CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8636/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].P.A., in pe rsona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto in Roma, piazza del Popolo n.18, indirizzo PEC: ; Oggetto:IVA - disco- noscimentonatura in- fracomunitariaces- sionedi beni –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian.4849/19/2014 depositata il 23 settembre 2014, e non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian.4849/19/2014 veniva rigettava l’appello e confermata la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 319/16/2012la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] . avente ad oggetto l’avviso di accerta- menton. TMB030200024/2009 con il quale l’Amministrazione finan- ziaria richiedeva alla società il pagamento di Euro 1.260.567,00 a titolodi maggiore IVA e sanzione, oltre accessori. 2.La ripresa ad imposizione traeva origine dal disconoscimento della naturaintracomunitaria delle cessioni di beni effettuate nel corso del 2005dalla società Actebis (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]) alla società di diritto slovacco [OSCURATO:PERSONA]- workS.r.o. Il p .v.c. alla base delle riprese accertava che i beni og- gettodelle cessioni contestate non erano stati consegnati alla società cessionaria. 3.Il giudice di prime cure condivideva le ragioni dell’Agenzia e teneva ancheconto del fatto che per la medesima cont estazione avanzata neiconfronti della contribuente per l’anno di imposta 2006 era stata raggiuntauna composizione. La CTR, disattese le questioni prelimi- nari,nel merito rigettava l’appello ritenendo che in una fattispecie di agevolazione, costituita dal la mancata fatturazione IVA in caso di esportazionedei beni, era onere della contribuente dimostrare l’esi- stenzadei presupposti, ossia accertarsi che i beni avessero lasciato il territorio nazionale raggiungendo la cessionaria, onere non assolto nelcaso di specie. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuentededucendo due motivi, illustrati con memoria ex art.380 bis1 cod. proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con con- troricorso. Consideratoche: 5. Con il primo motivo di ricorso, articolato senza esplicitazione del pertinente paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., co- munqueindividuabile nel n.3, viene dedotta la violazione degli artt. 41 e 50 del d.l. 30 agosto 1993 n.331, 28 quater parte A , lett. a) della sestaDirettiva del Consiglio del 17 maggio 1977 77/388/ CEE come modificato dall’art. 138 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE,dei principi comunitari di neutralità fiscale, di proporzio- nalità,di certezza del diritto e di leg ittimo affidamento e 2697 cod. civ. Laricorrente censura la sentenza impugnata per aver posto a carico del contribuente - cedente la prova della effettiva materiale esporta- zionedella merce in caso di trasferimento intracomunitario di beni, al finedi otten ere il beneficio del regime di esenzione dall’IVA. 5.1.Con il secondo motivo, a sua volta dedotto senza esplicitazione del pertinenteparadigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., rica- vabiledal contenuto della censura e identificabile nel n.3, si c ensura la violazionedegli artt. 41 e 50 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, quater parteA, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio n.77/388/ CEE come modificato dall’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE e dei principi comunitaridi proporzionalità e di legittimo affidamento, nella parte in cuila sentenza impugnata ha escluso la rilevanza della buona fede del cedenteai fini dell’esenzione dall’IVA. 6.I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammis- sibili. 6.1.In tema di IVA, ove l'A mministrazione finanziaria contesti l'impo- nibilitàdi cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente espor- tatein altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di pro- varel'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risi ede il cessionario(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29498 del 24/12/2020, Rv. 660038- 01). 6.2.Orbene, la CTR ha accertato alle pagg.3 e 4 della sentenza l’as- senzadi prova dell’esportazione della merce fatturata evidenziando: «nonvi è alcun tipo di prov a circa la avvenuta effettiva esportazione, nési comprende come mai i beni che erano destinati ad essere espor- tatiin Slovacchia, venissero trasportati al deposito [OSCURATO:PERSONA] alcentro Italia per poi essere trasportati a Vipiteno dove, di fatt o, non risulta che siano esportati, mancando la prova di uscita dal territorio italiano» «Nonviene dimostrato dal contribuente come le copie del CMR di fatto recanola firma di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a far data [OSCURATO:DATA_NASCITA]non riveste a lcuna carica in seno alla società Slovacca e in taleperiodo la stessa risultava residente in Italia a Folignano ove, pe- raltro,svolgeva una propria at tività imprenditoriale, anziché la firma di soggettotitolato a ricevere i beni nel presunto luogo di destinazione » 6.3.E’ al proposito costante la giurisprudenza della Corte secondo la quale,in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di di- mostrarel'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire ade- guata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente ri chiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del casoconcreto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019). 6.4.Né vale evidenziare l'errore di diritto che avrebbe compiuto la CTR nelnon considerare i CMR come validi elementi probatori ai fini della dimostrazionedell'uscita della merce dal territorio nazionale. Lelettere di vettura, infatti, così come i documenti equipollenti, pos- sonoessere considerate come elemento idoneo a dimostrare che i beni cuisi riferiscono sono destinati a essere trasportati o spediti verso un altroStato membro, ma solo se debitamente compilate con l'indica- zionedi tutti gli elementi necessari, nella specie assenti attesa la sot- toscrizioneda parte di soggetto privo di legi ttimazione e titolarità (v. Cass.n. 29498 del 24/12/2020 ). Congruamente,pertanto, la CTR ha ritenuto inattendibile la richiamata documentazione. 6.5. Quanto, infine, all’asserita buona fede, la CTR ne ha espressa- mente escluso la sussistenza posto che, anche con riguardo ai paga- menti,non vi era dimostrazione della ragione per cui il pagamento sia avvenuto presso un istituto bancario ([OSCURATO:PERSONA]- nese), anziché a quello esplicitamente indica to presso una banca slo- vacca,da cui , attesa anche la concreta vicenda e la “consegna di beni dirilevante entità ” , l’esigenza di una condotta diligente da parte del contribuentee l’attivazione di adeguati controlli, invece del tutto man- cati,non essendo idonea , come precisato dalla CTR, una semplice ri- cerca su internet circa l’esistenza “virtuale” del destinatario della merce,prassi che in alcun modo può essere ritenuta conforme a quanto richiestodalla legge secondo lo stesso insegnamento della Corte di giu- stizia. Dunque,il giudice del merito , con una puntuale valutazione in fatto, ha accertato che con l’esercizio di una “normale diligenza” la mancata uscitadei beni dal territorio nazionale non avrebbe potuto essere igno- rata. 6.6.Del resto, a differen za di quanto ritiene la contribuente, da ultimo nella memoria illustrativa, la giurisprudenza della Corte sopra richia- mataè pienamente conforme a quella della Corte di Giustizia, secondo la quale il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività del trasp orto della merce nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario; in mancanza,deve emergere la sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall'acquire nte e, ciò nonostante, non avesseadottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi, così come stabilito da CGUE nelle sentenze 6 settembre 2012, nella causa C - 273/11, Mecsek - Gabona e 17 ottobre 2019, nella causa C - 653/18,[OSCURATO:PERSONA]. z o.o. ) . 7.Deve quindi ribadirsi anche nel caso in esame che « In tema di ricorso percassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ri- cognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge imp licando necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'er- ronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui cen- sura é possib ile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motiva- zione»(ex multis, Cass. n. 26110 del 2015). Inoltre, « Con la proposi- zionedel ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in di- scussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- zionefatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, con- trollarneattendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze pro- batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione » (Cass.7 aprile 2017 n. 9097). Alla luce di quanto esposto le due censure proposte dalla ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, impingono negli accerta- mentifattuali della CTR sopra succintamente riportati, i quali sono in linea con la giurisprudenza della Corte di c assazione e con quella so- vranazionalee, dunque, i motivi si rivelano in ultima analisi inammis- sibili. Inconclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivie le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da disposi- tivo,seguono la s occombenza. P.Q.M. LaCorte rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre