. Come si deduce chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, i giudici d'appello hanno invece adeguatamente valutato le prove emerse nel giudizio penale ed hanno reso sulla base di quelle prove il giudizio di insussistenza del dolo. Ossia, i giudici del rinvio hanno deciso utilizzando gli elementi già acquisiti nel giudizio penale, coerentemente con quanto previsto da questa Corte (Cass. n. 517 del 2020) ed hanno motivato la rilevanza probatoria assegnata a quegli elementi. Dunque hanno rispettato il principio di diritto enunciato da questa Corte in vista del rinvio. 7.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2043 del codice civile. Sostiene il ricorrente che la circostanza che si sia escluso il reato di abuso d'ufficio non esclude, a sua volta, che la condotta della convenuta possa avere causato comunque un danno ingiusto: prova ne sia il fatto che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, lasciando dunque aperta l'ipotesi di una condotta comunque lesiva degli interessi del ricorrente. In sostanza, la Corte di appello avrebbe escluso l'esistenza di un danno risarcibile, quale conseguenza dell'esclusione del reato, senza però porsi il problema se poteva effettivamente prodursi un danno a prescindere dalla rilevanza penale della condotta. Il motivo è inammissibile. La domanda proposta in sede penale, poi trasferita in sede civile, era domanda di risarcimento del danno da reato, nel senso che il ricorrente ha sostenuto sin dall'inizio che il danno consistente nella mancata concessione su suolo pubblico derivava da una condotta penalmente rilevante dell'assessore: dunque il giudizio era limitato all'accertamento del danno conseguente da reato e non poteva essere esteso ad un danno che derivasse da un comportamento diverso. Comunque sia, il ricorrente non indica neanche quale possa essere stata la condotta che, pur non costituendo reato, dunque diversa da quella di cui si è chiesto l'accertamento in giudizio, ha comunque causato danno, non potendo tale condotta consistere in quella concorsuale con gli altri assessori poiché anche quest'ultima è postulata come condotta penalmente rilevante dallo stesso ricorrente, con conseguente petizione di principio. Il ricorso va dunque rigettato. L'evoluzione giurisprudenziale sugli ambiti del giudizio di rinvio giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 21
Sentenza Cassazione n. 18679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris