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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20811/2026

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ato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,2893depositata il 29/01/2021 R.G.N. 63/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La Corte di Appello di Lecce, rigettando il gravame proposto dall’INPS,confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che avevaNumero registro generale 12433/2021accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., Numero sezionale 2893/2026volta all’annullamento dell’avviso di addebito emesso dalNl’uemnetreo di raccolta generale 20811/2026Data pubblicazione 19/06/2026previdenziale in data 9.12.2015 n. 359 2015 00037152 55 000, perl’importo di € 14.486,83, notificato il 28.12.2015, con cui era richiesto ilpagamento di contributi per gestione aziende lavoratori dipendenti,relativi al periodo da 1/2013 al 5/2014, con ordine all’INPS di rilasciarel’attestazione di regolarità contributiva (cd.

DURC).2.

Propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.3.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., giàIride s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.4.

Entrambe le parti depositano memorie.CONSIDERATO CHE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente previdenzialedenunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e1176, l. n. 296/2006 e degli artt. 7, comma 3, e 8 d.m. 24.10.2007,dell’art. 8, comma 9, l. n. 407 del 1990, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Rimarca, innanzi tutto, che la disciplina sulla regolarità contributivaapplicabile ratione temporis – essendo stato ricevuto il preavviso dirilascio del DURC negativo in data 29.5.2014 – è quella del d.m. del24.10.2007 e non nel d.m. del 30.1.2015, erroneamente valorizzato nellapronunzia impugnata ed entrato in vigore solo in data successiva.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le doglianze articolate nel mezzo potrebberointercettare questioni di rilevanza nomofilattica devolute alla pubblicaudienza dall’ordinanza n. 6286/2026 di questa Corte, in particolarequanto ai risvolti applicativi nella successione dei due d.m. ministerialiinnanzi indicati, conseguentemente rinvia a nuovo ruolo.rinvia a nuovo ruolo.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 12433/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 20811/2026Data pubblicazione 19/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE,2893depositata il 29/01/2021 R.G.N. 63/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La Corte di Appello di Lecce, rigettando il gravame proposto dall’INPS,confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che avevaNumero registro generale 12433/2021accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., Numero sezionale 2893/2026volta all’annullamento dell’avviso di addebito emesso dalNl’uemnetreo di raccolta generale 20811/2026Data pubblicazione 19/06/2026previdenziale in data 9.12.2015 n. 359 2015 00037152 55 000, perl’importo di € 14.486,83, notificato il 28.12.2015, con cui era richiesto ilpagamento di contributi per gestione aziende lavoratori dipendenti,relativi al periodo da 1/2013 al 5/2014, con ordine all’INPS di rilasciarel’attestazione di regolarità contributiva (cd. DURC).2. Propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., giàIride s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.4. Entrambe le parti depositano memorie.CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente previdenzialedenunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e1176, l. n. 296/2006 e degli artt. 7, comma 3, e 8 d.m. 24.10.2007,dell’art. 8, comma 9, l. n. 407 del 1990, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.Rimarca, innanzi tutto, che la disciplina sulla regolarità contributivaapplicabile ratione temporis – essendo stato ricevuto il preavviso dirilascio del DURC negativo in data 29.5.2014 – è quella del d.m. del24.10.2007 e non nel d.m. del 30.1.2015, erroneamente valorizzato nellapronunzia impugnata ed entrato in vigore solo in data successiva.2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le doglianze articolate nel mezzo potrebberointercettare questioni di rilevanza nomofilattica devolute alla pubblicaudienza dall’ordinanza n. 6286/2026 di questa Corte, in particolarequanto ai risvolti applicativi nella successione dei due d.m. ministerialiinnanzi indicati, conseguentemente rinvia a nuovo ruolo.rinvia a nuovo ruolo.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 12433/2021Numero sezionale 2893/2026Numero di raccolta generale 20811/2026Data pubblicazione 19/06/2026
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