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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1982

Cassazione n. 32418/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/06/1982 avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 9 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962.

Fatto commesso in Torino il 28 marzo 2020.

Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/06/1982 avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 9 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962. Fatto commesso in Torino il 28 marzo 2020. Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32418/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris