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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 12000/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 9/7/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 9.7.2025, la Corte d’appello di Roma haprovveduto su un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione diManuela [OSCURATO:PERSONA] e l’ha rigettata sulla base della considerazione che i reatigiudicati sono stati commessi in un lunghissimo arco temporale (dal 1994 al 2019)e in località diverse: questo non consente di ritenere l’unicità del disegnocriminoso, dovendo ricondursi le plurime violazioni della legge penale ad una sceltadi vita.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deducemanifesta genericità e apoditticità della motivazione.L’istanza originaria aveva suddiviso i fatti oggetto di condanna in tre gruppiomogenei distinti per contiguità temporale, tipologica e finalistica e, pertanto,aveva sollecitato il giudice dell'esecuzione a una valutazione autonoma e specificaper ciascun raggruppamento.

In particolare, erano state evidenziate l'omogeneitàdelle modalità esecutive, la realizzazione delle condotte in concorso con gli stessisoggetti, la identica natura dei reati (furti aggravati), il contesto spazio temporalee anche le peculiari origini socioculturali della condannata.La Corte d'appello, affermando la insussistenza dei presupposti per lacontinuazione, ha fatto incongruamente riferimento al lunghissimo arco temporalenel quale erano stati commessi tutti i reati: di conseguenza, ha omesso dianalizzare il petitum, che si fondava su una suddivisione sistematica dei reati ingruppi distinti.

In tal senso, pertanto, le affermazioni contenute nell'ordinanzasono del tutto apodittiche e generiche, laddove richiamano senza alcuna disaminaconcreta l'arco temporale di esecuzione dei reati e la eterogeneità delle località dicommissione.3.

Con requisitoria scritta del 22.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che laCorte d’appello si è limitata, con motivazione generica, a considerare globalmentele sentenze di condanna, nonostante la ricorrente avesse chiesto l’applicazionedell’istituto raggruppando le decisioni in tre gruppi distinti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Dall’esame degli atti del fascicolo, cui s’è proceduto in ragione della naturadella doglianza difensiva, risulta effettivamente che l’originaria istanza al giudicedell’esecuzione conteneva anche la richiesta subordinata di applicare la disciplinadel reato continuato in relazione a gruppi di reati precisamente individuati daldifensore della [OSCURATO:PERSONA].Non a caso, il provvedimento impugnato riporta espressamente in aperturaquesta prospettazione difensiva alternativa, ma poi sulla richiesta specifica lamotivazione è mancante, perché il rigetto dell’istanza viene giustificato con ilriferimento al “lunghissimo arco temporale … (dal 1994 al 2019)”, che riguardacomplessivamente tutti i reati.Invece, l'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati nonesime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa esserericonosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di taleperiodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale. (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01; Sez. 1, n. 14358del 4/2/2013, Rv. 255843 – 01).Peraltro, nel caso di specie l’istanza di verifica dell’applicabilità dellacontinuazione a singoli gruppi di reati era stata formulata specificamente, sicchési può senza dubbio affermare che l’ordinanza impugnata è viziata da omessapronuncia, mancando di espliciti argomenti che spiegassero la ragione per la qualenemmeno per i singoli gruppi di reati indicati dal condannato poteva individuarsi ilmedesimo disegno criminoso.Tale affermazione è conforme anche al più peculiare indirizzo secondo cui«l'esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra ireati complessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cuil'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazionisufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampiothema decidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi direato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondentecontinuazione parziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone,Rv. 276387 – 01, in motivazione).Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma (ferma restando l’incompatibilità scaturentedalla decisione di Corte cost., sent. n. 183 del 2013) per un nuovo esamedell’istanza che tenga conto dei principi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diRoma.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 9/7/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 9.7.2025, la Corte d’appello di Roma haprovveduto su un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione diManuela [OSCURATO:PERSONA] e l’ha rigettata sulla base della considerazione che i reatigiudicati sono stati commessi in un lunghissimo arco temporale (dal 1994 al 2019)e in località diverse: questo non consente di ritenere l’unicità del disegnocriminoso, dovendo ricondursi le plurime violazioni della legge penale ad una sceltadi vita.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deducemanifesta genericità e apoditticità della motivazione.L’istanza originaria aveva suddiviso i fatti oggetto di condanna in tre gruppiomogenei distinti per contiguità temporale, tipologica e finalistica e, pertanto,aveva sollecitato il giudice dell'esecuzione a una valutazione autonoma e specificaper ciascun raggruppamento. In particolare, erano state evidenziate l'omogeneitàdelle modalità esecutive, la realizzazione delle condotte in concorso con gli stessisoggetti, la identica natura dei reati (furti aggravati), il contesto spazio temporalee anche le peculiari origini socioculturali della condannata.La Corte d'appello, affermando la insussistenza dei presupposti per lacontinuazione, ha fatto incongruamente riferimento al lunghissimo arco temporalenel quale erano stati commessi tutti i reati: di conseguenza, ha omesso dianalizzare il petitum, che si fondava su una suddivisione sistematica dei reati ingruppi distinti. In tal senso, pertanto, le affermazioni contenute nell'ordinanzasono del tutto apodittiche e generiche, laddove richiamano senza alcuna disaminaconcreta l'arco temporale di esecuzione dei reati e la eterogeneità delle località dicommissione.3. Con requisitoria scritta del 22.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che laCorte d’appello si è limitata, con motivazione generica, a considerare globalmentele sentenze di condanna, nonostante la ricorrente avesse chiesto l’applicazionedell’istituto raggruppando le decisioni in tre gruppi distinti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Dall’esame degli atti del fascicolo, cui s’è proceduto in ragione della naturadella doglianza difensiva, risulta effettivamente che l’originaria istanza al giudicedell’esecuzione conteneva anche la richiesta subordinata di applicare la disciplinadel reato continuato in relazione a gruppi di reati precisamente individuati daldifensore della [OSCURATO:PERSONA].Non a caso, il provvedimento impugnato riporta espressamente in aperturaquesta prospettazione difensiva alternativa, ma poi sulla richiesta specifica lamotivazione è mancante, perché il rigetto dell’istanza viene giustificato con ilriferimento al “lunghissimo arco temporale … (dal 1994 al 2019)”, che riguardacomplessivamente tutti i reati.Invece, l'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati nonesime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa esserericonosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di taleperiodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale. (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01; Sez. 1, n. 14358del 4/2/2013, Rv. 255843 – 01).Peraltro, nel caso di specie l’istanza di verifica dell’applicabilità dellacontinuazione a singoli gruppi di reati era stata formulata specificamente, sicchési può senza dubbio affermare che l’ordinanza impugnata è viziata da omessapronuncia, mancando di espliciti argomenti che spiegassero la ragione per la qualenemmeno per i singoli gruppi di reati indicati dal condannato poteva individuarsi ilmedesimo disegno criminoso.Tale affermazione è conforme anche al più peculiare indirizzo secondo cui«l'esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra ireati complessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cuil'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazionisufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampiothema decidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi direato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondentecontinuazione parziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone,Rv. 276387 – 01, in motivazione).Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma (ferma restando l’incompatibilità scaturentedalla decisione di Corte cost., sent. n. 183 del 2013) per un nuovo esamedell’istanza che tenga conto dei principi sopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello diRoma.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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